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Document 32004R2023
Commission Regulation (EC) No 2023/2004 of 25 November 2004 fixing the adjustment coefficients to be applied to the reference quantity for each traditional operator under the tariff quotas A/B and C for banana imports for 2005
Regolamento (CE) n. 2023/2004 della Commissione, del 25 novembre 2004, che fissa i coefficienti di adattamento applicabili al quantitativo di riferimento per ogni operatore tradizionale nell’ambito dei contingenti tariffari A/B e C per l’importazione di banane per il 2005
Regolamento (CE) n. 2023/2004 della Commissione, del 25 novembre 2004, che fissa i coefficienti di adattamento applicabili al quantitativo di riferimento per ogni operatore tradizionale nell’ambito dei contingenti tariffari A/B e C per l’importazione di banane per il 2005
GU L 351 del 26.11.2004, p. 33–33
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
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26.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 351/33 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2023/2004 DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 2004
che fissa i coefficienti di adattamento applicabili al quantitativo di riferimento per ogni operatore tradizionale nell’ambito dei contingenti tariffari A/B e C per l’importazione di banane per il 2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), in particolare l’articolo 20,
visto il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,
considerando quando segue:
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(1) |
L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001 stabilisce il metodo di calcolo per il quantitativo di riferimento degli operatori tradizionali A/B e C per il 2004 e il 2005 in base all’utilizzazione dei titoli di importazione per tali operatori durante un anno di riferimento. |
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(2) |
Conformemente alle relazioni presentate dagli Stati membri di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001, la somma dei quantitativi di riferimento così determinati per il 2005 è di 2 200 897,786 t per tutti gli operatori tradizionali A/B e di 666 870,980 t per tutti gli operatori tradizionali C. Al fine di consentire l’adozione delle misure appropriate giustificate nel caso di situazioni particolarmente difficili, occorre pertanto fissare, a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del suddetto regolamento, un coefficiente di adattamento da applicare al quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale per ciascuna delle due categorie di operatori tradizionali A/B e C. |
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(3) |
Tenuto conto delle scadenze previste dal regolamento (CE) n. 896/2001, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore senza indugio. |
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(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’ambito dei contingenti tariffari A/B e C di cui all’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93, il coefficiente di adattamento previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 896/2001 per il 2005 è fissato come segue:
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per ogni operatore tradizionale A/B: 1,00049, |
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per ogni operatore tradizionale C: 1. |
Le autorità competenti degli Stati membri notificano agli operatori interessati, entro il 30 novembre 2004, i rispettivi quantitativi di riferimento adattati in virtù del presente articolo.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 26 novembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’Atto di adesione del 2003.
(2) GU L 126 dell’8.5.2001, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 838/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 52).