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Document 31991R2485

REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2485/91 DELLA COMMISSIONE, DEL 29 LUGLIO 1991, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2561/90, CHE STABILISCE TALUNE DISPOSIZIONI D' APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2503/88 DEL CONSIGLIO RELATIVO AI DEPOSITI DOGANALI, E IL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2562/90, CHE STABILISCE TALUNE DISPOSIZIONI D' APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2504/88 DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLE ZONE FRANCHE E AI DEPOSITI FRANCHI

GU L 228 del 17.8.1991, pp. 34–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2485/oj

31991R2485

REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2485/91 DELLA COMMISSIONE, DEL 29 LUGLIO 1991, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2561/90, CHE STABILISCE TALUNE DISPOSIZIONI D' APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2503/88 DEL CONSIGLIO RELATIVO AI DEPOSITI DOGANALI, E IL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2562/90, CHE STABILISCE TALUNE DISPOSIZIONI D' APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2504/88 DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLE ZONE FRANCHE E AI DEPOSITI FRANCHI

Gazzetta ufficiale n. L 228 del 17/08/1991 pag. 0034 - 0053


REGOLAMENTO (CEE) N. 2485/91 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2561/90, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio relativo ai depositi doganali, e il regolamento (CEE) n. 2562/90, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio relativo alle zone franche e ai depositi franchi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, relativo ai depositi doganali (1), in particolare l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, relativo alle zone franche e ai depositi franchi (2), in particolare l'articolo 19,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2561/90 della Commissione (3) stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2503/88;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2562/90 della Commissione (4) stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2504/88;

considerando che occorre assicurarsi che le merci che hanno subito manipolazioni usuali in virtù delle quali sono soggette ad una tassazione inferiore restino soggette alla tassazione loro applicabile se non avessero subito le manipolazioni di cui sopra ; che quando tali merci sono vincolate ad un regime doganale diverso dall'immissione in libera pratica o dall'esportazione o dalla custodia temporanea la dichiarazione relativa a tale destinazione deve recare una menzione che permetta d'identificare le merci soggette a diversa tassazione;

considerando che occorre prevedere una procedura di cooperazione amministrativa per garantire la corretta tassazione delle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica o per un altro regime doganale che potrebbe far nascere l'obbligazione doganale dopo il loro vincolo ad un regime doganale o al regime della custodia temporanea;

considerando che la commissione economica per l'Europa delle nazioni unite ha creato un modello per i documenti commerciali;

considerando che la Commissione delle Comunità europee si è impegnata a rispettare le norme fissate in tale modello nella redazione di tutti i suoi formulari commerciali, amministrativi o altri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i depositi doganali e le zone franche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2561/90 è modificato come segue: 1. All'articolo 34 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4. Quando le merci vincolate al regime del deposito doganale siano dichiarate per una destinazione doganale diversa dall'immissione in libera pratica o dall'esportazione e si applichi il paragrafo 2, la dichiarazione per questa destinazione reca, nella casella 31, una delle seguenti diciture: - Mercancías MU

- SB varer

- UB-Waren

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- UFH goods

- Marchandises MU

- Merci MU

- GB-goederen

- Mercadorias MU.

5. In caso di immissione in libera pratica o di vincolo ad un altro regime doganale che potrebbe far nascere l'obbligazione doganale per le merci cui si applica il paragrafo 2, dopo essere state vincolate ad un altro regime doganale, viene utilizzato il bollettino d'informazioni denominato "bollettino INF-8". Esso viene redatto in un originale e in una copia su un formulario conforme al modello e alle disposizioni di cui all'allegato VIII.

L'autorità doganale presso la quale è depositata la dichiarazione di immissione in libera pratica o di vincolo ad un altro regime doganale che potrebbe far nascere l'obbligazione doganale chiede, avvalendosi del bollettino INF-8 da essa vistato, all'ufficio di controllo del deposito in cui vengono effettuate le manipolazioni usuali di comunicarle la specie, il valore in dogana e la quantità di merci dichiarate che sarebbero da prendere in considerazione se non avessero subito le predette manipolazioni. (1) GU n. L 225 del 15.8.1988, pag. 1. (2) GU n. L 225 del 15.8.1988, pag. 8. (3) GU n. L 246 del 10.9.1990, pag. 1. (4) GU n. L 246 del 10.9.1990, pag. 33.

L'originale del bollettino INF-8 è trasmesso all'ufficio di controllo del deposito e la copia è custodita dall'autorità doganale che ha vistato la casella 14 del bollettino INF-8. L'ufficio di controllo del deposito fornisce le informazioni chieste nelle caselle 11, 12 e 13, vista la casella 15 e rinvia l'originale del bollettino INF-8 all'ufficio doganale indicato nella casella 4.

6. Il dichiarante può chiedere il rilascio del bollettino INF-8 al momento dell'uscita delle merci dal deposito doganale e il loro vincolo ad un regime doganale diverso dalla libera pratica o dall'esportazione.

In tal caso, l'ufficio di controllo fornisce le informazioni chieste nelle caselle 11, 12 e 13, vista la casella 15 e consegna al dichiarante l'originale del bollettino INF-8.»

2. All'articolo 38 è aggiunto il paragrafo 3 bis seguente:

«3 bis. Quando le merci da trasferire abbiano formato oggetto di manipolazioni usuali e si applichi l'articolo 34, paragrafo 2, il documento di cui al paragrafo 1 deve recare la specie, il valore in dogana e la quantità di merci trasferite che sarebbero da prendere in considerazione, in caso di nascita dell'obbligazione doganale, se non avessero subito le predette manipolazioni.

Quando tali merci siano in seguito dichiarate per una destinazione doganale diversa dall'immissione in libera pratica o dall'esportazione, si applica l'articolo 34, paragrafo 4 e, all'occorrenza, anche 5 e 6.»

3. L'allegato II è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

4. Viene aggiunto l'allegato VIII, che figura all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2562/90 è modificato come segue: 1. All'articolo 19 paragrafo 3, la lettera f) è sostituita dal testo seguente:

«f) ove l'introduzione in zona franca o in deposito franco serva ad appurare il regime di perfezionamento attivo, di ammissione temporanea o di deposito doganale ovvero ad appurare il regime di transito comunitario, procedura esterna, che a sua volta è servito ad appurare uno di questi regimi, le menzioni previste, rispettivamente: - dall'articolo 71 del regolamento (CEE) n. 3677/86 del Consiglio (*),

- dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1751/84 della Commissione (**),

- dall'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2561/90 della Commissione (***).»

(*) GU n. L 351 del 12.12.1986, pag. 1.

(**) GU n. L 171 del 29.6.1984, pag. 1.

(***) GU n. L 246 del 10.9.1990, pag. 1.

2. All'articolo 20 vengono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4. Quando le merci introdotte in zona franca o in deposito franco siano dichiarate per una destinazione doganale diversa dall'immissione in libera pratica o dall'esportazione o siano vincolate al regime della custodia temporanea e si applichi il paragrafo 2, la casella 31 della dichiarazione per questa destinazione o la casella riservata alla designazione delle merci nel documento utilizzato per la custodia temporanea reca una delle seguenti diciture: - Mercancías MU

- SB varer

- UB-Waren

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- UFH goods

- Marchandises MU

- Merci MU

- GB-goederen

- Mercadorias MU.

5. In caso di immissione in libera pratica o di vincolo ad un altro regime doganale che potrebbe far nascere l'obbligazione doganale per le merci cui si applica il paragrafo 2, dopo essere state vincolate ad un altro regime doganale, viene utilizzato il bollettino d'informazioni INF-8, di cui all'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 2561/90.

L'autorità doganale presso la quale è depositata la dichiarazione di immissione in libera pratica o di vincolo ad un altro regime doganale che potrebbe far nascere l'obbligazione doganale chiede, avvalendosi del bollettino INF-8 da essa vistato, all'autorità doganale preposta al controllo della zona franca o del deposito franco in cui sono effettuate le manipolazioni usuali, di comunicarle la specie, il valore in dogana e la quantità di merci dichiarate che sarebbero da prendere in considerazione se non avessero subito le predette manipolazioni.

L'originale del bollettino INF-8 è trasmesso all'autorità doganale preposta al controllo della zona franca o del deposito franco e la copia è conservata dall'autorità doganale che ha vistato la casella 14 del bollettino INF-8.

L'autorità doganale preposta al controllo della zona franca o del deposito franco fornisce le informazioni chieste nelle caselle 11, 12 e 13, vista la casella 15 e rinvia l'originale del bollettino INF-8 all'ufficio doganale di cui alla casella 4.

6. Il dichiarante può chiedere il rilascio del bollettino INF-8 al momento dell'uscita delle merci dalla zona franca o dal deposito franco per essere vincolate ad un regime doganale diverso dalla libera pratica o dall'esportazione.

In tal caso, l'autorità doganale preposta al controllo della zona franca o del deposito franco fornisce le informazioni di cui alle caselle 11, 12 e 13, vista la casella 15 e consegna al dichiarante l'originale del bollettino INF-8.»

3. L'allegato II è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1991.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

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ALLEGATO I

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ALLEGATO I bis DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE A GESTIRE UN DEPOSITO DOGANALE O AD UTILIZZARE IL REGIME

1. Il formulario su cui è redatta l'autorizzazione a gestire un deposito doganale o ad utilizzare il regime è stampato su carta priva di paste meccaniche, collata bianca, per scrittura, del peso compreso tra 40 e 65 g/m2.

2. Il formato del formulario è di 210 x 297 mm.

3. Spetta agli Stati membri far stampare il formulario. Il formulario reca un numero di serìe destinato ad individualizzarlo. Tale numero è preceduto dalle seguenti lettere che indicano lo Stato membro che lo rilascia: - BE per il Belgio

- DK per la Danimarca

- DE per la Germania

- EL per la Grecia

- ES per la Spagna

- FR per la Francia

- IE per l'Irlanda

- IT per l'Italia

- LU per il Lussemburgo

- NL per i Paesi Bassi

- PT per il Portogallo

- UK per il Regno Unito.

4. Il formulario è stampato e le caselle sono da compilare in una delle lingue ufficiali della Comunità, designata dallo Stato membro che rilascia l'autorizzazione.

ALLEGATO II

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ALLEGATO II

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ALLEGATO II bis DISPOSIZIONI RELATIVE AL BOLLETTINO D'INFORMAZIONI INF-8

1. Il formulario su cui è compilato il bollettino d'informazioni INF-8 è stampato su carta bianca priva di paste meccaniche, collata per scrittura, del peso compreso tra 40 e 65 g/m2.

2. Il formato del formulario è di 210 x 297 mm.

3. Spetta agli Stati membri far stampare il formulario. Il formulario reca un numero di serie destinato ad individualizzarlo.

4. Il formulario è stampato in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dall'autorità doganale dello Stato membro in cui il bollettino è rilasciato. Le caselle sono compilate in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dall'autorità doganale dello Stato membro in cui il bollettino è rilasciato. L'autorità competente dello Stato membro che deve fornire le informazioni o deve utilizzarle può chiedere la traduzione, nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale Stato membro, dei dati contenuti nei formulari ad essa presentati.

ALLEGATO III

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ALLEGATO III

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ALLEGATO III bis

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTESTAZIONE CONCERNENTE LA POSIZIONE DOGANALE DELLE MERCI CHE SI TROVANO IN ZONA FRANCA O DEPOSITO FRANCO

1. Il formulario sul quale l'attestazione della posizione doganale delle merci che si trovano in zona franca o deposito franco è redatta, deve essere stampato su carta priva di paste meccaniche, collata bianca per scrittura, del peso compreso tra 40 e 65 g/m2.

2. Il formato del formulario è di 210 x 297 mm.

3. Spetta agli Stati membri far stampare il formulario. Il formulario reca un numero di serie destinato a individualizzarlo.

4. Il formulario è stampato e le caselle sono da compilare in una delle lingue ufficiali della Comunità, designata dall'autorità doganale dello Stato membro che rilascia l'attestazione.

5. Il formulario non deve contenere cancellazioni o alterazioni. Le modifiche da apportarvi eventualmente devono essere effettuate depennando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dal compilatore dell'attestazione e vistata dall'autorità doganale.

6. Gli articoli devono essere indicati nell'attestazione uno dopo l'altro, senza interlinee, ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultimo articolo deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere annullati con una linea in modo da rendere impossibile ogni aggiunta ulteriore.

7. L'originale del formulario compilato e una copia devono essere presentati all'ufficio doganale all'entrata delle merci nella zona franca o nel deposito franco o quando è presentata la dichiarazione doganale, secondo i casi. Dopo il visto del formulario, l'ufficio doganale conserva una copia dell'attestazione.

8. Nel caso in cui l'attestazione è compilata dall'operatore conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, la casella n. 5 può essere: - o munita preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale e della firma di un funzionario di questo ufficio, oppure

- riempita dall'operatore con l'impronta di un timbro fiscale speciale in metallo, approvato dalle autorità doganali.

L'operatore conserva copia dell'attestazione con la sua contabilità di magazzino.

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