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Document 32017R1977
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1977 of 26 October 2017 repealing Implementing Regulation (EU) No 876/2014 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1977 della Commissione, del 26 ottobre 2017, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1977 della Commissione, del 26 ottobre 2017, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
C/2017/7318
GU L 285 del 1.11.2017, pp. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2017
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1.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 285/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1977 DELLA COMMISSIONE
del 26 ottobre 2017
che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014 (2) la Commissione ha classificato un apparecchio portatile a batteria per la cattura e la registrazione di immagini statiche e video nel codice NC 8525 80 99 come altra videocamera digitale. |
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(2) |
Nella sentenza sulle cause riunite C-435/15 e C-666/15 (3), la Corte di giustizia ha sentenziato che il regolamento (UE) n. 876/2014 è nullo. |
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(3) |
Per motivi di certezza del diritto, le disposizioni dichiarate nulle dalla Corte di giustizia dovrebbero essere eliminate formalmente dall'ordinamento giuridico dell'Unione. |
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(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014 dovrebbe quindi essere abrogato. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014 è abrogato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014 della Commissione, dell'8 agosto 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 240 del 13.8.2014, pag. 12).
(3) Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 marzo 2017, GROFA e altri, cause riunite C-435/15 e C-666/15, ECLI:EU:C:2017:232.