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Documento 32022R1475
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1475 of 6 September 2022 laying down detailed rules for implementation of Regulation (EU) 2021/2115 of the European Parliament and of the Council as regards the evaluation of the CAP Strategic Plans and the provision of information for monitoring and evaluation
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione
C/2022/6244
GU L 232 del 7.9.2022, pagg. 8–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In vigore: Questo atto è stato modificato. Versione consolidata attuale: 26/07/2024
7.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 232/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1475 DELLA COMMISSIONE
del 6 settembre 2022
recante norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (1), in particolare l’articolo 133 e l’articolo 143, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2021/2115 istituisce un nuovo quadro giuridico per la politica agricola comune (PAC) al fine di migliorare il conseguimento degli obiettivi dell’Unione stabiliti nel trattato. Tale regolamento specifica ulteriormente gli obiettivi dell’Unione che devono essere conseguiti dalla PAC e definisce i tipi di interventi e i requisiti comuni dell’Unione applicabili agli Stati membri, garantendo loro nel contempo flessibilità nella progettazione degli interventi da indicare nei propri piani strategici della PAC. |
(2) |
L’articolo 128 del regolamento (UE) 2021/2115 prevede l’istituzione di un quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione per consentire la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione dei piani strategici della PAC. |
(3) |
Nell’ambito del quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione, a norma dell’articolo 140 del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri devono valutare i propri piani strategici della PAC durante l’attuazione ed ex post e devono redigere un piano di valutazione. A tal fine è necessario stabilire norme chiare e comuni sulla valutazione dei piani strategici della PAC e sul contenuto dei piani di valutazione. È inoltre opportuno fornire assistenza tecnica agli Stati membri e ai portatori di interessi pertinenti. |
(4) |
A norma dell’articolo 124, paragrafo 3, lettera d), e dell’articolo 124, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115, il comitato di monitoraggio deve esaminare i progressi compiuti nello svolgimento delle valutazioni e delle sintesi delle valutazioni nonché l’eventuale seguito dato ai risultati, e deve fornire il proprio parere sul piano di valutazione e sulle modifiche dello stesso. È opportuno stabilire che gli Stati membri condividano con la Commissione le informazioni sulle attività di valutazione e sui risultati, compresi i risultati dell’esame svolto dal comitato di monitoraggio, in quanto la comunicazione di tali informazioni è necessaria per consentire alla Commissione di effettuare il monitoraggio e la valutazione della PAC di cui all’articolo 141 di tale regolamento. |
(5) |
A norma dell’articolo 131 e dell’articolo 140, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri devono assicurare la disponibilità dei dati per il monitoraggio e la valutazione. A tal fine è necessario stabilire alcune norme comuni. |
(6) |
A norma dell’articolo 143 del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni disponibili, necessarie per consentirle di svolgere il monitoraggio e la valutazione della PAC. In particolare, tali informazioni consentiranno alla Commissione di monitorare l’attuazione delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (norme BCAA), di cui all’allegato III di tale regolamento, degli interventi in alcuni settori di cui al titolo III, capo III, di tale regolamento, nonché i gruppi d’azione locale (GAL) e le loro attività per Leader ai sensi dell’articolo 3, punto 15, di tale regolamento. Consentiranno inoltre alla Commissione di svolgere le valutazioni dei piani strategici della PAC. Per quanto riguarda i dati sui gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI), di cui all’articolo 127, paragrafo 3, di tale regolamento, le informazioni raccolte potenzieranno i collegamenti in rete tra i promotori dei progetti e la diffusione dei risultati. A tal fine è necessario stabilire norme chiare e comuni sulle informazioni che gli Stati membri devono comunicare. |
(7) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione (2) stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115. Ai fini della comunicazione dei dati disaggregati per intervento di cui al presente regolamento, si dovrebbe tener conto di tali norme. |
(8) |
Poiché è necessario che gli Stati membri dispongano di norme relative alle informazioni da comunicare alla Commissione per elaborare gli opportuni strumenti informatici e istituire i sistemi di raccolta dei dati prima dell’avvio dell’attuazione dei piani strategici della PAC, il 1o gennaio 2023, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica agricola comune, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
VALUTAZIONE DEI PIANI STRATEGICI DELLA PAC
Articolo 1
Verifica dei criteri di valutazione
1. Al momento di valutare i loro piani strategici della PAC, gli Stati membri definiscono le questioni inerenti alla valutazione e i fattori di successo per verificare i criteri di valutazione dell’efficacia, dell’efficienza, della rilevanza, della coerenza, del valore aggiunto a livello di Unione, di cui all’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115.
2. Per valutare l’efficacia dei loro piani strategici della PAC, gli Stati membri utilizzano gli elementi chiave di valutazione di cui all’allegato I del presente regolamento, conformemente alla logica di intervento dei piani strategici della PAC e, se pertinenti per i loro piani strategici della PAC, i fattori di successo raccomandati esposti in tale allegato.
3. Per valutare l’efficienza dei loro piani strategici della PAC, gli Stati membri verificano se gli effetti o i benefici dei piani strategici della PAC siano stati conseguiti a un costo ragionevole e valutano la semplificazione sia per i beneficiari che per l’amministrazione, con particolare attenzione ai costi amministrativi e all’uso di strumenti digitali e satelliti.
Articolo 2
Valutazioni dei piani strategici della PAC durante il periodo di attuazione
Gli Stati membri svolgono le valutazioni dei loro piani strategici della PAC durante il periodo di attuazione, di cui all’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 nel modo seguente:
a) |
gli Stati membri pianificano le valutazioni degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/2115, perseguiti nei loro piani strategici della PAC, conformemente alla logica d’intervento del piano strategico della PAC, per obiettivo o tramite valutazioni globali estese a diversi obiettivi, oppure forniscono una giustificazione del motivo per cui un obiettivo specifico non è stato valutato durante il periodo di attuazione; |
b) |
gli Stati membri valutano i loro piani strategici della PAC utilizzando i criteri di valutazione pertinenti e valutano l’impatto dei loro piani strategici della PAC tenendo conto della portata, della tipologia e della diffusione degli interventi del piano strategico della PAC; |
c) |
se del caso, gli Stati membri tengono conto dell’ambito di applicazione territoriale degli interventi, in particolare per gli interventi che non sono attuati a livello nazionale, bensì a livello regionale o locale; |
d) |
se del caso, sulla base delle esigenze di valutazione degli Stati membri, e tenendo conto della logica di intervento e dell’attuazione del piano strategico della PAC, gli Stati membri valutano altresì interventi specifici o argomenti dei piani strategici della PAC, come l’architettura ambientale e climatica di cui all’articolo 109, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115, il valore aggiunto di Leader, definito all’articolo 3, punto 15, di tale regolamento, le reti della PAC di cui all’articolo 126 di tale regolamento o il sistema di conoscenza e innovazione in campo agricolo (AKIS), definito all’articolo 3, punto 9, di tale regolamento; |
e) |
gli Stati membri svolgono le valutazioni in tempo utile per essere in grado di preparare il periodo successivo del piano strategico della PAC. Se del caso, gli Stati membri utilizzano anche i dati del periodo di programmazione precedente. |
Articolo 3
Valutazioni ex post dei piani strategici della PAC
1. Le valutazioni ex post di cui all’articolo 140, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 contengono una valutazione globale dei piani strategici della PAC e della loro attuazione.
2. Le valutazioni ex post includono la valutazione dei piani strategici della PAC e della loro attuazione sulla base di ciascuno dei criteri di valutazione, ossia efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza, valore aggiunto a livello di Unione e incidenza, di cui all’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, rispetto al contributo che il piano strategico della PAC apporta al conseguimento degli obiettivi generali di cui all’articolo 5 di tale regolamento e degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento, che sono perseguiti dal piano strategico della PAC.
3. Dopo aver completato la valutazione ex post, gli Stati membri comunicano i risultati alla Commissione.
Articolo 4
Piano di valutazione
1. Gli Stati membri redigono il piano di valutazione di cui all’articolo 140, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115, conformemente alla logica di intervento del piano strategico della PAC. Il piano di valutazione soddisfa i requisiti minimi di cui all’allegato II del presente regolamento.
2. Gli Stati membri individuano nel piano di valutazione i portatori di interessi pertinenti di cui tener conto al momento di pianificare le attività di valutazione e di rafforzamento delle capacità. Se del caso, gli Stati membri individuano portatori di interessi diversi dai membri del comitato di monitoraggio.
Articolo 5
Relazioni sulle attività di valutazione e sui risultati
Gli Stati membri condividono le informazioni relative alle attività di valutazione e ai risultati di cui all’articolo 124, paragrafo 3, lettera d), e all’articolo 124, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115 con la Commissione dopo l’esame da parte del comitato di monitoraggio (compreso il risultato di tale esame), almeno un mese prima della riunione annuale di riesame di cui all’articolo 136 di tale regolamento.
Articolo 6
Valutazione del contributo dei piani strategici della PAC
1. Le valutazioni dei piani strategici della PAC si basano sui pertinenti indicatori comuni di output, di risultato, di impatto e di contesto di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115. Gli Stati membri analizzano gli effetti dei piani strategici della PAC sugli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento.
2. Gli Stati membri possono inoltre utilizzare nelle loro valutazioni indicatori specifici diversi da quelli di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 oppure qualsiasi altra informazione quantitativa e qualitativa per trarre conclusioni pertinenti sull’incidenza dei piani strategici della PAC.
3. Se gli indicatori di risultato comuni sono espressi in termini di percentuale o numero di unità pertinenti soggette a determinati interventi, gli Stati membri stimano gli esiti dei piani strategici della PAC utilizzando i potenziali effetti di tali interventi.
4. Al momento di valutare un intervento non collegato ad alcun indicatore di risultato, conformemente all’articolo 111, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri forniscono una solida valutazione di tale intervento in base alle informazioni pertinenti sugli esiti e gli effetti dell’intervento, in relazione agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento.
5. Gli Stati membri basano la propria valutazione del contributo dei piani strategici della PAC sullo sviluppo degli indicatori d’impatto di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115. Gli Stati membri quantificano il contributo dei piani strategici della PAC allo sviluppo almeno degli indicatori comuni d’impatto di cui all’allegato III del presente regolamento.
Articolo 7
Dati e assistenza tecnica per le valutazioni
1. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di dati, affinché i valutatori possano adempiere i propri obblighi di monitoraggio e valutazione.
2. Per garantire la disponibilità di dati, gli Stati membri concludono gli accordi necessari con le unità statistiche nazionali e, se del caso, regionali, i centri di ricerca, le imprese e i fornitori di dati. Tali accordi tengono conto dell’ambito di applicazione territoriale pertinente per le valutazioni e comprendono l’uso statistico dei dati provenienti da registri amministrativi di cui all’articolo 143, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115.
3. Gli Stati membri individuano le esigenze di sostegno dei portatori di interessi e delle amministrazioni partecipanti all’attuazione e alla valutazione dei piani strategici della PAC a livello nazionale, regionale e locale, compresi i GAL di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), tenendo conto della diversa capacità delle istituzioni e dei portatori di interessi in termini di monitoraggio e valutazione.
4. Sulla base delle esigenze individuate gli Stati membri organizzano attività di sostegno, tra cui formazione, linee guida e altre eventuali attività di rafforzamento delle capacità, che dovranno essere attuate dalle reti nazionali della PAC di cui all’articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 o in collaborazione con esse.
5. La Commissione stabilisce con le autorità competenti degli Stati membri, i valutatori e gli altri portatori di interessi, sulla base delle loro esigenze di sostegno, un programma di lavoro annuale che dovrà essere attuato dalla rete europea della PAC di cui all’articolo 126, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115 o in collaborazione con essa.
TITOLO II
DATI PER LO SVOLGIMENTO DEL MONITORAGGIO E DELLA VALUTAZIONE DEI PIANI STRATEGICI DELLA PAC
Articolo 8
Portata dei dati che gli Stati membri devono fornire
Conformemente agli articoli da 9 a 18, gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni seguenti, necessarie per consentirle di svolgere il monitoraggio e la valutazione della PAC:
a) |
dati disaggregati su interventi e beneficiari; |
b) |
la percentuale di prato permanente stabilita ogni anno ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione (4); |
c) |
dati sugli interventi in alcuni settori di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115; |
d) |
dati sui gruppi operativi del PEI di cui all’articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115; |
e) |
dati sui GAL e sulle loro attività per Leader ai sensi dell’articolo 3, punto 15, del regolamento (UE) 2021/2115. |
Articolo 9
Dati disaggregati sugli interventi
1. I dati disaggregati sugli interventi di cui all’articolo 8, lettera a), del presente regolamento riguardano tutti gli interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, compreso il pagamento specifico per il cotone di cui a tale capo, sezione 3, sottosezione 2, nonché tutti gli interventi per lo sviluppo rurale di cui al titolo III, capo IV, di tale regolamento, esclusi gli interventi per Leader di cui all’articolo 8, lettera e), del presente regolamento.
2. Gli Stati membri comunicano i dati disaggregati di cui al paragrafo 1 per esercizio finanziario agricolo, in base all’importo unitario, per ciascuna domanda di aiuto o domanda di pagamento di ciascun beneficiario. Tutte le operazioni effettuate durante l’intero esercizio finanziario agricolo saranno sommate.
3. L’allegato IV, punti 1, 2 e 3, stabilisce norme dettagliate sul contenuto dei dati disaggregati sugli interventi.
Articolo 10
Dati disaggregati sui beneficiari
1. I dati disaggregati sui beneficiari di cui all’articolo 8, lettera a), del presente regolamento comprendono informazioni sugli agricoltori ai sensi dell’articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) 2021/2115 e sui beneficiari ai sensi dell’articolo 3, punto 13, di tale regolamento che ricevono un sostegno nell’ambito di interventi compresi nel sistema integrato di gestione e di controllo di cui all’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) (il «sistema integrato»).
2. Gli Stati membri comunicano i dati disaggregati sui beneficiari per esercizio finanziario agricolo.
3. L’allegato IV, punto 4, stabilisce norme dettagliate sul contenuto dei dati disaggregati sui beneficiari.
Articolo 11
Percentuale di prato permanente
La percentuale di prato permanente di cui all’articolo 8, lettera b), del presente regolamento è comunicata al livello stabilito dagli Stati membri conformemente all’articolo 48, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2022/126.
Articolo 12
Dati sugli interventi in alcuni settori
1. I dati sugli interventi in alcuni settori di cui all’articolo 8, lettera c), del presente regolamento comprendono dati sugli interventi nei settori elencati all’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115.
2. L’allegato V stabilisce norme dettagliate sul contenuto dei dati relativi agli interventi in tali settori.
Articolo 13
Dati sui gruppi operativi del PEI
1. I dati sui gruppi operativi del PEI di cui all’articolo 8, lettera d), del presente regolamento comprendono informazioni sui progetti dei gruppi operativi del PEI di cui all’articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115.
2. L’allegato VI stabilisce norme dettagliate sul contenuto dei dati sui gruppi operativi del PEI.
Articolo 14
Dati sui GAL e sulle loro attività per Leader
1. I dati sui GAL e sulle loro attività per Leader di cui all’articolo 8, lettera e), del presente regolamento comprendono informazioni sugli interventi attuati sulla base dell’articolo 77, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115.
2. L’allegato VII stabilisce norme dettagliate sul contenuto dei dati relativi ai GAL e alle loro attività per Leader.
Articolo 15
Data e frequenza della trasmissione di dati
1. A partire dall’anno di riferimento 2025 gli Stati membri comunicano i dati disaggregati su interventi e beneficiari di cui all’articolo 8, lettera a), ogni anno entro il 30 aprile dell’anno N in relazione agli interventi per i quali sono stati effettuati pagamenti nell’esercizio finanziario agricolo N – 1.
Nel 2024 gli Stati membri potranno comunicare i dati disaggregati sugli interventi, entro il 30 novembre 2024, in relazione agli interventi pagati nell’esercizio finanziario agricolo 2023. Se gli Stati membri non comunicano i dati disaggregati sugli interventi nel 2024, li comunicano nel 2025 conformemente al primo comma del presente paragrafo.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, i dati sui beneficiari relativi alla superficie dichiarata e al terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali sono comunicati, nell’anno N, in relazione agli interventi per i quali sono state presentate domande di pagamento nell’anno civile N – 2.
2. Gli Stati membri comunicano ogni anno la percentuale di prato permanente di cui all’articolo 8, lettera b), entro il 15 marzo dell’anno N in relazione alla superficie dichiarata nell’anno civile N – 1. Il primo anno di riferimento è il 2024.
3. Gli Stati membri comunicano ogni anno i dati sugli interventi in alcuni settori di cui all’articolo 8, lettera c), entro:
a) |
il 15 giugno dell’anno N in relazione ai dati dell’anno civile N – 1 di cui all’allegato V, punto 1, punto 2, lettere a) e c), e punti da 3 a 7; |
b) |
il 31 gennaio dell’anno N in relazione ai dati dell’anno civile N di cui all’allegato V, punto 2, lettera b); |
c) |
il 15 giugno dell’anno N in relazione ai dati dell’esercizio finanziario N – 1 di cui all’allegato V, punti da 8 a 10. |
Il primo anno di riferimento è il 2023 per i dati di cui all’allegato V, punto 1 e punto 2, lettera b); il 2024 per i dati di cui allo stesso allegato, punto 2, lettere a) e c), e punti da 3 a 7; il 2025 per i dati di cui allo stesso allegato, punti da 8 a 10.
In deroga al primo e al secondo comma del presente paragrafo, per il settore dell’apicoltura si applicano le condizioni seguenti:
a) |
gli Stati membri comunicano ogni due anni i dati di cui all’allegato V, punti 5 e 6; |
b) |
i dati di cui all’allegato V, punto 5, riguardano l’anno civile precedente all’anno di riferimento; |
c) |
i dati di cui all’allegato V, punto 6, riguardano i due anni civili precedenti all’anno di riferimento; |
d) |
il primo anno di riferimento è il 2023 per i dati di cui all’allegato V, punti 4, 5 e 6; il 2024 per lo stesso allegato, punto 9. Nel 2023 i dati di cui all’allegato V, punti 5 e 6, possono essere comunicati entro il 15 settembre. |
4. Gli Stati membri comunicano i dati sui gruppi operativi del PEI di cui all’articolo 8, lettera d), non appena il progetto del gruppo operativo viene approvato, a partire dal 2023.
5. Gli Stati membri comunicano i dati sui GAL e sulle loro attività per Leader di cui all’articolo 8, lettera e), come segue:
a) |
entro il 30 aprile 2026 in relazione alle operazioni pagate negli esercizi finanziari dal 2023 al 2025, cumulativamente; nonché |
b) |
entro il 30 aprile 2030 in relazione alle operazioni pagate negli esercizi finanziari dal 2023 al 2029, cumulativamente. |
In deroga al primo comma del presente paragrafo, i dati relativi alle variabili dei GAL di cui all’allegato VII, punto 1, sono comunicati entro il 30 aprile dell’anno N per i GAL selezionati entro il 31 dicembre dell’anno N – 1.
Articolo 16
Trasferimento dei dati
1. I dati di cui all’articolo 8, lettere a), b), d) ed e), sono trasferiti alla Commissione tramite il sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021», per il quale le responsabilità della Commissione e degli Stati membri sono definite nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione (6).
I dati di cui all’articolo 8, lettera c), sono trasferiti alla Commissione mediante il sistema basato sulla tecnologia dell’informazione messo a disposizione dalla Commissione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (7).
2. Per i dati disaggregati su interventi e beneficiari da comunicare ai sensi dell’articolo 8, lettera a), del presente regolamento, l’organismo pagatore di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/2116 oppure, qualora siano riconosciuti più organismi pagatori in uno Stato membro, l’organismo di coordinamento di cui all’articolo 10 di tale regolamento, trasferiscono i dati alla Commissione.
3. Per la percentuale di prato permanente i dati da comunicare ai sensi dell’articolo 8, lettera b), sono trasferiti dall’organismo pagatore o dall’organismo di coordinamento.
4. Per i dati sugli interventi in alcuni settori da comunicare ai sensi dell’articolo 8, lettera c), i dati sui gruppi operativi del PEI da comunicare ai sensi dell’articolo 8, lettera d), e i dati sui GAL e sulle loro attività per Leader da comunicare ai sensi dell’articolo 8, lettera e), i dati possono essere trasferiti dagli Stati membri o da qualsiasi soggetto autorizzato dagli Stati membri.
Articolo 17
Corretta compilazione dei dati
Gli Stati membri assicurano che i dati per il monitoraggio e la valutazione di cui all’articolo 8 siano completi e coerenti, e che il loro contenuto sia registrato e presentato conformemente ai requisiti indicati negli allegati da IV a VII. A tal fine gli Stati membri svolgono controlli computerizzati.
Articolo 18
Controlli sui dati e correzione dei dati
1. Gli Stati membri sono responsabili delle correzioni di errori materiali o evidenti oppure di errori di natura puramente redazionale per i dati di cui all’articolo 8.
2. In caso di presentazione di dati erronei o di problemi verificatisi nel trasferimento dei dati, gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione e correggono i dati.
3. Fatti salvi i controlli svolti dagli Stati membri, la Commissione può svolgere controlli per verificare se gli Stati membri abbiano fornito dati correttamente compilati e coerenti. Qualora siano presentati dati erronei, la Commissione può chiedere agli Stati membri di correggere i dati forniti.
Articolo 19
Uso dei dati
La Commissione non divulga né utilizza i dati personali ottenuti conformemente al presente regolamento per scopi diversi dall’adempimento delle proprie responsabilità nel contesto del quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione a norma del titolo VII, capo I, del regolamento (UE) 2021/2115, e del monitoraggio e della valutazione della PAC a norma dell’articolo 143 di tale regolamento.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 20
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 486).
(3) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).
(4) Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 52).
(5) Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 463).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).
ALLEGATO I
ELEMENTI CHIAVE DI VALUTAZIONE E FATTORI DI SUCCESSO RACCOMANDATI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2
Obiettivo |
Elementi chiave da valutare |
Fattori di successo raccomandati |
Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l’Unione al fine di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine, e la diversità agricola, nonché per garantire la sostenibilità economica della produzione agricola nell’Unione |
Reddito agricolo sufficiente Per reddito agricolo sufficiente si intende non solo un reddito stabile ma anche un reddito equamente distribuito. |
Il livello del reddito agricolo nelle aziende agricole sovvenzionate sta aumentando o almeno è stabile, e le disparità tra aziende agricole e rispetto ad altri settori economici si stanno riducendo, tenendo conto delle tendenze economiche generali. |
Resilienza La resilienza comprende il sostegno agli agricoltori per far fronte a potenziali rischi e a limitazioni specifiche che possono costringerli a interrompere l’attività agricola. |
Il sostegno al reddito è distribuito agli agricoltori che più ne hanno bisogno. |
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Migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione |
Migliore orientamento al mercato Sulla base della bilancia commerciale agroalimentare (importazioni-esportazioni). |
Il commercio agroalimentare è in aumento. |
Competitività delle aziende agricole Sulla base di un incremento della produttività del capitale, della manodopera e dei terreni per mezzo dell’innovazione. |
La produttività nelle aziende agricole sovvenzionate è in aumento. |
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Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore |
Posizione degli agricoltori nella filiera agroalimentare Integrazione degli agricoltori nella filiera agroalimentare e partecipazione a regimi di qualità e alla produzione biologica per incrementare il valore aggiunto. |
La quota della produzione commercializzata nell’ambito dei regimi di qualità e della produzione biologica è in aumento. La quota della produzione commercializzata da organizzazioni di produttori (OP) e da altre forme di organizzazioni di agricoltori sovvenzionate è in aumento. Il valore aggiunto lordo per gli agricoltori partecipanti alle OP e ad altre forme di organizzazioni di agricoltori oppure a regimi di qualità e alla produzione biologica è in aumento. |
Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l’energia sostenibile |
Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici Sulla base delle emissioni di gas a effetto serra e del sequestro del carbonio. |
Le emissioni di gas a effetto serra in agricoltura sono in diminuzione. Il sequestro del carbonio organico nel suolo è in aumento o si mantiene stabile. La capacità di produzione di energia rinnovabile è in aumento. |
Adattamento ai cambiamenti climatici Sulla base della resilienza dell’agricoltura ai cambiamenti climatici. |
La resilienza dell’agricoltura ai cambiamenti climatici è in aumento. |
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Promuovere lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali come l’acqua, il suolo e l’aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche |
Gestione efficiente delle risorse naturali Sulla base della conservazione o del miglioramento della qualità e della quantità delle risorse naturali grazie alla riduzione degli inquinanti e dello sfruttamento. |
Le emissioni di ammoniaca in agricoltura, la dispersione dei nutrienti e l’erosione del suolo sono in diminuzione. Il bilancio dei nutrienti sui terreni agricoli è in miglioramento, riducendo così le perdite di nutrienti. La pressione sui bacini di acqua naturali è in diminuzione. L’uso di pesticidi chimici e i relativi rischi, così come l’uso di pesticidi più pericolosi, sono in diminuzione. |
Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi |
Invertire il processo di perdita della biodiversità Sulla base della biodiversità e degli habitat dei terreni agricoli o di altre superfici interessate da pratiche agricole o di silvicoltura. |
La biodiversità connessa ai terreni agricoli è in miglioramento o almeno si arresta la perdita di biodiversità. La biodiversità nelle zone Natura 2000 interessate dall’agricoltura o dalla silvicoltura è in miglioramento o almeno si arresta la perdita di biodiversità. L’agrobiodiversità è in aumento. |
Servizi ecosistemici Sulla base degli elementi caratteristici del paesaggio che contribuiscono ai servizi ecosistemici ospitando le specie pertinenti (ad esempio tramite l’impollinazione e il controllo degli organismi nocivi), favorendo i processi biofisici (ad esempio tramite il controllo dell’erosione e il mantenimento della qualità dell’acqua) o promuovendo valori culturali (ad esempio il valore estetico). |
Le tendenze degli impollinatori sono in miglioramento o almeno stabili. La superficie interessata da elementi caratteristici del paesaggio nei terreni agricoli è in aumento. |
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Attrarre e sostenere i giovani agricoltori e altri nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali |
Ricambio degli agricoltori Sulla base del sostegno all’insediamento e alla continuità dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori. |
Il numero dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori è in aumento. |
Sviluppo delle aziende Sulla base del sostegno alle start-up rurali e alla diversificazione delle aziende agricole. |
Il numero delle aziende rurali è in aumento. |
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Promuovere l’occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all’agricoltura, l’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile |
Economia rurale sostenibile Sulla base della crescita economica e della promozione dell’occupazione. |
L’economia delle zone rurali è in crescita o almeno è stabile; il divario tra zone urbane e zone rurali è in diminuzione. Il tasso di occupazione nelle zone rurali è in miglioramento. L’attività economica collegata alla bioeconomia è in crescita. La silvicoltura sostenibile è in crescita. |
Sviluppo locale Fornitura di servizi e infrastrutture a livello locale. |
I servizi e le infrastrutture a livello locale sono in miglioramento. |
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Parità di genere e inclusione sociale Promozione della partecipazione delle donne all’agricoltura e all’economia, parità di reddito e riduzione della povertà. |
L’occupazione e la partecipazione delle donne all’agricoltura sono in miglioramento. Il sostegno nell’ambito del piano strategico della PAC è distribuito in maniera più equa. La povertà rurale è in diminuzione. |
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Migliorare la risposta dell’agricoltura dell’Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il benessere degli animali e il contrasto alle resistenze antimicrobiche |
Qualità e sicurezza degli alimenti Sulla base della promozione dei regimi di qualità e del benessere degli animali e della lotta alla resistenza antimicrobica. |
Il valore della produzione commercializzata nell’ambito di regimi di qualità è in aumento. Il benessere degli animali è in miglioramento e l’uso di antimicrobici è in diminuzione. |
Ammodernamento del settore promuovendo e condividendo le conoscenze, l’innovazione e la digitalizzazione nel settore agricolo e nelle zone rurali e incoraggiandone la diffusione da parte degli agricoltori, attraverso un migliore accesso alla ricerca, all’innovazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione |
Il sistema di conoscenza e innovazione in campo agricolo (AKIS) e la strategia digitale Sulla base del sostegno alle azioni strategiche AKIS, degli interventi correlati ad AKIS e della strategia digitale, nonché del loro impatto sulla diffusione dell’innovazione da parte degli agricoltori. |
Un numero crescente di agricoltori partecipa a programmi di formazione e/o fa ricorso alla consulenza aziendale. Gli agricoltori modificano le pratiche agronomiche dopo aver partecipato a programmi di formazione e/o aver fatto ricorso alla consulenza aziendale. Un crescente numero di agricoltori fruisce del sostegno per le tecnologie agricole digitali tramite il piano strategico della PAC. La spesa del piano strategico della PAC destinata a sostenere la creazione dell’innovazione e della condivisione delle conoscenza è in aumento. |
ALLEGATO II
REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI STRUTTURA E DI CONTENUTO DEL PIANO DI VALUTAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1
1. Obiettivi ed esigenze
Indicazione degli obiettivi del piano di valutazione e delle esigenze legate alla valutazione, mirante a garantire lo svolgimento di attività di valutazione sufficienti e adeguate, in particolare per fornire le informazioni necessarie a orientare il programma, indirizzare il successivo periodo di programmazione delle politiche e assicurare la disponibilità dei dati necessari alla valutazione del piano strategico della PAC.
2. Governance e coordinamento
Breve descrizione delle modalità di monitoraggio e valutazione per il piano strategico della PAC, in cui si identificano i principali organismi coinvolti e le loro responsabilità.
3. Mappatura dei portatori di interessi
Breve descrizione dei portatori di interessi pertinenti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e delle loro esigenze in materia di attività di valutazione e, se del caso, di rafforzamento delle capacità.
4. Calendario
Pianificazione indicativa delle valutazioni e degli studi di sostegno alla valutazione da svolgere durante il ciclo di programmazione (comprendente la motivazione delle scelte compiute), tra cui:
a) |
le valutazioni del contributo dei piani strategici della PAC agli obiettivi della PAC, da svolgere durante l’attuazione del piano strategico della PAC; |
b) |
se del caso, le valutazioni di specifici temi di cui all’articolo 2, lettera e); |
c) |
studi di sostegno e altre attività di ricerca e analisi ai fini delle valutazioni. |
5. Dati e informazioni
Breve descrizione degli accordi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, per assicurare la disponibilità dei dati a fini di monitoraggio e valutazione, comprendente l’identificazione delle principali fonti di dati da utilizzare, gli accordi istituzionali per la fornitura di dati e gli accordi per il controllo della qualità dei dati. Questa sezione dovrebbe comprendere l’individuazione delle lacune nei dati e delle azioni per porvi rimedio; occorre tra l’altro rendere operativi i sistemi di dati in modo tempestivo.
6. Comunicazione e seguito dato
Descrizione del modo in cui i risultati della valutazione saranno resi noti ai destinatari interessati, compresa una descrizione dei meccanismi posti in essere per dare seguito ai risultati della valutazione e utilizzarli.
7. Risorse, assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità
Descrizione delle risorse necessarie e previste ai fini dell’attuazione del piano di valutazione, compresa un’indicazione delle necessità in termini di capacità amministrative, dati, risorse finanziarie e mezzi informatici.
Descrizione dell’attuazione del sostegno del programma di cui all’articolo 7, paragrafi 3 e 4, comprese le attività di assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità svolte per garantire la completa attuazione del piano di valutazione nonché il sostegno previsto per i GAL ai fini della valutazione delle strategie di sviluppo locale.
ALLEGATO III
INDICATORI D’IMPATTO DI CUI ALL’ARTICOLO 6, PARAGRAFO 5
Codice dell’indicatore (1) |
Denominazione dell’indicatore |
I.2 |
Ridurre il divario di reddito: andamento del reddito agricolo rispetto all’economia nel suo complesso |
I.3 |
Ridurre le fluttuazioni del reddito agricolo: andamento del reddito agricolo |
I.4 |
Sostenere un reddito agricolo sufficiente: andamento dei livelli del reddito agricolo per tipo di attività agricola (rispetto alla media nel settore agricolo) |
I.5 |
Contribuire all’equilibrio territoriale: andamento del reddito agricolo nelle zone soggette a vincoli naturali (rispetto alla media) |
I.10 |
Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici: emissioni di gas serra provenienti dall’agricoltura |
I.12 |
Aumentare l’energia sostenibile in agricoltura: produzione sostenibile di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali |
I.14 |
Migliorare la qualità dell’aria: emissioni di ammoniaca prodotte dall’agricoltura |
I.15 |
Migliorare la qualità dell’acqua: bilancio lordo dei nutrienti nei terreni agricoli |
I.26 |
Una PAC più equa: distribuzione del sostegno erogato dalla PAC |
(1) Allegato I del regolamento (UE) 2021/2115.
ALLEGATO IV
NORME SUI DATI DISAGGREGATI SUGLI INTERVENTI E SUI BENEFICIARI DI CUI ALL’ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3, E ALL’ARTICOLO 10, PARAGRAFO 3
Comunicazione dei dati disaggregati sugli interventi
1. |
Nella comunicazione dei dati per il monitoraggio e la valutazione degli interventi di cui all’articolo 8, lettera a), del presente regolamento, gli Stati membri rispettano i metodi di calcolo degli indicatori di output e di risultato di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290, nonché i seguenti principi:
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2. |
Gli Stati membri forniscono il seguente elenco di variabili di monitoraggio, per ciascun intervento a favore di ciascun beneficiario, conformemente alla progettazione specifica degli interventi e alla loro logica di intervento:
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3. |
Gli Stati membri indicano il contributo dei valori dell’output al numeratore dei pertinenti indicatori di risultato di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115, utilizzando le seguenti variabili di risultato:
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Comunicazione di dati relativi ai beneficiari
4. |
Gli Stati membri forniscono le seguenti variabili di beneficiari, conformemente alla progettazione specifica degli interventi e alla loro logica di intervento:
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(1) Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).
ALLEGATO V
NORME SUI DATI SUGLI INTERVENTI IN ALCUNI SETTORI DI CUI ALL’ARTICOLO 12, PARAGRAFO 2
Informazioni amministrative e informazioni per settore
Per gli interventi in alcuni settori di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri comunicano informazioni amministrative e informazioni per settore utilizzando i seguenti moduli:
1. |
Modulo A.1. Questo modulo riguarda i settori dei prodotti ortofrutticoli, dell’apicoltura, vitivinicolo, del luppolo, dell’olio di oliva e delle olive da tavola, nonché gli altri settori di cui all’articolo 42, lettere da a) a f), del regolamento (UE) 2021/2115, rispettivamente, per cui gli Stati membri comunicano ogni anno i riferimenti (hyperlink) alla normativa nazionale adottata dagli Stati membri nell’anno civile precedente per attuare gli interventi settoriali. |
2. |
Modulo A.2. Questo modulo riguarda i settori dei prodotti ortofrutticoli, del luppolo, dell’olio di oliva e delle olive da tavola, nonché gli altri settori. Gli Stati membri forniscono ogni anno le seguenti informazioni di mercato:
Le informazioni di cui alle lettere a) e c) sono comunicate per l’anno civile precedente. Le informazioni di cui alla lettera b) sono comunicate per l’anno civile in corso; |
3. |
Modulo A.3. Questo modulo riguarda il settore dei prodotti ortofrutticoli, per il quale gli Stati membri comunicano ogni anno le informazioni di mercato sull’aiuto finanziario nazionale alle organizzazioni di produttori per l’anno civile precedente, come segue:
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4. |
Modulo A.4 Questo modulo riguarda le informazioni che gli Stati membri comunicano ogni anno nel settore dell’apicoltura: il numero totale di alveari pronti allo svernamento presenti nel territorio degli Stati membri tra il 1o settembre e il 31 dicembre, determinato sulla base di un metodo affidabile consolidato descritto nei rispettivi piani strategici della PAC. |
5. |
Modulo A.5. Questo modulo riguarda altre informazioni di mercato che gli Stati membri comunicano ogni due anni nel settore dell’apicoltura, in merito all’anno civile precedente la notifica:
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6. |
Modulo A.6. Questo modulo riguarda altre informazioni di mercato che gli Stati membri comunicano ogni due anni nel settore dell’apicoltura, per i due anni civili precedenti la notifica:
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7. |
Modulo A.7. Questo modulo riguarda gli altri settori, per i quali gli Stati membri comunicano ogni anno le seguenti informazioni di mercato per l’anno civile precedente:
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Informazioni concernenti le spese
Per gli interventi in alcuni settori di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri comunicano informazioni riguardanti le spese utilizzando i seguenti moduli:
8. |
Modulo B.1. Questo modulo riguarda il settore dei prodotti ortofrutticoli, del luppolo, dell’olio di oliva e delle olive da tavola, nonché gli altri settori di cui all’articolo 42, lettera a), e lettere da d) a f), del regolamento (UE) 2021/2115, per i quali lo Stato membro comunica ogni anno le informazioni seguenti relative al precedente esercizio finanziario agricolo, ripartite per settore:
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9. |
Modulo B.2. Questo modulo riguarda il settore dell’apicoltura, per il quale gli Stati membri comunicano ogni anno la spesa pubblica totale sostenuta (in euro o nella valuta nazionale) durante l’esercizio finanziario agricolo, ripartita per intervento. |
10. |
Modulo B.3. Questo modulo riguarda il settore vitivinicolo, per il quale gli Stati membri comunicano ogni anno le seguenti informazioni relative all’esercizio finanziario agricolo precedente:
|
(1) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
ALLEGATO VI
NORME RELATIVE AI DATI SUI GRUPPI OPERATIVI DEL PARTENARIATO EUROPEO PER L’INNOVAZIONE IN MATERIA DI PRODUTTIVITÀ E SOSTENIBILITÀ DELL’AGRICOLTURA (PEI), DI CUI ALL’ARTICOLO 13, PARAGRAFO 2
Dati obbligatori
1. |
Gli Stati membri comunicano i seguenti dati obbligatori sui gruppi operativi del PEI:
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Dati raccomandati
2. |
Si incoraggiano vivamente gli Stati membri a comunicare i seguenti dati raccomandati sui gruppi operativi del PEI:
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Dati facoltativi
3. |
Gli Stati membri possono comunicare i seguenti dati facoltativi sui gruppi operativi del PEI:
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(1) Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).
(2) Comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 intitolata «Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente».
(3) Comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 intitolata «Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita».
(4) Comunicazione della Commissione del 16 luglio 2021 intitolata «Nuova strategia dell’UE per le foreste per il 2030».
(5) Comunicazione della Commissione del 15 dicembre 2021 intitolata «Cicli del carbonio sostenibili».
ALLEGATO VII
NORME SUI DATI RELATIVI AI GAL E ALLE LORO ATTIVITÀ PER LEADER DI CUI ALL’ARTICOLO 14, PARAGRAFO 2
Dati relativi ai GAL
1. |
Gli Stati membri comunicano entro il 30 aprile dell’anno N le variabili di cui alle lettere da a) a g), per ciascun GAL, per i GAL selezionati entro il 31 dicembre dell’anno N – 1. I dati si riferiscono alla situazione del GAL al momento della selezione e sono comunicati una sola volta.
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Dati relativi alle attività del GAL
2. |
Gli Stati membri comunicano per ogni GAL l’elenco delle variabili relative alle attività del GAL di cui alle lettere da a) a d), nel 2026 e nel 2030, a partire dal momento del primo pagamento per una determinata operazione. La relazione dell’anno N riguarda tutte le operazioni pagate fino al 15 ottobre dell’anno N – 1. Tali variabili riguardano il numero delle operazioni attuate conformemente all’articolo 34, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060.
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Dati relativi al finanziamento del GAL
3. |
Gli Stati membri comunicano le variabili di cui alle lettere a), b) e c), relativamente al finanziamento del GAL nel 2026 e nel 2030. La relazione dell’anno N riguarda tutte le operazioni pagate fino al 15 ottobre dell’anno N – 1.
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Contributo agli indicatori di risultato
4. |
Nel 2026 e nel 2030 gli Stati membri comunicano informazioni per singolo GAL sul contributo della strategia di sviluppo locale a tutti gli indicatori di risultato pertinenti, di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115, selezionati nel proprio piano strategico della PAC dopo la selezione della strategia di sviluppo locale. La relazione dell’anno N riguarda tutte le operazioni pagate fino al 15 ottobre dell’anno N – 1. |