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Document 31991R3082

Regolamento (CEE) n. 3082/91 della Commissione del 16 ottobre 1991 recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 8 m, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità

GU L 291 del 23.10.1991, pp. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3082/oj

31991R3082

Regolamento (CEE) n. 3082/91 della Commissione del 16 ottobre 1991 recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 8 m, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 291 del 23/10/1991 pag. 0006 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 4 pag. 0009
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 4 pag. 0009


REGOLAMENTO (CEE) N. 3082/91 DELLA COMMISSIONE del 16 ottobre 1991 recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 8 m, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4056/89 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 55/87 della Commissione, del 30 dicembre 1986, che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezzza fuori tutto superiore a 8 m, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3033/91 (4), in particolare l'articolo 3,

considerando che le autorità della Repubblica federale di Germania hanno chiesto di sopprimere dall'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87, 2 pescherecci che non rispondono più alle condizioni fissate dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento suddetto; che le autorità nazionali hanno trasmesso tutte le informazioni che giustificano la domanda conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 55/87; che dalla valutazione di queste informazioni risulta che la domanda è conforme alla disposizione succitata e che occorre pertanto sopprimere questi pescherecci dall'elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1991. Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

(1) GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 75. (3) GU n. L 8 del 10. 1. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 287 del 17. 10. 1991, pag. 37.

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