Dan id-dokument hu mislut mis-sit web tal-EUR-Lex
Dokument 32025R1493
Commission Delegated Regulation (EU) 2025/1493 of 11 June 2025 amending Commission Delegated Regulation (EU) No 876/2013 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council as regards changes to the functioning and management of colleges for central counterparties
Regolamento delegato (UE) 2025/1493 della Commissione, dell’11 giugno 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche del funzionamento e della gestione dei collegi per le controparti centrali
Regolamento delegato (UE) 2025/1493 della Commissione, dell’11 giugno 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche del funzionamento e della gestione dei collegi per le controparti centrali
C/2025/3626
GU L, 2025/1493, 25.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1493/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Fis-seħħ
|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
|
2025/1493 |
25.9.2025 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1493 DELLA COMMISSIONE
dell’11 giugno 2025
che modifica il regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche del funzionamento e della gestione dei collegi per le controparti centrali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha introdotto nel regolamento (UE) n. 648/2012 modifiche del funzionamento e della gestione dei collegi delle CCP. In particolare, vi ha introdotto una nuova figura di copresidente che affianca l’autorità competente della CCP e che è ricoperta da uno dei membri indipendenti del comitato di vigilanza della CCP. È pertanto necessario tenere conto di tali modifiche nel regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione (3). |
|
(2) |
Fatta salva la responsabilità finale dell’autorità competente della CCP e al fine di rafforzare ulteriormente la convergenza in materia di vigilanza e il funzionamento uniforme dei collegi di tutte le CCP, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) dovrebbe coordinare il funzionamento dei collegi e garantire che ciascuno di essi eserciti le proprie funzioni e consegua i propri obiettivi conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012. A tal fine e allo scopo di far convergere le migliori prassi in materia di vigilanza, i copresidenti del collegio di una CCP dovrebbero discutere dell’attuazione delle priorità annuali di vigilanza di cui all’articolo 24 bis, paragrafo 7, lettera b bis), del regolamento (UE) n. 648/2012. |
|
(3) |
Alla luce delle modifiche apportate al regolamento (UE) n. 648/2012, è opportuno aggiornare l’elenco non esaustivo delle informazioni che devono essere condivise con il collegio. |
|
(4) |
Per consentire un flusso efficiente e tempestivo di informazioni tra i membri del collegio, l’autorità competente della CCP e i membri del collegio dovrebbero diffondere le informazioni attraverso la banca dati centrale di cui all’articolo 17 quater del regolamento (UE) n. 648/2012. |
|
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 876/2013. |
|
(6) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’ESMA ha presentato alla Commissione previa consultazione del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). |
|
(7) |
Considerando la portata limitata delle modifiche e il fatto che riguardano soltanto le autorità nazionali competenti delle CCP senza imporre ulteriori obblighi ai partecipanti al mercato e al fine di agevolare quanto prima l’adeguamento dei collegi delle CCP alle nuove disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l’ESMA ha ritenuto che procedere a una consultazione pubblica sarebbe stato altamente sproporzionato rispetto all’ambito di applicazione e all’impatto delle norme tecniche di regolamentazione. Tuttavia l’ESMA ha consultato il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati, istituito in conformità dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010, le autorità nazionali competenti delle CCP interessate e il SEBC, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 876/2013
Il regolamento delegato (UE) n. 876/2013 è così modificato:
|
1) |
l’articolo 2 è così modificato:
|
|
2) |
all’articolo 3, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Quando, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, una richiesta di informazioni è presentata al collegio da un’autorità competente di uno Stato membro che non è membro del collegio, i copresidenti, dopo aver consultato il collegio, decidono sulle modalità più idonee per fornire le informazioni alle autorità che non sono membri del collegio e per chiedere informazioni a dette autorità. 2. Ogni membro del collegio designa un partecipante alle riunioni del collegio e può designare un supplente, ad eccezione dei copresidenti, i quali possono chiedere di poter designare ulteriori partecipanti senza diritto di voto.» |
|
3) |
l’articolo 4 è così modificato:
|
|
4) |
l’articolo 5 è così modificato:
|
|
5) |
l’articolo 5 bis è soppresso. |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj.
(2) Regolamento (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) n. 575/2013 e (UE) 2017/1131 per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l’efficienza dei mercati della compensazione dell’Unione (GU L, 2024/2987, 4.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2987/oj).
(3) Regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione, del 28 maggio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/876/oj).
(4) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1493/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)