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Document 32025D0875
Commission Implementing Decision (EU) 2025/875 of 13 May 2025 determining the date on which operations of the shared Biometric Matching Service start pursuant to Regulations (EU) 2019/817 and (EU) 2019/818 of the European Parliament and of the Council
Decisione di esecuzione (UE) 2025/875 della Commissione, del 13 maggio 2025, che stabilisce la data di entrata in funzione del servizio comune di confronto biometrico a norma dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio
Decisione di esecuzione (UE) 2025/875 della Commissione, del 13 maggio 2025, che stabilisce la data di entrata in funzione del servizio comune di confronto biometrico a norma dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio
C/2025/2785
GU L, 2025/875, 14.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/875/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/875 |
14.5.2025 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/875 DELLA COMMISSIONE
del 13 maggio 2025
che stabilisce la data di entrata in funzione del servizio comune di confronto biometrico a norma dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (1), in particolare l’articolo 72, paragrafo 2,
visto il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (2), in particolare l’articolo 68, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2019/817, unitamente al regolamento (UE) 2019/818, istituisce un quadro per garantire l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere, dei visti, della cooperazione di polizia e giudiziaria, dell’asilo e della migrazione. |
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(2) |
Il quadro comprende una serie di componenti dell’interoperabilità, tra cui il servizio comune di confronto biometrico. Il servizio comune di confronto biometrico conserva i template biometrici ottenuti dai dati biometrici conservati nell’archivio comune di dati di identità e nel sistema d’informazione Schengen. Questa componente consente di effettuare interrogazioni in più sistemi di informazione dell’UE presentando dati biometrici. |
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(3) |
Dall’entrata in vigore dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, la Commissione e l’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) hanno completato le disposizioni giuridiche e tecniche necessarie ad attuare le nuove norme per consentire la conservazione dei template biometrici e l’interrogazione in tutti i sistemi di informazione dell’UE nell’ambito del quadro di interoperabilità. |
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(4) |
A norma dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, la Commissione deve fissare la data a decorrere dalla quale il servizio comune di confronto biometrico entra in funzione, previa verifica delle condizioni di cui all’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/817 e all’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/818. Conformemente all’articolo 72, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/817 e all’articolo 68, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/818, tale data dovrebbe cadere entro 30 giorni dall’adozione della presente decisione. |
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(5) |
La Commissione ha verificato che gli atti di esecuzione necessari per il funzionamento del servizio comune di confronto biometrico siano stati adottati (3); che eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale del servizio comune di confronto biometrico, effettuato in cooperazione con le autorità degli Stati membri; che eu-LISA abbia comunicato la convalida delle necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere i dati biometrici pertinenti; che eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale dei meccanismi e delle procedure di controllo automatico della qualità dei dati, degli indicatori comuni per la qualità dei dati e delle norme minime di qualità dei dati relativi al servizio comune di confronto biometrico, che ha effettuato in cooperazione con le autorità degli Stati membri. Le dichiarazioni di eu-LISA sono state presentate alla Commissione entro la data di adozione della presente decisione. |
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(6) |
È pertanto opportuno fissare la data a decorrere dalla quale il servizio comune di confronto biometrico entra in funzione. |
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(7) |
Dal momento che la Commissione deve fissare una data futura di entrata in funzione del servizio comune di confronto biometrico, non è necessario prevedere un periodo di tempo intermedio tra la data di pubblicazione e la data di entrata in vigore della presente decisione. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione. |
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(8) |
Dato che i regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 si basano sull’acquis di Schengen, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca ha notificato il recepimento di tali regolamenti nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto vincolata dalla presente decisione. |
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(9) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
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(10) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6). |
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(11) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8). |
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(12) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (9) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10). |
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(13) |
Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’entrata in funzione del servizio comune di confronto biometrico a norma dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 è fissata al 19 maggio 2025.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/817/oj.
(2) GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/818/oj.
(3) Decisione di esecuzione della Commissione, del 26.8.2021, che stabilisce i requisiti di prestazione e le modalità pratiche per il monitoraggio delle prestazioni del servizio comune di confronto biometrico in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/817 [C(2021) 6159]; decisione di esecuzione della Commissione, del 26.8.2021, che stabilisce i requisiti di prestazione e le modalità pratiche per il monitoraggio delle prestazioni del servizio comune di confronto biometrico in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/818 [C(2021) 6169]; decisione di esecuzione della Commissione, del 16.9.2021, che stabilisce le specifiche della procedura di cooperazione per quanto riguarda gli incidenti di sicurezza che hanno o possono avere ripercussioni sul funzionamento delle componenti dell’interoperabilità o sulla disponibilità, integrità e riservatezza dei dati, a norma dell’articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2021) 6663]; decisione di esecuzione della Commissione, del 16.9.2021, che stabilisce le specifiche della procedura di cooperazione per quanto riguarda gli incidenti di sicurezza che hanno o possono avere ripercussioni sul funzionamento delle componenti dell’interoperabilità o sulla disponibilità, integrità e riservatezza dei dati, a norma dell’articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2021) 6664].
(4) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj).
(5) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439(1)/oj.
(6) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj).
(7) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2008/178(1)/oj.
(8) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj).
(9) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(10) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/875/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)