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Document 32025R1914

Regolamento (UE) 2025/1914 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2025, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056 per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio

PE/35/2025/REV/1

GU L, 2025/1914, 19.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1914/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statutul juridic al documentului care este în vigoare

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1914/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/1914

19.9.2025

REGOLAMENTO (UE) 2025/1914 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 2025

che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056 per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 175, 177, 178 e 322,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Negli ultimi anni le dinamiche geopolitiche sono state caratterizzate da una profonda incertezza che ha reso necessaria una nuova e sostanziale valutazione dell’autonomia strategica e della resilienza dell’Unione, e della salvaguardia dei principi democratici e dello Stato di diritto in concomitanza con le sfide derivanti dalle transizioni verde, sociale e tecnologica. Tali transizioni simultanee evidenziano l’urgente necessità di colmare il divario in termini di innovazione, accelerare gli sforzi di decarbonizzazione, per rafforzare la competitività economica e ridurre le dipendenze esterne diversificando le catene di approvvigionamento, potenziando la produzione di energia verde a livello nazionale e investendo nei settori critici.

(2)

In quanto principale strumento di investimento dell’Unione nell’ambito del quadro finanziario pluriennale, la politica di coesione stimola investimenti mirati che contribuiscono alla coesione economica, sociale e territoriale, come sancito all’articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE) e all’articolo 174 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), affrontando nel contempo le sfide emergenti. Il riesame intermedio si impegna inoltre a rispettare il principio di partenariato e il principio della governance multilivello al fine di salvaguardare un’attuazione efficace della politica di coesione incentrata sui cittadini e sulle regioni. Pertanto, le eventuali riassegnazioni nell’ambito del riesame intermedio dovrebbero essere effettuate conformemente al codice europeo di condotta sul partenariato (4).

(3)

Il quadro giuridico per i programmi della politica di coesione prevede un riesame intermedio nel 2025, che offre un’opportunità tempestiva e unica di riorientare i programmi per affrontare nuove sfide e opportunità, accelerarne l’attuazione e incrementarne l’efficacia per rispondere alle vecchie e alle nuove priorità dell’Unione, lasciando impregiudicati altri atti giuridici dell’Unione o il prossimo quadro finanziario pluriennale.

(4)

Data l’importanza delle condizioni abilitanti orizzontali applicabili a tutti gli obiettivi specifici e i criteri necessari per valutarne il soddisfacimento, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, e dell’allegato III del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), per un impiego efficace ed efficiente del sostegno complessivo dell’Unione a titolo di tali fondi dell’Unione e data la necessità di garantire l’efficacia pratica di tali fondi dell’Unione, gli importi che superano l’importo di flessibilità di cui all’articolo 86, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento, corrispondenti a obiettivi specifici che sono oggetto di una valutazione negativa della Commissione sulla base dell’applicazione di tali condizioni abilitanti orizzontali non dovrebbero essere oggetto di una modifica del programma o di trasferimento sulla base delle nuove priorità e flessibilità previste dalle disposizioni modificative di cui al presente regolamento. Tale misura proporzionata costituisce un incentivo necessario inteso a garantire che il diritto e la prassi degli Stati membri continuino a rispettare le condizioni abilitanti orizzontali e che le spese coperte dai fondi dell’Unione soddisfino gli obiettivi dell’Unione.

Poiché il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) si applica in modo orizzontale, dovrebbe applicarsi lo stesso requisito agli importi corrispondenti agli impegni sospesi da misure adottate sulla base di tale regolamento. Gli importi che rientrano nell’importo di flessibilità di cui all’articolo 86, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/1060 e corrispondenti agli obiettivi specifici oggetto di una valutazione negativa della Commissione sulla base dell’applicazione delle condizioni abilitanti orizzontali possono essere oggetto di una modifica del programma o di trasferimento sulla base di nuove priorità, a condizione che queste ultime siano conformi agli obiettivi perseguiti dalle condizioni abilitanti orizzontali.

(5)

Nella sua comunicazione del 29 gennaio 2025 dal titolo «Bussola per la competitività dell’UE», come pure nella sua comunicazione del 26 febbraio 2025 dal titolo «Il patto per l’industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione» e nel relativo piano d’azione per un’energia a prezzi accessibili, la Commissione ha presentato un percorso concreto affinché l’Europa recuperi la propria competitività e garantisca una prosperità sostenibile. Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di coesione, istituiti dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), già sostengono gli investimenti a favore degli obiettivi climatici, come stabilito nel regolamento (UE) 2021/1060. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia intensificare gli sforzi per garantire che la decarbonizzazione sia un motore di crescita per le industrie europee e la prosperità dei cittadini europei, incrementando, tra l’altro, il sostegno alle tecnologie pulite e accelerando la transizione verso l’energia pulita, investendo in progetti di infrastrutture energetiche in grado di garantire un’autentica Unione dell’energia e favorendo la decarbonizzazione dei processi produttivi e dei prodotti.

(6)

Alla luce di un’instabilità geopolitica senza precedenti e della necessità che l’Unione garantisca la propria difesa e preparazione nel settore civile, i finanziamenti della politica di coesione dovrebbero essere mobilitati con rapidità per sostenere direttamente gli investimenti nelle capacità di difesa e nella sicurezza civile. È pertanto necessario introdurre nuovi obiettivi specifici per il sostegno del FESR e del Fondo di coesione al fine di finanziare le capacità industriali nel settore della difesa e consentire investimenti in infrastrutture di difesa o a duplice uso resilienti, anche per promuovere la mobilità militare e per rafforzare la preparazione nel settore civile, fra cui la cibersicurezza e la sicurezza civile che non sono necessariamente legate alla mobilità, in linea con l’ambito di applicazione di tali fondi e con il principio «non arrecare un danno significativo», nonché in cooperazione con le autorità regionali e locali. Dovrebbe essere inoltre possibile sostenere la preparazione nel settore civile nell’ambito delle strategie di sviluppo territoriale e locale. Le capacità industriali per potenziare le capacità di difesa dovrebbero riguardare lo sviluppo tecnologico e la produzione di prodotti per la difesa e di altri prodotti a scopi di difesa ai sensi del regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio (8), in particolare quelli di cui all’articolo 1 di tale regolamento. Gli Stati membri sono incoraggiati ad avvalersi della possibilità, prevista dall’attuale quadro giuridico, di trasferire volontariamente le risorse loro destinate in regime di gestione concorrente a favore di programmi a gestione diretta con obiettivi in materia di difesa e sicurezza. In tale contesto, i trasferimenti alla dotazione per la mobilità militare nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) garantirebbero interventi coordinati lungo i corridoi di mobilità militare di cui al libro bianco congiunto, presentato dall’alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dalla Commissione il 19 marzo 2025, sulla prontezza alla difesa europea per il 2030. Nel sostenere tali investimenti, gli Stati membri devono prendere in considerazione, se del caso, i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e le norme di ammissibilità di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) 2025/1106 o le pertinenti disposizioni dei programmi per l’industria europea della difesa. È opportuno dare la priorità agli investimenti in infrastrutture e capacità a duplice uso.

(7)

Occorre dedicare un’attenzione particolare e destinare un sostegno eccezionale alle regioni frontaliere orientali dell’Unione confinanti con la Russia, la Bielorussia e l’Ucraina, in ragione delle sfide eccezionali che tali regioni si trovano ad affrontare in materia di sicurezza e della loro importanza geopolitica. Tali regioni sono particolarmente esposte alle minacce esterne, tra cui attacchi ibridi. Il rafforzamento delle capacità di difesa locali e della resilienza delle comunità in tali regioni è essenziale non solo per scoraggiare potenziali aggressioni e salvaguardare la sicurezza europea, ma anche per sostenere lo sviluppo regionale, promuovere la coesione sociale, generare occupazione e migliorare le condizioni di vita.

(8)

Nell’assegnazione e nell’utilizzo delle risorse della politica di coesione destinate agli obiettivi connessi alla difesa, gli Stati membri dovrebbero dare priorità ai progetti che promuovono l’occupazione, lo sviluppo delle competenze e la diversificazione industriale a livello regionale. Occorre prestare particolare attenzione al sostegno alle piccole e medie imprese (PMI) e ai poli regionali che operano nell’ambito delle tecnologie a duplice uso, della cibersicurezza e dell’intelligenza artificiale, garantendo che tali investimenti rispondano agli interessi strategici dell’Unione e all’obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale.

(9)

Gli investimenti nel potenziamento delle reti di trasporto volti a soddisfare le esigenze militari apportano anche benefici significativi alla mobilità civile, alla connettività economica e alla capacità di risposta alle crisi all’interno dell’Unione. Tali investimenti migliorano le infrastrutture transfrontaliere, riducono le strozzature, migliorano la preparazione e contribuiscono alla resilienza delle regioni e delle catene di approvvigionamento critiche. Inoltre, i poli di trasporto che consentono il dislocamento rapido dei servizi di emergenza e la distribuzione di forniture essenziali contribuiscono in modo significativo alla continuità delle funzioni vitali e alla sicurezza nazionale.

(10)

Inoltre, al fine di iniettare rapidamente liquidità per coprire le esigenze più urgenti per quanto riguarda gli investimenti in capacità e infrastrutture di difesa rafforzate, privilegiando in particolare le capacità e infrastrutture a duplice uso, nonché la preparazione nel settore civile, dovrebbero essere offerte possibilità di finanziamento aggiuntive. È in particolare necessario prevedere un prefinanziamento aggiuntivo una tantum pari al 20 % degli importi programmati nell’ambito di tali priorità dedicate nel quadro dei pertinenti obiettivi strategici del FESR e del Fondo di coesione e la possibilità di applicare un tasso più elevato di cofinanziamento dell’Unione.

(11)

Il FESR e il Fondo di coesione possono già, nei rispettivi ambiti di applicazione del sostegno, prevedere un sostegno a favore degli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP) istituita dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), che è intesa a rafforzare la leadership tecnologica dell’Europa. Al fine di prevedere ulteriori incentivi a favore degli investimenti del FESR e del Fondo di coesione in tali settori critici, è opportuno eliminare la limitazione del contributo complessivo del FESR e del Fondo di coesione a favore di tali priorità e prorogare la possibilità per gli Stati membri di ricevere un prefinanziamento più elevato per le relative modifiche dei programmi. Le priorità a sostegno di investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP nell’ambito di una richiesta di modifica del programma presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2025 dovrebbero ricevere il prefinanziamento eccezionale una tantum applicabile al momento della presentazione di tale richiesta.

Inoltre, le possibilità di finanziamento di investimenti produttivi che contribuiscono agli obiettivi STEP in imprese diverse dalle PMI dovrebbero applicarsi a tutti gli Stati membri e a tutte le regioni il cui PIL pro capite è inferiore alla media dell’UE-27, pur mantenendo una particolare attenzione nei confronti delle PMI. Tali investimenti dovrebbero essere possibili anche nelle regioni in cui facilitano l’adeguamento industriale legato alla transizione digitale, comprese le capacità digitali nel cloud computing, nell’IA e nel supercalcolo, e alla decarbonizzazione e alla circolarità dei processi produttivi e dei prodotti, ad esempio nell’industria automobilistica o nelle industrie ad alta intensità energetica. Inoltre la possibilità prevista per gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di finanziare investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI a titolo del Fondo per una transizione giusta (JTF) istituito dal regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) dovrebbe essere estesa a tutti gli investimenti, pur mantenendo una particolare attenzione nei confronti delle PMI, laddove tali investimenti siano necessari, tra l’altro, per l’attuazione del piano per una transizione giusta e per la creazione di posti di lavoro.

(12)

Al fine di rafforzare la sicurezza energetica, accelerare la transizione energetica e promuovere la mobilità pulita, gli investimenti nell’ambito della STEP e dello strumento per le infrastrutture per i combustibili alternativi previsto dal regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) dovrebbero essere integrati dall’introduzione di un nuovo obiettivo specifico per il FESR e il Fondo di coesione nell’ambito dell’obiettivo strategico 2 inteso a promuovere gli interconnettori dell’energia e le relative infrastrutture di trasmissione, di distribuzione, di stoccaggio e di sostegno, nonché a proteggere e salvaguardare tali infrastrutture e a potenziare la realizzazione dell’infrastruttura di ricarica. Per infrastrutture energetiche di sostegno si intendono tutti gli impianti, le attrezzature e i sistemi che sostengono l’interconnessione dei sistemi di trasmissione degli Stati membri rendendo possibile la generazione, la trasmissione, la distribuzione e lo stoccaggio di energia. Per accelerare gli investimenti in tali settori, le priorità dedicate a tale obiettivo specifico dovrebbero beneficiare di un prefinanziamento aggiuntivo una tantum pari al 20 % degli importi programmati nell’ambito di tali priorità e della possibilità di applicare un tasso più elevato di cofinanziamento dell’Unione. Si prevede che le autorità di gestione mirino a mobilitare l’importo massimo possibile di finanziamenti privati, se del caso. Tale intensificazione dello sforzo di investimento consentirà ai settori ad alta intensità energetica di accedere a fonti energetiche più stabili e diversificate in un mercato interno dell’energia meno frammentato, rafforzandone la sostenibilità e competitività. Inoltre l’ampliamento del sostegno del FESR a favore dei progetti di decarbonizzazione consente alle industrie ad alta intensità energetica di dare priorità alle innovazioni ad alto impatto allineate agli obiettivi climatici dell’Unione.

(13)

Gli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI), ossia i progetti che sostengono e promuovono progetti transfrontalieri su larga scala considerati essenziali per la crescita economica, l’innovazione e la competitività dell’Unione, sono ritenuti compatibili con il mercato interno laddove consentano una cooperazione a livello europeo per le tecnologie o le infrastrutture paneuropee innovative. Per contribuire ad accelerare la progettazione di nuovi IPCEI e l’attuazione di quelli esistenti, in tutte le categorie di regioni dovrebbe essere consentito il sostegno del FESR a favore degli investimenti in progetti che partecipano a un IPCEI che la Commissione ha ritenuto compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, avendo considerato la comunicazione della Commissione del 25 novembre 2021 dal titolo «Criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo». Le operazioni che contribuiscono a un IPCEI approvato dalla Commissione dovrebbero inoltre beneficiare di procedure di selezione semplificate.

(14)

L’accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili rappresenta un’altra sfida che ha assunto un ruolo di primo piano a causa del notevole aumento dei prezzi e dei canoni di locazione negli ultimi anni. I gruppi svantaggiati e le famiglie a basso e medio reddito sono particolarmente colpiti e si trovano ad affrontare maggiori difficoltà nell’accesso agli alloggi e un rischio crescente di deprivazione abitativa. Al fine di incentivare gli Stati membri e le regioni a raddoppiare gli investimenti del FESR e del Fondo di coesione, nei rispettivi ambiti di applicazione del sostegno, per la costruzione e la ristrutturazione del parco alloggi sostenibili e a prezzi accessibili, compresi gli alloggi sociali, dovrebbero essere introdotti nuovi obiettivi specifici nel quadro di diversi obiettivi strategici per garantire flessibilità nella programmazione degli interventi per gli alloggi nell’ambito delle priorità dedicate, pur riconoscendo che la definizione di accessibilità economica può variare a seconda delle circostanze di ciascuno Stato membro. Tali priorità dovrebbero essere compatibili con la direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e comportare la possibilità di applicare un tasso più elevato di cofinanziamento dell’Unione e un prefinanziamento aggiuntivo una tantum pari al 20 % degli importi programmati, al fine di alleviare l’onere che grava sui bilanci pubblici. Ad esempio, gli investimenti secondo i principi e i valori dell’iniziativa «nuovo Bauhaus europeo» dovrebbero sfruttare appieno tali nuove possibilità. Anche i costi derivanti dalla locazione temporanea di alloggi alternativi per gli occupanti durante il periodo di ristrutturazione possono essere ammissibili al sostegno nell’ambito di tali priorità. È inoltre opportuno chiarire quale sia il sostegno del JTF in tale contesto.

(15)

L’acqua svolge un ruolo fondamentale quale risorsa per la sicurezza dei sistemi alimentare, energetico ed economico. Il suo ruolo quale risorsa rappresenta inoltre un aspetto fondamentale per garantire la resilienza ai cambiamenti climatici. Date le sfide poste dall’impatto dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche, è opportuno incoraggiare ulteriori investimenti nella resilienza idrica. Urge rafforzare l’attuazione della legislazione in materia di protezione delle acque e dell’ambiente marino, così come migliorare l’efficienza idrica, affrontare la carenza idrica e compiere progressi verso un’Europa resiliente sotto il profilo idrico. Tale attuazione richiede investimenti significativi, anche per quanto riguarda il riutilizzo dell’acqua a fini non agricoli, la biotecnologia blu, le infrastrutture per affrontare lo stress idrico e la prevenzione della siccità, la diffusione di soluzioni basate sulla natura, il ripristino ecologico degli ecosistemi di acqua dolce e il miglioramento del trattamento delle acque reflue. Per le popolazioni che vivono in regioni particolarmente colpite dalla carenza idrica, anche la desalinizzazione, se effettuata in modo sostenibile, come indicato nella comunicazione della Commissione del 4 giugno 2025 dal titolo «Strategia europea sulla resilienza idrica», può svolgere un ruolo fondamentale nel garantire un accesso sicuro all’acqua e dovrebbe pertanto essere ammissibile al sostegno. È pertanto opportuno includere un riferimento all’accesso sicuro all’acqua, alla sua gestione sostenibile, compresa la gestione integrata delle risorse idriche, e alla resilienza idrica nell’obiettivo specifico nell’ambito dell’obiettivo strategico 2, ai fini di una gestione proattiva e basata sul rischio, unitamente a una maggiore preparazione. Anche le nuove priorità dedicate stabilite per tale obiettivo specifico dovrebbero beneficiare di un prefinanziamento aggiuntivo una tantum pari al 20 % degli importi programmati e della possibilità di applicare un tasso di cofinanziamento più elevato al fine di incentivare investimenti cruciali in tale settore. Dovrebbe altresì essere possibile fornire il sostegno del JTF per gli investimenti nel settore idrico ove tali investimenti affrontano il grave stress idrico, rafforzano la resilienza ai cambiamenti climatici e sostengono la transizione verso un’economia locale sostenibile e diversificata, anche se non sono direttamente collegati a progetti di ripristino del terreno.

(16)

Al fine di consentire agli Stati membri di effettuare una riprogrammazione significativa nel contesto del riesame intermedio e concentrare le risorse su tali nuove priorità strategiche dell’Unione, è opportuno revocare ulteriori restrizioni. Per quanto riguarda i requisiti di concentrazione tematica, è opportuno consentire agli Stati membri di conteggiare gli importi programmati per le nuove priorità strategiche, indipendentemente dal fatto che gli Stati membri rispettino la concentrazione tematica a livello nazionale o a livello della categoria di regione, compresi quelli che contribuiscono agli obiettivi STEP, ai fini del calcolo degli importi prescritti per garantire il rispetto dei requisiti di concentrazione tematica. La flessibilità riguardo ai requisiti di concentrazione tematica dovrebbe essere accompagnata da una certa flessibilità per quanto riguarda il calcolo del contributo del FESR e del Fondo di coesione all’azione per il clima a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2021/1060, nel rispetto dei requisiti generali di tale articolo. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di conferire risorse del FESR e del Fondo di coesione al comparto degli Stati membri del Fondo InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) affinché siano mobilitate attraverso lo strumento finanziario previsto nel programma InvestEU.

Infine, per consentire una riprogrammazione globale verso le nuove priorità strategiche nel contesto del riesame intermedio, gli Stati membri dovrebbero beneficiare di un ulteriore lasso di tempo per integrare la loro valutazione dei risultati del riesame intermedio e la loro presentazione delle relative modifiche dei programmi. Tale ulteriore lasso di tempo per la riprogrammazione dovrebbe applicarsi anche alle risorse del JTF, laddove siano incluse in un programma insieme alle risorse del FESR o del Fondo di coesione, o per le risorse del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio (15). Le modifiche dei programmi nell’ambito dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea (Interreg) sono presentate in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

(17)

Al fine di accelerare l’attuazione dei programmi della politica di coesione più in generale e di iniettare la liquidità necessaria per gli investimenti principali da attuare, dovrebbe essere versato un prefinanziamento aggiuntivo una tantum per il FESR e il Fondo di coesione a favore dei programmi nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e dell’Interreg quando la riprogrammazione riguarda una parte sostanziale del programma generale. La percentuale di prefinanziamento dovrebbe essere ulteriormente aumentata per determinati programmi nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» che interessano una o più regioni di livello NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l’Ucraina, dato l’impatto negativo che la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina ha esercitato su tali regioni. Affinché sia incoraggiata la riprogrammazione verso le priorità principali nel contesto del riesame intermedio, il prefinanziamento aggiuntivo una tantum dovrebbe essere disponibile solo se è raggiunta una determinata soglia per la riassegnazione delle risorse finanziarie a specifiche priorità fondamentali.

(18)

Al fine di tenere conto del tempo necessario per riorientare gli investimenti nel contesto del riesame intermedio e consentire un uso ottimale delle risorse disponibili, il termine ultimo per l’ammissibilità delle spese e le regole di disimpegno dovrebbero essere adeguati per i programmi che prevedono una riassegnazione delle risorse alle priorità strategiche nel contesto del riesame intermedio. Dovrebbe altresì essere possibile applicare un tasso di cofinanziamento più elevato alle priorità dei programmi nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» che interessano una o più regioni di livello NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l’Ucraina, tenendo conto dell’impatto negativo che la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina ha esercitato su tali regioni e tenendo debitamente conto della necessità di chiudere programmi e avviarne di nuovi in maniera tempestiva, nonché di assorbire completamente i finanziamenti nell’ambito dei programmi.

(19)

Il riesame intermedio dovrebbe essere utilizzato anche per rafforzare il ruolo cruciale delle città e delle aree urbane funzionali nel realizzare molti obiettivi dell’Unione, offrendo agli Stati membri la possibilità, in stretta collaborazione con le autorità regionali e locali e tenendo presenti le specificità regionali e l’ambito delle politiche di coesione, di riassegnare le risorse finanziarie del FESR per rafforzare l’iniziativa urbana europea di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2021/1058. Inoltre, al fine di agevolare la diffusione delle principali azioni innovative individuate nell’ambito dell’iniziativa urbana europea, tali azioni dovrebbero beneficiare di una procedura di selezione semplificata per il sostegno nell’ambito dei programmi della politica di coesione. Ai fini di una maggiore flessibilità nell’uso delle risorse, agli Stati membri dovrebbe essere inoltre offerta la possibilità di riassegnare le risorse del FESR dai loro programmi nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» allo strumento per gli investimenti in materia di innovazione interregionale di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2021/1058.

(20)

Al fine di semplificare la realizzazione degli investimenti e accelerarli, è opportuno apportare ulteriori modifiche mirate al quadro normativo che disciplina l’utilizzo del JTF. In particolare, la possibilità di ricorrere a una procedura di selezione semplificata per le operazioni cui è stato assegnato un marchio di eccellenza dovrebbe essere estesa al JTF. Inoltre le limitazioni per la revisione degli obiettivi dovrebbero essere eliminate al fine di garantire la flessibilità necessaria in un contesto di circostanze di attuazione mutevoli.

(21)

Al fine di sostenere gli Stati membri nella loro riprogrammazione rapida e corretta, la Commissione dovrebbe fornire chiarimenti tecnici chiari e tempestivi, nonché sostegno alle autorità di gestione, anche attraverso un sistema strutturato, rispondendo alle questioni di natura tecnica, giuridica e procedurale, in particolare per quanto riguarda le misure introdotte dal presente regolamento.

(22)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire riorientare gli investimenti verso priorità critiche nel contesto del riesame intermedio, così come semplificare e accelerare l’ottenimento di risultati dalle politiche tramite la modifica dei regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(23)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056.

(24)

Data l’urgente necessità di consentire investimenti cruciali, in particolare nelle capacità di difesa in un contesto di pressanti sfide geopolitiche, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2021/1058

Il regolamento (UE) 2021/1058 è così modificato:

1)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

alla lettera a) è aggiunto il punto seguente:

«vii)

rafforzare le capacità industriali per potenziare le capacità di difesa, dando la priorità a capacità a duplice uso;»

;

ii)

la lettera b) è così modificata:

1)

il punto v) è sostituito dal seguente:

«v)

promuovere l’accesso sicuro all’acqua, la sua gestione sostenibile, compresa la gestione integrata delle risorse idriche, e la resilienza idrica;»

;

2)

sono aggiunti i punti seguenti:

«xi)

promuovere l’accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili;

xii)

promuovere gli interconnettori dell’energia e le relative infrastrutture di trasmissione, di distribuzione, di stoccaggio e di sostegno, nonché la protezione delle infrastrutture energetiche critiche, così come la realizzazione dell’infrastruttura di ricarica;»

;

iii)

alla lettera c) è aggiunto il punto seguente:

«iii)

sviluppare infrastrutture di difesa resilienti, dando la priorità a quelle a duplice uso, anche per promuovere la mobilità militare nell’Unione, e rafforzare la preparazione nel settore civile.»

;

iv)

alla lettera d) è aggiunto il punto seguente:

«vii)

promuovere l’accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili.»

;

v)

alla lettera e), primo comma, sono aggiunti i punti seguenti:

«iii)

promuovere lo sviluppo territoriale integrato attraverso l’accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili in tutti i tipi di territori;

iv)

garantire la preparazione nel settore civile in ogni tipo di territorio.»

;

vi)

è aggiunto il comma seguente:

«Ove opportuno le operazioni sostenute nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui alla lettera c), punto iii), primo comma, per la promozione della mobilità militare si concentrano principalmente su uno o più dei quattro corridoi di mobilità militare prioritari individuati dagli Stati membri nell’allegato II dei requisiti militari per la mobilità militare all’interno e all’esterno dell’UE, adottato dal Consiglio il 18 marzo 2025. Le operazioni sostenute che fanno parte di tali corridoi rispettano i requisiti infrastrutturali stabiliti negli atti di esecuzione basati sull’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

(*1)  Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1153/oj).»;"

b)

al paragrafo 1 bis, il primo comma e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Le risorse nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), sono programmate nell’ambito delle priorità dedicate corrispondenti al pertinente obiettivo strategico.

Qualora una modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025, la Commissione versa il 20 % della dotazione a tali priorità dedicate come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060 o all’articolo 51, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). Qualora tali priorità dedicate siano state incluse in una modifica del programma presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2025, la Commissione versa un prefinanziamento eccezionale una tantum pari al 30 % della dotazione a tali priorità come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma. Il prefinanziamento eccezionale una tantum è versato entro 60 giorni dall’adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma.

(*2)  Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1059/oj).»;"

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 quater.   Le risorse nell’ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punti iii) e iv), sono programmate nell’ambito delle priorità dedicate corrispondenti al pertinente obiettivo strategico.

Qualora una modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025, la Commissione versa il 20 % della dotazione a tali priorità dedicate come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060 e all’articolo 51, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/1059. Il prefinanziamento eccezionale una tantum è versato entro 60 giorni dall’adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma.

Per l’importo versato a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum, a norma dell’articolo 90, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione effettua la liquidazione contabile non oltre il periodo contabile finale.

A norma dell’articolo 90, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060, eventuali interessi generati da tale prefinanziamento eccezionale una tantum sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo del FESR o del Fondo di coesione e sono registrati nei conti del periodo contabile finale.

A norma dell’articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, tale prefinanziamento eccezionale una tantum non può essere sospeso.

Il prefinanziamento da prendere in considerazione ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare comprende, a norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, ogni prefinanziamento eccezionale una tantum versato.

In deroga all’articolo 112, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punti iii) e iv), del presente articolo è aumentato di 10 punti percentuali in aggiunta al tasso di cofinanziamento applicabile, senza superare il 100 %.»

;

d)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il Fondo di coesione sostiene il conseguimento degli OS 2 e 3, compresi gli obiettivi specifici stabiliti al paragrafo 1, primo comma, lettera b), punti x), xi) e xii), e lettera c), punto iii), del presente articolo, nella misura in cui tale sostegno è in linea con l’ambito d’intervento di cui agli articoli 6 e 7.»

;

e)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   In deroga all’articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, per le operazioni sostenute nell’ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto vii), e lettera c), punto iii), del presente articolo, lo Stato membro interessato non è tenuto a mettere i dati relativi a tali operazioni a disposizione del pubblico qualora tale divulgazione non sia consentita per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, a norma dell’articolo 69, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060. A tal fine, gli Stati membri informano la Commissione prima di selezionare l’operazione interessata dal sostegno. Il presente comma non pregiudica i diritti della Commissione e della Corte dei conti europea di accedere alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni in relazione alle verifiche e agli audit né il dovere del Parlamento europeo di esercitare il controllo politico a norma dell’articolo 14 TUE e di monitorare l’esecuzione del bilancio dell’Unione a norma dell’articolo 319 TFUE.

I beneficiari non sono soggetti ai requisiti di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), del regolamento (UE) 2021/1060, per le operazioni connesse agli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), e lettera c), punto iii), del presente articolo, qualora l’esposizione pubblica di informazioni sul sostegno o l’organizzazione di un evento o di un’attività di comunicazione non sia necessaria per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico a norma dell’articolo 69, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060.

La Commissione informa il Parlamento europeo almeno una volta all’anno in merito al numero di operazioni che sono oggetto della deroga di cui al secondo comma e al loro costo totale, in modo aggregato, nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza.»

;

2)

all’articolo 4, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10.   I requisiti di concentrazione tematica di cui al paragrafo 6 del presente articolo sono rispettati nel corso di tutto il periodo di programmazione, anche quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all’altra di un programma o da un programma all’altro e al momento del riesame intermedio in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1060. Se uno Stato membro presenta una richiesta di modifica di un programma in conformità dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060, gli importi programmati per gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), del presente regolamento, nonché per gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punti iii) e iv), del presente regolamento, possono essere conteggiati ai fini degli importi prescritti per l’OS 1 o l’OS 2 oppure suddivisi tra i due.

Qualora uno Stato membro rispetti i requisiti di concentrazione tematica a livello di categoria di regioni, gli importi programmati per gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), nonché per gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punti iii) e iv), che superano le soglie di concentrazione tematica per categoria di regioni, possono essere conteggiati ai fini delle soglie di concentrazione tematica in altre categorie di regioni nell’ambito dello stesso obiettivo strategico.

Il presente paragrafo si applica esclusivamente al trasferimento di dotazioni per gli obiettivi specifici di cui al presente paragrafo dalle regioni più sviluppate o dalle regioni in transizione alle regioni meno sviluppate e dalle regioni più sviluppate alle regioni in transizione.»

;

3)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

il primo comma è così modificato:

1)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

se contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici legati all’OS 1, stabiliti all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punti vi) e vii), o dell’obiettivo specifico legato all’OS 2, stabilito all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto ix), nelle regioni meno sviluppate e in transizione, nonché nelle regioni più sviluppate degli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell’UE-27 misurata in standard di potere d’acquisto e calcolata sulla base dei dati dell’Unione per il periodo 2015-2017, pur mantenendo una particolare attenzione nei confronti delle PMI;»

;

2)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«f)

se contribuiscono a un importante progetto di comune interesse europeo che la Commissione ha ritenuto compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE avendo considerato la comunicazione della Commissione del 25 novembre 2021 dal titolo “Criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo”, pur mantenendo una particolare attenzione nei confronti delle PMI;

g)

se facilitano l’adeguamento industriale legato alla decarbonizzazione dei processi produttivi e dei prodotti nelle regioni meno sviluppate e in transizione, nonché nelle regioni più sviluppate degli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell’UE-27 misurata in standard di potere d’acquisto e calcolata sulla base dei dati dell’Unione per il periodo 2015-2017, pur mantenendo una particolare attenzione nei confronti delle PMI.»

;

ii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le lettere e) e g) del primo comma si applicano ai programmi Interreg la cui copertura geografica all’interno dell’Unione comprenda esclusivamente le categorie di regioni di cui a tali lettere.»

;

b)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«10.   Oltre alle possibilità previste all’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri possono, con l’accordo delle autorità di gestione interessate, assegnare risorse del FESR e del Fondo di coesione al comparto degli Stati membri del Fondo InvestEU affinché siano mobilitate attraverso lo strumento finanziario previsto nel programma InvestEU. Tali contributi sono soggetti alle procedure stabilite all’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/1060 e sono conteggiati ai fini del calcolo dei massimali stabiliti in tale articolo o sono conteggiati cumulativamente a condizione che i trasferimenti totali non superino i 50 milioni di EUR. Le risorse generate dagli importi dei contributi allo strumento finanziario InvestEU o ad essi imputabili in conformità dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/1060 sono messe a disposizione dello Stato membro conformemente all’accordo di contributo e sono impiegate a fini del sostegno nell’ambito dello stesso obiettivo o degli stessi obiettivi sotto forma di strumenti finanziari o garanzie di bilancio.

11.   Oltre alle possibilità previste all’articolo 73, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, per i progetti che partecipano direttamente a un importante progetto di comune interesse europeo che la Commissione ha ritenuto compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE avendo considerato la comunicazione della Commissione del 25 novembre 2021 dal titolo “Criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo”, l’autorità di gestione può decidere di concedere direttamente il sostegno del FESR purché tali operazioni soddisfino le condizioni di cui all’articolo 73, paragrafo 2, lettere a), b) e g), del regolamento (UE) 2021/1060.»

4)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 7 bis

Disposizioni specifiche riguardanti il riesame intermedio e la relativa flessibilità

1.   Nel 2026 la Commissione versa a titolo di prefinanziamento aggiuntivo una tantum l’1,5 % del sostegno totale a carico del FESR, del Fondo di coesione e del Fondo per una transizione giusta (JTF) istituito dal regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), a norma della decisione che approva la modifica del programma. Tale percentuale di prefinanziamento aggiuntivo una tantum è aumentata al 9,5 % per i programmi nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” che interessano una o più regioni di livello NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l’Ucraina, a condizione che il programma non riguardi l’intero territorio dello Stato membro interessato. Tuttavia, se le regioni di livello NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l’Ucraina sono incluse unicamente in programmi che riguardano l’intero territorio dello Stato membro interessato, la percentuale aumentata si applica anche a tali programmi.

2.   Il prefinanziamento aggiuntivo una tantum di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il 10 % delle risorse finanziarie del programma a una o più delle priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punti iii) e iv), nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la richiesta di modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025 (“soglia del 10 %”).

Ai fini della soglia del 10 % sono conteggiate anche le seguenti riassegnazioni nell’ambito dello stesso programma:

a)

riassegnazioni dal FSE+ a una o più delle priorità dedicate stabilite a norma degli articoli 12 bis, 12 quater e 12 quinquies del regolamento (UE) 2021/1057 nel contesto del riesame intermedio;

b)

riassegnazioni dal JTF alle priorità dedicate stabilite per sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP o stabilite per la promozione dell’accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili a norma del regolamento (UE) 2021/1056 nel contesto del riesame intermedio;

c)

riassegnazioni dal FESR o dal Fondo di coesione alle priorità dedicate per gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), del presente regolamento, o dal FSE+ a priorità dedicate stabilite a norma dell’articolo 12 bis del regolamento (UE) 2021/1057, o dal JTF alle priorità dedicate stabilite per sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP, approvate nelle modifiche del programma prima del riesame intermedio;

d)

riassegnazioni dal FESR o dal Fondo di coesione alle priorità stabilite per l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto v), approvate nelle modifiche del programma dal 1o gennaio 2025.

3.   Le risorse seguenti non sono prese in considerazione ai fini del calcolo dell’importo corrispondente alla soglia del 10 %:

a)

le risorse dello strumento dell’Unione europea per la ripresa di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2021/1056;

b)

i finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 110, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2021/1060;

c)

le risorse riassegnate a una o più delle priorità dedicate stabilite per sostenere la risposta alle catastrofi naturali a norma dell’articolo 12 ter del regolamento (UE) 2021/1057 o nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto x), del presente regolamento.

4.   Il prefinanziamento aggiuntivo una tantum che è dovuto allo Stato membro e che deriva da modifiche del programma in virtù della riassegnazione alle priorità di cui al paragrafo 2 del presente articolo è conteggiato, ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) 2021/1060, come pagamento effettuato nel 2025, a condizione che la richiesta di modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025.

5.   In deroga all’articolo 63, paragrafo 2, e all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, il termine ultimo per l’ammissibilità delle spese e il disimpegno è il 31 dicembre 2030 se sono state approvate modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il 10 % delle risorse finanziarie del programma a una o più delle priorità dedicate di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

6.   Se uno Stato membro dispone di un solo programma che riguarda il suo intero territorio e se tale programma è finanziato a titolo del FESR, del Fondo di coesione, del FSE+ e del JTF, la deroga di cui al paragrafo 5 si applica quando almeno il 7 % delle risorse finanziarie del programma è riassegnato a una o più delle priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 2.

7.   Per quanto riguarda i programmi di cui ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo, qualora il regolamento (UE) 2021/1060 o uno dei regolamenti specifici relativi ai fondi stabilisca la data del termine ultimo ai fini dell’applicazione degli obblighi in materia di quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, gestione finanziaria, rendicontazione e valutazione, tale data si intende riferita alla stessa data dell’anno successivo. Inoltre, in deroga all’articolo 2, punto 29), del regolamento (UE) 2021/1060, si considera che per tali programmi il periodo contabile finale corrisponda al periodo compreso tra il 1o luglio 2030 e il 30 giugno 2031.

8.   Nelle richieste di modifica del programma presentate a norma dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060 gli Stati membri possono chiedere la riassegnazione delle risorse del FESR programmate nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” all’iniziativa urbana europea e agli strumenti per gli investimenti in materia di innovazione interregionale di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 13 del presente regolamento. Le risorse riassegnate sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. Tali riassegnazioni non costituiscono trasferimenti ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2021/1060.

9.   Conformemente all’articolo 40, paragrafo 2, lettera d), e all’articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1060, le richieste di modifica di un programma per la riassegnazione delle risorse nell’ambito del riesame intermedio sono presentate solo previa approvazione del comitato di sorveglianza. Qualora riguardi risorse programmate a norma dell’articolo 28 di tale regolamento, tale riassegnazione segue una consultazione con gli enti locali e regionali competenti, conformemente al codice europeo di condotta sul partenariato.

10.   In deroga all’articolo 112, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” che interessano una o più regioni di livello NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l’Ucraina è aumentato di 10 punti percentuali in aggiunta al tasso di cofinanziamento applicabile, senza superare il 100 %. Il tasso di cofinanziamento più elevato non si applica ai programmi che riguardano l’intero territorio dello Stato membro interessato, a meno che tali regioni di livello NUTS 2 non siano incluse unicamente in programmi che riguardano l’intero territorio dello Stato membro interessato.

La deroga di cui al primo comma del presente paragrafo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il 10 % delle risorse finanziarie del programma a una o più delle priorità dedicate di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che la richiesta di modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025.

11.   Oltre alla valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, da presentare per ciascun programma a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri possono, entro il 31 dicembre 2025, ripresentare una valutazione complementare e le relative richieste di modifica del programma alla Commissione, tenendo conto degli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punti iii) e iv). Si applicano i termini di cui all’articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060.

12.   Qualora il contributo del Fondo di coesione all’azione per il clima di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 superi l’obiettivo del 37 % della sua dotazione totale, l’importo che supera tale obiettivo può essere preso in considerazione nel calcolo del contributo del FESR all’azione per il clima al fine di raggiungere l’obiettivo del 30 % della sua dotazione totale. Gli importi che superano l’obiettivo volto a destinare il 30 % della dotazione totale del FESR all’azione per il clima possono essere presi in considerazione nel calcolo del contributo del Fondo di coesione all’azione per il clima.

(*3)  Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1056/oj).»;"

5)

all’articolo 12 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   La Commissione può assegnare un marchio di eccellenza alle azioni innovative che sono state valutate in un invito a presentare proposte nell’ambito dell’iniziativa urbana europea, sono conformi ai requisiti minimi di qualità di tale invito ma non possono essere finanziate a causa di vincoli di bilancio.

Ai fini del marchio di eccellenza, l’iniziativa urbana europea è considerata una fonte dell’Unione distinta dai programmi attuati e preparati conformemente all’articolo 7 del regolamento (UE) 2021/1060.»

;

6)

all’allegato I, la tabella 1 è così modificata:

a)

all’obiettivo strategico 1 è aggiunta la riga seguente:

 

«vii)

Rafforzare le capacità industriali per potenziare le capacità di difesa dando la priorità a capacità a duplice uso;

RCO elencati per gli obiettivi specifici i) o iii)

RCO 128 - Imprese sostenute legate principalmente alla promozione del duplice uso e al potenziamento delle capacità di difesa (RearmEU) - imprese

RCR elencati per gli obiettivi specifici i) o iii)»

;

b)

all’obiettivo strategico 2, la riga relativa all’obiettivo specifico v) è sostituita dalla seguente:

 

«v)

Promuovere l’accesso sicuro all’acqua, la sua gestione sostenibile, compresa la gestione integrata delle risorse idriche, e la resilienza idrica

RCO 30 - Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico - km

RCO 31 - Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per la rete pubblica di raccolta delle acque reflue - km

RCO 32 - Nuove o maggiori capacità di trattamento delle acque reflue - abitanti equivalenti

RCR 41 - Popolazione allacciata a reti pubbliche di approvvigionamento idrico migliorate - persone

RCR 42 - Popolazione allacciata a impianti pubblici almeno secondari di trattamento delle acque reflue - persone

RCR 43 - Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l’approvvigionamento idrico - metri cubi all’anno»

;

c)

all’obiettivo strategico 2 sono aggiunte le righe seguenti:

 

«xi)

Promuovere l’accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili

RCO 18 - Abitazioni sostenibili e a prezzi accessibili con una prestazione energetica migliorata - abitazioni

RCO 65 - Capacità degli alloggi sociali, sostenibili e a prezzi accessibili, nuovi o ammodernati - persone

RCR 26 - Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni sostenibili e a prezzi accessibili, edifici pubblici, imprese, altro) - MWh/anno

RCR 29 - Emissioni stimate di gas a effetto serra - tonnellate di CO2 eq./anno

RCR 67 - Numero annuale di utenti di alloggi sociali, sostenibili e a prezzi accessibili, nuovi o ammodernati - utenti/anno

 

xii)

Promuovere gli interconnettori dell’energia e le relative infrastrutture di trasmissione, di distribuzione, di stoccaggio e di sostegno, nonché la protezione delle infrastrutture energetiche critiche, così come la realizzazione dell’infrastruttura di ricarica

RCO 59 - Infrastrutture per i combustibili alternativi (punti di ricarica/rifornimento)

RCO 131 - Linee e interconnettori della rete di trasmissione o di distribuzione dell’energia - di nuova costruzione o migliorati

RCO 105 - Soluzioni per lo stoccaggio di energia elettrica»

 

;

d)

all’obiettivo strategico 3 è aggiunta la riga seguente:

 

«iii)

Sviluppare infrastrutture di difesa resilienti, dando la priorità a quelle a duplice uso, anche per promuovere la mobilità militare nel l’Unione, e rafforzare la preparazione nel settore civile;

RCO elencati per gli obiettivi specifici i) o ii)

RCO 129 - Infrastrutture adeguate ai requisiti della mobilità militare RCO 29 - Capacità dei rifugi polivalenti costruiti o ristrutturati - persone

RCR elencati per gli obiettivi specifici i) o ii)»

;

e)

all’obiettivo strategico 4 è aggiunta la riga seguente:

 

«vii)

Promuovere l’accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili

RCO 18 - Abitazioni sostenibili e a prezzi accessibili con una prestazione energetica migliorata - abitazioni

RCO 65 - Capacità degli alloggi sociali, sostenibili e a prezzi accessibili, nuovi o ammodernati - persone

RCR 26 - Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni sostenibili e a prezzi accessibili, edifici pubblici, imprese, altro) - MWh/anno

RCR 29 - Emissioni stimate di gas a effetto serra - tonnellate di CO2 eq./anno

RCR 67 - Numero annuale di utenti di alloggi sociali, sostenibili e a prezzi accessibili, nuovi o ammodernati - utenti/anno»

;

f)

all’obiettivo strategico 5 è aggiunta la riga seguente:

 

«iii)

Promuovere lo sviluppo territoriale integrato attraverso l’accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili in tutti i tipi di territori

RCO 18 - Abitazioni sostenibili e a prezzi accessibili con una prestazione energetica migliorata - abitazioni

RCO 65 - Capacità degli alloggi sociali, sostenibili e a prezzi accessibili, nuovi o ammodernati - persone

RCR 26 - Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni sostenibili e a prezzi accessibili, edifici pubblici, imprese, altro) - MWh/anno

RCR 29 - Emissioni stimate di gas a effetto serra - tonnellate di CO2 eq./anno

RCR 67 - Numero annuale di utenti di alloggi sociali, sostenibili e a prezzi accessibili, nuovi o ammodernati - utenti/anno».

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) 2021/1056

Il regolamento (UE) 2021/1056 è così modificato:

1)

l’articolo 8, paragrafo 2, è così modificato:

a)

il primo comma è così modificato:

i)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

investimenti nella mobilità locale intelligente e sostenibile, compresa la decarbonizzazione del settore dei trasporti locali e delle relative infrastrutture, e realizzazione dell’infrastruttura di ricarica;»

;

ii)

la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i)

investimenti nella bonifica e decontaminazione di siti dismessi e nei progetti di ripristino dell’acqua e del terreno, e anche, se necessario, nelle infrastrutture verdi e in progetti di conversione ad altri usi di terreni, tenendo conto del principio “chi inquina paga”;»

;

iii)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«p)

promozione dell’accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili;

q)

sostegno ai sistemi di stoccaggio dell’energia nel contribuire alla decarbonizzazione delle economie regionali e all’integrazione delle energie rinnovabili nella rete.»

;

b)

il secondo comma è soppresso;

c)

il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Il JTF può inoltre sostenere gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, pur mantenendo una particolare attenzione nei confronti delle PMI. Tali investimenti sono ammissibili solo se sono necessari per l’attuazione del piano territoriale per una transizione giusta, se il loro sostegno è necessario per la creazione di posti di lavoro nel territorio individuato e se non comportano una delocalizzazione quale definita all’articolo 2, punto 27), del regolamento (UE) 2021/1060. Per fornire tale sostegno non è necessaria una revisione del piano territoriale per una transizione giusta se tale revisione è legata esclusivamente all’analisi del divario. Per gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795, gli apprendistati e i posti di lavoro, l’istruzione o la formazione per nuove competenze sono presi in considerazione nella procedura di selezione.»

;

d)

è inserito il comma seguente:

«Per le operazioni cui è assegnato un marchio di eccellenza ai sensi dell’articolo 2, punto 45), del regolamento (UE) 2021/1060 e per i progetti che partecipano direttamente a un importante progetto di comune interesse europeo che la Commissione ha ritenuto compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, avendo considerato la comunicazione della Commissione del 25 novembre 2021 dal titolo “Criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo”, l’autorità di gestione può decidere di concedere direttamente il sostegno del JTF purché tali operazioni contribuiscano all’obiettivo specifico stabilito all’articolo 2 del presente regolamento e contribuiscano all’attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta.»

;

2)

all’articolo 10 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«5.   Se le risorse del JTF sono programmate come priorità in un programma che contiene anche risorse del FESR, del FSE+ o del Fondo di coesione, oltre alla valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, da presentare per ciascun programma a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri possono, entro il 31 dicembre 2025, ripresentare alla Commissione una valutazione complementare e le relative richieste di modifica del programma, tenendo conto degli obiettivi specifici e delle attività sostenute introdotti dal regolamento (UE) 2025/1914 (*4). Si applicano i termini di cui all’articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060.

Tale programma può beneficiare del prefinanziamento aggiuntivo una tantum di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1058, se del caso.

Se tale programma beneficia di una proroga del termine per l’ammissibilità delle spese e per il disimpegno in conformità dell’articolo 7 bis del regolamento (UE) 2021/1058, tale proroga si applica anche alle risorse del JTF.

6.   Se le risorse del JTF sono programmate nell’ambito di un programma dedicato, gli Stati membri possono stabilire priorità dedicate per sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP o alla promozione dell’accesso ad alloggi a prezzi accessibili, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera p), del presente regolamento.

Se almeno il 10 % delle risorse finanziarie del programma è riassegnato a una o più delle priorità dedicate di cui al primo comma, nel 2026 la Commissione versa al programma l’1,5 % del sostegno totale del JTF a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum. Inoltre, anche le riassegnazioni alle priorità dedicate stabilite per sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP, approvate nelle modifiche del programma prima del riesame intermedio, sono conteggiate ai fini della soglia del 10 %. Le risorse dello strumento dell’Unione europea per la ripresa di cui all’articolo 4 non sono prese in considerazione ai fini del calcolo dell’importo corrispondente al 10 % delle risorse finanziarie del programma.

Il prefinanziamento dovuto allo Stato membro derivante da modifiche del programma in virtù della riassegnazione alle priorità di cui al primo comma del presente paragrafo è conteggiato, ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) 2021/1060, come pagamento effettuato nel 2025, a condizione che la richiesta di modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025.

In deroga all’articolo 63, paragrafo 2, e all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, il termine ultimo per l’ammissibilità delle spese e il disimpegno è il 31 dicembre 2030. Tale deroga si applica unicamente se sono state approvate modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il 10 % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate di cui al secondo comma del presente paragrafo.

Per tali programmi, qualora il regolamento (UE) 2021/1060 stabilisca la data del termine ultimo ai fini dell’applicazione degli obblighi in materia di quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, gestione finanziaria, rendicontazione e valutazione, tale data si intende riferita alla stessa data dell’anno successivo. Inoltre, in deroga all’articolo 2, punto 29), del regolamento (UE) 2021/1060, si considera che per tali programmi il periodo contabile finale è il periodo compreso tra il 1o luglio 2030 e il 30 giugno 2031.

Oltre alla valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, da presentare per ciascun programma a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri possono, entro il 31 dicembre 2025, ripresentare alla Commissione una valutazione complementare e le relative richieste di modifica del programma, tenendo conto delle attività sostenute introdotte dal regolamento (UE) 2025/1914. Si applicano i termini di cui all’articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060.

(*4)  Regolamento (UE) 2025/1914 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2025, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056 per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio (GU L, 2025/1914, 19.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1914/oj).»;"

3)

all’articolo 11, paragrafo 2, le lettere h) e i) sono sostituite dalle seguenti:

«h)

se dev’essere fornito sostegno a investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, un elenco indicativo delle operazioni e delle imprese da sostenere e la giustificazione della necessità di tale sostegno, compreso, se necessario ai fini della valutazione degli aiuti di Stato, mediante un’analisi del divario atta a dimostrare che, in assenza dell’investimento, le perdite occupazionali previste sarebbero superiori al numero previsto di posti di lavoro creati;

i)

se dev’essere fornito sostegno agli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE, un elenco delle operazioni cui fornire sostegno e una giustificazione atta a dimostrare che contribuiscono alla transizione verso un’economia climaticamente neutra e comportano una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, con miglioramenti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l’assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE, e a condizione che tali operazioni siano necessarie per proteggere un numero significativo di posti di lavoro;»

;

4)

all’articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per gli indicatori di output i valori base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi.»

;

5)

all’allegato II, il testo relativo all’articolo 11, paragrafo 2, lettera h), al punto 2.4 è sostituito dal seguente:

«Da compilare solo se il sostegno viene fornito a investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI:

elenco indicativo delle operazioni e delle imprese da sostenere e per ciascuna di esse la giustificazione della necessità di tale sostegno, dimostrando, se necessario ai fini della valutazione degli aiuti di Stato, mediante l’analisi del divario che, in assenza dell’investimento, le perdite occupazionali previste sarebbero superiori al numero previsto di posti di lavoro creati

Aggiornare o compilare la presente sezione attraverso la revisione dei piani territoriali per una transizione giusta, in funzione della decisione di fornire tale sostegno.»

;

6)

all’allegato III è aggiunta la riga seguente:

«RCO 18 - Abitazioni sostenibili e a prezzi accessibili con una prestazione energetica migliorata - abitazioni RCO 65 - Capacità degli alloggi sociali e a prezzi accessibili, nuovi o ammodernati - persone

RCR 26 - Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni sostenibili e a prezzi accessibili, edifici pubblici, imprese, altro) - MWh/anno RCR29 - Emissioni stimate di gas a effetto serra - tonnellate di CO2 eq/anno RCR 67 - Numero annuale di utenti di alloggi sociali, sostenibili e a prezzi accessibili, nuovi o ammodernati - utenti/anno».

Articolo 3

Limitazioni alle modifiche del programma e ai trasferimenti

Gli importi corrispondenti a impegni sospesi dalle misure adottate nel contesto del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 e gli importi che superano l’importo di flessibilità corrispondenti agli obiettivi specifici oggetto di una valutazione negativa della Commissione sulla base dell’applicazione delle condizioni abilitanti orizzontali a norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2021/1060 non sono oggetto di una modifica del programma o di un trasferimento a norma del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2025

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

L. AAGAARD


(1)   GU C, C/2025/3197, 2.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3197/oj.

(2)   GU C, C/2025/3474, 16.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3474/oj.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 10 settembre 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 settembre 2025.

(4)  Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/240/oj).

(5)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj).

(6)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2092/oj).

(7)  Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1058/oj).

(8)  Regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell’Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell’industria europea della difesa (GU L, 2025/1106, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1106/oj).

(9)  Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj).

(10)  Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj).

(11)  Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1056/oj).

(12)  Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroga la direttiva 2014/94/UE (GU L 234 del 22.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1804/oj).

(13)  Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L, 2024/1275, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1275/oj).

(14)  Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/523/oj).

(15)  Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1057/oj).

(16)  Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1059/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1914/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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