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Document 32004R2023

Regolamento (CE) n. 2023/2004 della Commissione, del 25 novembre 2004, che fissa i coefficienti di adattamento applicabili al quantitativo di riferimento per ogni operatore tradizionale nell’ambito dei contingenti tariffari A/B e C per l’importazione di banane per il 2005

GU L 351 del 26.11.2004, p. 33–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2023/oj

26.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 351/33


REGOLAMENTO (CE) N. 2023/2004 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2004

che fissa i coefficienti di adattamento applicabili al quantitativo di riferimento per ogni operatore tradizionale nell’ambito dei contingenti tariffari A/B e C per l’importazione di banane per il 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), in particolare l’articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quando segue:

(1)

L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001 stabilisce il metodo di calcolo per il quantitativo di riferimento degli operatori tradizionali A/B e C per il 2004 e il 2005 in base all’utilizzazione dei titoli di importazione per tali operatori durante un anno di riferimento.

(2)

Conformemente alle relazioni presentate dagli Stati membri di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001, la somma dei quantitativi di riferimento così determinati per il 2005 è di 2 200 897,786 t per tutti gli operatori tradizionali A/B e di 666 870,980 t per tutti gli operatori tradizionali C. Al fine di consentire l’adozione delle misure appropriate giustificate nel caso di situazioni particolarmente difficili, occorre pertanto fissare, a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del suddetto regolamento, un coefficiente di adattamento da applicare al quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale per ciascuna delle due categorie di operatori tradizionali A/B e C.

(3)

Tenuto conto delle scadenze previste dal regolamento (CE) n. 896/2001, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore senza indugio.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’ambito dei contingenti tariffari A/B e C di cui all’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93, il coefficiente di adattamento previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 896/2001 per il 2005 è fissato come segue:

per ogni operatore tradizionale A/B: 1,00049,

per ogni operatore tradizionale C: 1.

Le autorità competenti degli Stati membri notificano agli operatori interessati, entro il 30 novembre 2004, i rispettivi quantitativi di riferimento adattati in virtù del presente articolo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’Atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 126 dell’8.5.2001, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 838/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 52).


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