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Document 31994R0774
Council Regulation (EC) No 774/94 of 29 March 1994 opening and providing for the administration of certain Community tariff quotas for high-quality beef, and for pigmeat, poultrymeat, wheat and meslin, and brans, sharps and other residues
Regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui
Regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui
GU L 91 del 8.4.1994, pp. 1–3
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 08/06/2015; abrogato e sostituito da 32015R0754
Regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui
Gazzetta ufficiale n. L 091 del 08/04/1994 pag. 0001 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 11 pag. 0108
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 11 pag. 0108
REGOLAMENTO (CE) N. 774/94 DEL CONSIGLIO del 29 marzo 1994 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che la Comunità ha negoziato nuove concessioni tariffarie nell'ambito dell'articolo XXVIII del GATT; che tali negoziati hanno consentito la conclusione di accordi con Argentina, Brasile, Canada, Polonia, Svezia e Uruguay; che detti accordi sono stati approvati con decisione del Consiglio del 20 dicembre 1993 (1); considerando che gli accordi di cui trattasi prevedono l'apertura, il 1° gennaio 1994, di contingenti tariffari annuali per l'importazione, a determinate condizioni, di carni bovine di qualità pregiata dei codici NC 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91, di carni suine dei codici NC 0203 19 13 e 0203 29 15, di carni di volatili dei codici NC 0207 41 10, 0207 41 41, 0207 41 71, 0207 42 10, 0207 42 11 e 0207 42 71, di frumento (grano) e frumento segalato dei codici NC 1001 10 00 e 1001 90 99 e di crusche, stacciature e altri residui dei codici NC 2302 30 10, 2302 30 90, 2303 40 10 e 0203 40 20; che è quindi necessario aprire tali contingenti con decorrenza dal 1° gennaio 1994; considerando che gli accordi in questione riguardano un periodo indeterminato; che, per ragioni di razionalità ed efficiacia, è dunque opportuno aprire i contingenti su base pluriennale; considerando che un sistema che garantisca la natura, la provenienza e l'origine del prodotto può rivelarsi opportuno; che al riguardo conviene eventualmente subordinare le importazioni nell'ambito di queste nuove concessioni tariffarie alla presentazione di un certificato di autenticità; considerando che può mostrarsi utile ripartire questa importazione sull'arco dell'anno in funzione del fabbisogno del mercato comunitario; che al riguardo un sistema di utilizzazione dei contingenti basato sulla presentazione di un certificato di importazione pare appropriato; considerando che, con l'approvazione da parte del Consiglio degli accordi succitati, non è più necessario ricorrere al regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1058/88 del Consiglio, del 28 marzo 1988, relativo all'importazione di crusche, stacciature e altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granoturco e dal riso e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (2); che è pertanto opportuno abrogare tale regolamento; considerando che le modalità di applicazione del presente regolamento e in particolare le disposizioni necessarie per la buona gestione dei contingenti devono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (3), o ai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi all'organizzazione dei mercati interessati dall'apertura dei contingenti; considerando che il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli (4), e il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (5), già consentono alla Commissione di apportare al presente regolamento le modifiche e gli adeguamenti tecnici resi necessari da modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric; che un adeguamento dei quantitativi e di altre condizioni relative ai contingenti eventualmente deciso dal Consiglio richiederà la modifica del presente regolamento; che, per esigenze di semplicità, è d'uopo prevedere che la Commissione possa apportare tali modifiche ed adeguamenti al presente regolamento, conformemente alla procedura indicata dall'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 o dagli altri regolamenti citati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È aperto un contingente tariffario comunitario annuo di carni bovine di qualità pregiata fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0201 e 0202 e di prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91, per un volume totale di 18 000 t, espresso in peso del prodotto. 2. Nell'ambito di tale contingente il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 % e il prelievo variabile allo 0 %. Articolo 2 1. È aperto un contingente tariffario comunitario annuo di carni suine fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0203 19 13 e 0203 29 15, per un volume totale di 7 000 t. 2. Nell'ambito di tale contingente il prelievo variabile è fissato allo 0 %. Articolo 3 1. È aperto un contingente tariffario comunitario annuo di carni di galli o di galline dei codici NC 0207 41 10, 0207 41 41 e 0207 41 71, per un volume totale di 15 500 t. 2. Nell'ambito di tale contingente il prelievo variabile è fissato allo 0 %. Articolo 4 1. È aperto un contingente tariffario comunitario annuo di carni di tacchini o di tacchine dei codici NC 0207 42 10, 0207 42 11 e 0207 42 71, per un volume totale di 2 500 t. 2. Nell'ambito di tale contingente il prelievo variabile è fissato allo 0 %. Articolo 5 1. È aperto un contingente tariffario comunitario annuo di frumento di qualità dei codici NC 1001 10 00 e 1001 90 99, per un volume totale di 300 000 t. 2. Nell'ambito di tale contingente il prelievo variabile è fissato allo 0 %. Articolo 6 1. È aperto un contingente tariffario comunitario annuo di crusche, stacciature e altri residui di frumento e di altri cereali diversi dal granturco e dal riso dei codici NC 2302 30 10, 2302 30 90, 2302 40 10 e 2302 40 90, per un volume totale di 475 000 t. 2. Nell'ambito di tale contingente il prelievo variabile è fissato allo 0 %. Il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato a 40,80 ECU/t per i prodotti dei codici NC 2302 30 10 e 2302 40 10, a 83,40 ECU/t per i prodotti del codice NC 2302 30 90 e a 83,00 ECU/t per i prodotti del codice NC 2302 40 90. Articolo 7 Le modalità di applicazione del presente regolamento e, ove del caso, a) le disposizioni atte a garantire la natura, la provenienza e l'origine del prodotto, b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che consente la verifica delle garanzie di cui alla lettera a) e c) le condizioni per il rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 o ai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi alle pertinenti organizzazioni comuni dei mercati. Articolo 8 Qualora il Consiglio decida di modificare i volumi e le altre condizioni relative al regime contingentale di cui al presente regolamento, le modifiche risultanti per il presente regolamento sono susseguentemente adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 o ai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi alle pertinenti organizzazioni comuni dei mercati. Articolo 9 Il regolamento (CEE) n. 1058/88 è abrogato. Articolo 10 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1994. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1994. Per il Consiglio Il Presidente G. MORAITIS (1) GU n. L 47 del 18. 2. 1994, pag. 1. (2) GU n. L 104 del 23. 4. 1988, pag. 1. (3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3611/93 (GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 7). (4) GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3209/89 (GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 5). (5) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 534/94 della Commissione (GU n. L 68 dell'11. 3. 1994, pag. 5).