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Dokument 32025R1493

Regolamento delegato (UE) 2025/1493 della Commissione, dell’11 giugno 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche del funzionamento e della gestione dei collegi per le controparti centrali

C/2025/3626

GU L, 2025/1493, 25.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1493/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Status legali tad-dokument Fis-seħħ

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1493/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/1493

25.9.2025

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1493 DELLA COMMISSIONE

dell’11 giugno 2025

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche del funzionamento e della gestione dei collegi per le controparti centrali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha introdotto nel regolamento (UE) n. 648/2012 modifiche del funzionamento e della gestione dei collegi delle CCP. In particolare, vi ha introdotto una nuova figura di copresidente che affianca l’autorità competente della CCP e che è ricoperta da uno dei membri indipendenti del comitato di vigilanza della CCP. È pertanto necessario tenere conto di tali modifiche nel regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione (3).

(2)

Fatta salva la responsabilità finale dell’autorità competente della CCP e al fine di rafforzare ulteriormente la convergenza in materia di vigilanza e il funzionamento uniforme dei collegi di tutte le CCP, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) dovrebbe coordinare il funzionamento dei collegi e garantire che ciascuno di essi eserciti le proprie funzioni e consegua i propri obiettivi conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012. A tal fine e allo scopo di far convergere le migliori prassi in materia di vigilanza, i copresidenti del collegio di una CCP dovrebbero discutere dell’attuazione delle priorità annuali di vigilanza di cui all’articolo 24 bis, paragrafo 7, lettera b bis), del regolamento (UE) n. 648/2012.

(3)

Alla luce delle modifiche apportate al regolamento (UE) n. 648/2012, è opportuno aggiornare l’elenco non esaustivo delle informazioni che devono essere condivise con il collegio.

(4)

Per consentire un flusso efficiente e tempestivo di informazioni tra i membri del collegio, l’autorità competente della CCP e i membri del collegio dovrebbero diffondere le informazioni attraverso la banca dati centrale di cui all’articolo 17 quater del regolamento (UE) n. 648/2012.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 876/2013.

(6)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’ESMA ha presentato alla Commissione previa consultazione del Sistema europeo di banche centrali (SEBC).

(7)

Considerando la portata limitata delle modifiche e il fatto che riguardano soltanto le autorità nazionali competenti delle CCP senza imporre ulteriori obblighi ai partecipanti al mercato e al fine di agevolare quanto prima l’adeguamento dei collegi delle CCP alle nuove disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l’ESMA ha ritenuto che procedere a una consultazione pubblica sarebbe stato altamente sproporzionato rispetto all’ambito di applicazione e all’impatto delle norme tecniche di regolamentazione. Tuttavia l’ESMA ha consultato il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati, istituito in conformità dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010, le autorità nazionali competenti delle CCP interessate e il SEBC,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 876/2013

Il regolamento delegato (UE) n. 876/2013 è così modificato:

1)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   A seguito della notifica del fatto che la domanda contiene i documenti e le informazioni richiesti di cui all’articolo 17, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012, l’autorità competente della controparte centrale presenta una proposta di accordo scritto ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 5, di tale regolamento ai membri del collegio definiti ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del medesimo regolamento. L’accordo scritto prevede anche una procedura di revisione della composizione del collegio almeno una volta l’anno. Esso stabilisce anche la procedura di modifica, che prevede che l’iter di modifica possa essere avviato in qualsiasi momento dall’autorità competente della controparte centrale o da altri membri del collegio, previa approvazione del collegio conformemente alla procedura prevista nel presente articolo.»

;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Se formulano commenti sulla proposta di accordo scritto presentata ai sensi del paragrafo 1, i membri del collegio trasmettono i commenti, corredati di un’esauriente spiegazione, ai copresidenti entro 10 giorni di calendario. Ove pertinente, i copresidenti concordano e preparano una proposta rivista e indicono una riunione per concordare e adottare la versione definitiva dell’accordo scritto, tenendo conto del termine di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012.»

;

c)

il paragrafo 4 bis è sostituito dal seguente:

«4 bis.   Le autorità competenti di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera c bis), del regolamento (UE) n. 648/2012 e le banche centrali di emissione di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera i), di tale regolamento che desiderano partecipare al collegio presentano una richiesta motivata all’autorità competente della controparte centrale. Entro 20 giorni di calendario dal ricevimento della domanda, l’autorità competente della controparte centrale fornisce all’autorità competente o alla banca centrale richiedenti una copia dell’accordo scritto per riesame e approvazione, oppure espone per iscritto le ragioni per cui la richiesta non è stata accolta. L’autorità competente della controparte centrale informa i membri del collegio di tali richieste e dei relativi esiti.»

;

2)

all’articolo 3, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Quando, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, una richiesta di informazioni è presentata al collegio da un’autorità competente di uno Stato membro che non è membro del collegio, i copresidenti, dopo aver consultato il collegio, decidono sulle modalità più idonee per fornire le informazioni alle autorità che non sono membri del collegio e per chiedere informazioni a dette autorità.

2.   Ogni membro del collegio designa un partecipante alle riunioni del collegio e può designare un supplente, ad eccezione dei copresidenti, i quali possono chiedere di poter designare ulteriori partecipanti senza diritto di voto.»

;

3)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I copresidenti assicurano che i lavori del collegio facilitino l’esercizio delle funzioni conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012.»

;

b)

al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«I copresidenti assicurano almeno che:»;

c)

i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   Per assicurare l’efficienza e l’efficacia del collegio, i copresidenti fungono da punto di contatto centrale per tutte le questioni relative all’organizzazione pratica del collegio e si tengono reciprocamente informati. I copresidenti esercitano almeno le seguenti funzioni:

a)

redigere, aggiornare e diffondere l’elenco dei recapiti dei membri del collegio;

b)

preparare e distribuire l’ordine del giorno e la documentazione delle riunioni o delle attività del collegio;

bis)

discutere dell’attuazione delle priorità annuali di vigilanza di cui all’articolo 24 bis, paragrafo 7, lettera b bis), del regolamento (UE) n. 648/2012;

c)

redigere i verbali delle riunioni e formalizzare le azioni;

d)

gestire il sito Internet del collegio, se esistente;

e)

se necessario, fornire informazioni e, se del caso, istituire gruppi specializzati con il compito di coadiuvare il collegio nell’esercizio delle sue funzioni;

f)

condividere tutte le informazioni in modo tempestivo e appropriato con i membri del collegio.

Ai fini della lettera b), i copresidenti distribuiscono un progetto di ordine del giorno per ciascuna riunione del collegio, eccetto per le riunioni indette in situazioni di emergenza, con largo anticipo, in modo da consentire ai membri del collegio di contribuire alla definizione dell’ordine del giorno, in particolare aggiungendo punti.

L’ordine del giorno è finalizzato dai copresidenti e distribuito ai membri del collegio con sufficiente anticipo rispetto alla riunione del collegio. I copresidenti e gli altri membri del collegio distribuiscono tutte le informazioni che devono essere prese in considerazione nel corso di una riunione del collegio con largo anticipo rispetto alla riunione.

Ai fini della lettera c), l’autorità competente della controparte centrale distribuisce ai membri del collegio i verbali delle riunioni una volta che questi ultimi sono concordati dai copresidenti e non appena possibile dopo le riunioni e concede ai membri del collegio tempo sufficiente per presentare osservazioni.

5.   I copresidenti determinano la frequenza delle riunioni del collegio tenendo conto delle dimensioni, della scala e della complessità della controparte centrale, delle implicazioni sistemiche della controparte centrale per le varie giurisdizioni e valute, del potenziale impatto delle attività della controparte centrale, delle circostanze esterne e delle potenziali richieste dei membri del collegio. Il collegio si riunisce almeno una volta l’anno e, se ritenuto necessario dai copresidenti, ogni volta che si deve adottare una decisione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012. I copresidenti organizzano riunioni periodiche, con cadenza almeno annuale, tra i membri del collegio e l’alta dirigenza della controparte centrale.

I membri del collegio possono chiedere che i copresidenti indicano una riunione del collegio. I copresidenti motivano debitamente l’eventuale rifiuto di tale richiesta.»

;

d)

i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7.   I copresidenti si adoperano per assicurare che ogni riunione del collegio raggiunga il quorum valido richiesto per l’adozione delle decisioni. Se il quorum non è raggiunto, i copresidenti si assicurano che le decisioni da prendere siano rinviate fino alla presenza del quorum di partecipanti, tenendo conto dei termini pertinenti stabiliti nel regolamento (UE) n. 648/2012.

8.   Qualora i copresidenti lo propongano o su richiesta di un membro del collegio, il collegio può votare mediante procedura scritta.»

;

4)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ogni membro del collegio trasmette tempestivamente ai copresidenti tutte le informazioni necessarie per il funzionamento operativo del collegio e per lo svolgimento delle attività principali alle quali tale membro partecipa. I copresidenti forniscono tempestivamente ai membri del collegio informazioni analoghe.»

;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m)

relazioni su problemi e incidenti connessi alle prestazioni, compresi gli incidenti connessi alle TIC e di natura cibernetica, e sulle misure correttive adottate;»;

ii)

le lettere o) e p) sono sostituite dalle seguenti:

«o)

panoramica delle principali proposte commerciali, dei prodotti o servizi nuovi che saranno offerti, compresa qualsiasi estensione delle attività o dei servizi che la controparte centrale deve attuare a norma dell’articolo 15 bis del regolamento (UE) n. 648/2012, e qualsiasi informazione sulle modifiche dell’ambito operativo della controparte centrale;

p)

modifiche dei modelli e dei parametri di rischio della controparte centrale, comprese le modifiche dei parametri di cui all’articolo 49, paragrafo 1 nonies, del regolamento (UE) n. 648/2012, prove di stress e prove a posteriori;»;

iii)

la lettera r) è sostituita dalla seguente:

«r)

modifiche degli accordi di esternalizzazione della controparte centrale per le principali attività connesse alla gestione del rischio, comprese eventuali modifiche dell’elenco dei fornitori terzi critici di servizi della controparte centrale;»;

iv)

la lettera u) è sostituita dalla seguente:

«u)

modifiche degli accordi di pagamento e regolamento della controparte centrale;»;

v)

sono aggiunte le lettere da v) a y) seguenti:

«v)

qualsiasi informazione pertinente per le riunioni ad hoc tra l’ESMA, l’autorità competente della controparte centrale e la stessa controparte centrale, come pure qualsiasi informazione pertinente ricevuta in relazione alle ispezioni in loco pianificate, in corso o già svolte;

w)

qualsiasi informazione pertinente per lo stato di attuazione delle raccomandazioni o delle condizioni incluse nei pareri dell’ESMA o del collegio oppure nelle convalide dell’ESMA;

x)

qualsiasi informazione riguardante la decisione dell’autorità competente di attenersi o meno ai contributi dell’ESMA e del collegio a norma dell’articolo 17 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012;

y)

la presentazione del programma annuale di vigilanza dell’autorità competente della controparte centrale e della sua attuazione;»;

c)

i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   I progetti di decisioni, le relazioni o le altre misure dell’autorità competente della controparte centrale di cui all’articolo 17, paragrafo 3, all’articolo 17 ter, paragrafo 2, e all’articolo 49, paragrafo 1 quinquies, del regolamento (UE) n. 648/2012 sono presentati al collegio entro un lasso di tempo adeguato per consentire ai membri del collegio di esaminarli e di fornire il loro contributo al parere del collegio.

5.   I membri del collegio si scambiano tutte le informazioni attraverso la banca dati centrale di cui all’articolo 17 quater del regolamento (UE) n. 648/2012.»

;

d)

il paragrafo 6 è soppresso;

5)

l’articolo 5 bis è soppresso.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj.

(2)  Regolamento (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) n. 575/2013 e (UE) 2017/1131 per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l’efficienza dei mercati della compensazione dell’Unione (GU L, 2024/2987, 4.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2987/oj).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione, del 28 maggio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/876/oj).

(4)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1493/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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