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Document 31991L0225
Council Directive 91/225/EEC of 27 March 1991 amending Directive 77/143/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers
Direttiva 91/225/CEE del Consiglio del 27 marzo 1991 che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
Direttiva 91/225/CEE del Consiglio del 27 marzo 1991 che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
GU L 103 del 23.4.1991, pp. 3–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 09/03/1998; abrogato e sostituito da 396L0096
Direttiva 91/225/CEE del Consiglio del 27 marzo 1991 che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
Gazzetta ufficiale n. L 103 del 23/04/1991 pag. 0003 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 4 pag. 0015
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 4 pag. 0015
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 27 marzo 1991 che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (91/225/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che il Consiglio e i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato una risoluzione relativa alla sicurezza stradale (4); considerando che la direttiva 77/143/CEE (5) prevede il controllo tecnico annuale di taluni veicoli stradali; considerando che le norme e i metodi di controllo attuali si differenziano da uno Stato membro all'altro, pregiudicando così la parità di livello di sicurezza e di qualità ecologica dei veicoli controllati in circolazione negli Stati membri; che tale situazione può inoltre influire sulle condizioni di concorrenza tra i vettori dei vari Stati membri; considerando che occorre quindi che le norme e i metodi minimi comunitari per il controllo tecnico degli elementi di cui all'allegato II della direttiva 77/143/CEE siano definiti da direttive particolari adottate dal Consiglio; considerando che a titolo transitorio le norme nazionali restano d'applicazione per quanto riguarda i punti che non sono oggetto di direttive particolari; considerando che è necessario poter adeguare rapidamente al progresso tecnico le norme e i metodi fissati nelle direttive particolari e, al fine di agevolare l'applicazione delle misure richieste al riguardo, instaurare una procedura di stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato per l'adeguamento dei controlli tecnici al progresso tecnico; che conviene modificare conseguentemente la direttiva 77/143/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Nella direttiva 77/143/CEE, sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 5 bis 1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le direttive particolari necessarie a definire le norme e i metodi minimi concernenti il controllo degli elementi di cui all'allegato II. 2. Le modifiche che sono necessarie per l'adeguamento al progresso tecnico delle norme e dei metodi delle direttive particolari sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 5 ter. Articolo 5 ter 1. La Commissione è assistita da un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive sui controlli tecnici dei veicoli, in appresso denominato "comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. 2. Il comitato stabilisce il suo regolamento interno. 3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. 4. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.» Articolo 2 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, previa consultazione della Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o gennaio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 1991. Per il Consiglio Il Presidente R. GOEBBELS (1) GU n. C 74 del 22. 3. 1989, pag. 14.(2) GU n. C 291 del 20. 11. 1989, pag. 120.(3) GU n. C 298 del 27. 11. 1989, pag. 28.(4) GU n. C 341 del 21. 12. 1984, pag. 1.(5) GU n. L 47 del 18. 2. 1977, pag. 47. Direttiva modificata dalla direttiva 88/449/CEE (GU n. L 222 del 12. 8. 1988, pag. 10).