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Documento 32021D2316

Decisione (UE) 2021/2316 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 dicembre 2021 relativa a un Anno europeo dei giovani (2022) (Testo rilevante ai fini del SEE)

PE/81/2021/REV/1

GU L 462 del 28.12.2021, pagg. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/2316/oj

28.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 462/1


DECISIONE (UE) 2021/2316 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2021

relativa a un Anno europeo dei giovani (2022)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 165, paragrafo 4, e l’articolo 166, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 165, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) sancisce che l’azione dell’Unione è intesa, tra l’altro, a incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell’Europa.

(2)

Nella tabella di marcia di Bratislava del 16 settembre 2016, i 27 capi di Stato o di governo si sono impegnati a «offrire migliori opportunità ai giovani», in particolare attraverso il sostegno dell’Unione agli Stati membri nella lotta contro la disoccupazione giovanile e su programmi rafforzati dell’Unione per i giovani.

(3)

Nella dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017, i leader dei 27 Stati membri e del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della Commissione si sono impegnati ad adoperarsi per realizzare «un’Unione in cui i giovani ricevano l’istruzione e la formazione migliori e possano studiare e trovare un lavoro in tutto il continente».

(4)

La strategia dell’Unione europea per la gioventù 2019-2027, basata sulla risoluzione del Consiglio del 26 novembre 2018 (3), riconosce che i giovani sono artefici delle proprie vite, contribuiscono a un cambiamento positivo della società e alimentano le ambizioni dell’Unione. Riconosce altresì che la politica in materia di gioventù può contribuire a creare uno spazio in cui i giovani possano cogliere opportunità e fare propri i valori dell’Unione. I precedenti Anni europei, come l’Anno europeo delle ferrovie 2021, l’Anno europeo del patrimonio culturale 2018, l’Anno europeo dei cittadini 2013-2014 e l’Anno europeo del volontariato 2011, offrono un’esperienza preziosa che dovrebbe ispirare le future iniziative volte a coinvolgere e responsabilizzare i giovani nella definizione del loro futuro e di quello dell’Europa.

(5)

NextGenerationEU, istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), garantisce l’accelerazione della transizione verde e di quella digitale e offre la possibilità di emergere collettivamente più forti dalla pandemia di COVID-19. NextGenerationEU riapre scenari ricchi di occasioni per i giovani, compresi posti di lavoro di qualità e la capacità di adattarsi ai cambiamenti sociali. L’Unione intende coinvolgere appieno i giovani nell’attuazione di NextGenerationEU, valorizzando il loro ruolo nella transizione verde e in quella digitale.

(6)

La presidente della Commissione ha annunciato, nel suo discorso sullo stato dell’Unione del 15 settembre 2021, che la Commissione avrebbe proposto di proclamare il 2022 Anno europeo dei giovani («Anno europeo»). Sottolineando la certezza che nutre per il futuro dell’Europa che le deriva dall’ispirazione tratta dai giovani europei, la presidente della Commissione ha aggiunto che «se vogliamo plasmare la nostra Unione a loro immagine, i giovani devono poter plasmare il futuro dell’Europa». L’Europa ha bisogno della visione, dell’impegno e della partecipazione di tutti i giovani per costruire un futuro migliore e, da parte sua, deve offrire ai giovani opportunità per il futuro, un futuro più verde, più digitale e più inclusivo. Per questo motivo la presidente ha proposto «un anno dedicato a valorizzare i giovani che si sono tanto sacrificati per gli altri».

(7)

L’Anno europeo dovrebbe stimolare un processo di riflessione sul futuro dei giovani e sulla loro partecipazione attiva alla costruzione del futuro dell’Europa. Per tale motivo, le politiche in materia di gioventù dovrebbero essere integrate in tutte le pertinenti politiche dell’Unione.

(8)

La partecipazione attiva dei giovani ai processi democratici è fondamentale per il presente e il futuro dell’Europa e delle sue società democratiche. In linea con le conclusioni del Consiglio del 1o dicembre 2020 sulla promozione della consapevolezza democratica e dell’impegno democratico tra i giovani in Europa (5) e del 21 giugno 2021 sul rafforzamento della governance multilivello nel promuovere la partecipazione dei giovani ai processi decisionali (6), con la comunicazione della Commissione del 3 dicembre 2020 sul piano d’azione per la democrazia europea e con la risoluzione del Parlamento europeo dell’11 novembre 2015 sulla riforma delle legge elettorale dell’Unione europea (7), l’Anno europeo mira pertanto a promuovere il coinvolgimento attivo dei giovani nella vita democratica dell’Europa, tra l’altro sostenendo attività di partecipazione per giovani provenienti da contesti diversi a processi quali la Conferenza sul futuro dell’Europa, promuovendo iniziative di impegno civico e volontariato, sensibilizzando in tal modo in merito ai valori dell’Unione e ai diritti fondamentali, nonché alla storia e alla cultura europee, riunendo i giovani e i responsabili politici a livello locale, regionale, nazionale e di Unione e contribuendo al processo di integrazione europea.

(9)

La risoluzione delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015 dal titolo «Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile» («Agenda 2030») ha riconosciuto il ruolo essenziale dei giovani come promotori del cambiamento sulla scena internazionale e ha affermato che i giovani devono essere sostenuti «per incanalare le loro infinite potenzialità per l’attivismo verso la creazione di un mondo migliore». L’Anno europeo rappresenta un contributo concreto all’Agenda 2030, in cui si sottolinea che «bambini e giovani uomini e donne sono agenti critici del cambiamento», e dovrebbe dare ulteriore impulso all’attuazione dell’Agenda 2030, alla transizione verso lo sviluppo sostenibile e alla capacità dei giovani di plasmare il presente e il futuro, non solo dell’Unione, ma anche dei paesi partner dell’Unione e dell’intero pianeta.

(10)

In linea con le conclusioni del Consiglio del 5 giugno 2020 sui giovani nell’azione esterna, in cui si sottolinea il contributo delle giovani generazioni alla costruzione di società più solide, più legittime, pacifiche e democratiche, l’Anno europeo dovrebbe contribuire a rafforzare la partecipazione dei giovani all’azione esterna dell’Unione in tutte le politiche, creare nuove opportunità per l’istruzione, l’apprendimento e gli scambi, sviluppare i partenariati e il dialogo tra i giovani dell’Unione e dei paesi partner, tra cui il partenariato orientale, i Balcani occidentali e il vicinato meridionale, sfruttare le piattaforme esistenti per il dialogo e i partenariati tra i giovani, come ad esempio il polo di cooperazione per i giovani UA-UE e il consiglio di fondazione per la gioventù dell’Unione, e dare maggior peso al coinvolgimento dei giovani nella comunicazione strategica e nell’azione di diplomazia pubblica.

(11)

Gli obiettivi per la gioventù europea, che sono parte integrante della strategia dell’Unione europea per la gioventù 2019-2027 e che sono stati sviluppati dai giovani nell’interesse dei giovani e nell’ambito del processo di dialogo dell’UE con i giovani, testimoniano il desiderio di molti giovani europei di partecipare alla definizione della direzione che dovrebbe prendere lo sviluppo dell’Unione.

(12)

L’Anno europeo dovrebbe promuovere l’attuazione efficace del principio 1 del pilastro europeo dei diritti sociali (8), il quale sottolinea che «ogni persona ha diritto a un’istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi». A tale riguardo, l’Anno europeo dovrebbe contribuire alla realizzazione di progressi significativi verso il conseguimento, entro il 2025, dello spazio europeo dell’istruzione, che mira a stimolare i giovani nella loro realizzazione personale, sociale e professionale nonché a promuovere l’educazione civica, realizzando un autentico spazio europeo dell’apprendimento ed eliminando gli ostacoli che si frappongono al riconoscimento reciproco automatico dei diplomi, delle qualifiche e dei periodi di apprendimento nell’Unione. L’Anno europeo dovrebbe tenere in considerazione la situazione sociale e il benessere dei giovani e contribuire all’attuazione efficace del principio 3 del pilastro europeo dei diritti sociali, il quale sottolinea che «ogni persona ha diritto alla parità di trattamento e di opportunità in materia di occupazione, protezione sociale, istruzione e accesso a beni e servizi disponibili al pubblico».

(13)

L’Anno europeo dovrebbe sostenere gli sforzi profusi dall’Unione per incrementare le opportunità di lavoro per i giovani nel quadro dei piani di ripresa dalla pandemia di COVID-19, come indicato nella risoluzione del Parlamento europeo dell’8 ottobre 2020 sulla garanzia per i giovani (9), la quale ha sottolineato che le misure di confinamento hanno causato per i giovani un’improvvisa perturbazione delle attività di istruzione formale e non formale, come pure di quella informale, dei tirocini e degli apprendistati, nonché delle attività lavorative, e hanno inciso sul reddito, sul potenziale di guadagno e sul benessere degli interessati, compresa la salute, in particolare quella mentale. Sia in tale risoluzione che nella risoluzione del 17 dicembre 2020 su un’Europa sociale forte per transizioni giuste (10), il Parlamento europeo ha condannato la pratica dei tirocini non retribuiti ove non sia associata all’ottenimento di qualifiche di istruzione, in quanto costituisce una forma di sfruttamento dei giovani lavoratori e una violazione dei loro diritti. Nella sua risoluzione nel 17 dicembre 2020 il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a proporre un quadro giuridico per vietare in modo effettivo e applicabile i tirocini e gli apprendistati non remunerati.

(14)

L’Anno europeo dovrebbe dare ulteriore impulso alla creazione di opportunità di occupazione giovanile di qualità nell’ambito dell’iniziativa di sostegno all’occupazione giovanile, anche attraverso la raccomandazione del Consiglio del 30 ottobre 2020 su una garanzia per i giovani rafforzata (11) e la nuova iniziativa Aim, Learn, Master, Achieve (ALMA) proposta dalla Commissione, da attuare nel quadro del Fondo sociale europeo Plus istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). L’iniziativa ALMA dovrebbe essere un programma di mobilità giovanile a livello transfrontaliero rivolto alle persone svantaggiate che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano.

(15)

L’Anno europeo dovrebbe contribuire al riconoscimento dell’animazione socioeducativa e al conseguimento degli obiettivi della risoluzione del Consiglio del 1o dicembre 2020 sul quadro relativo all’istituzione di un’agenda europea per l’animazione socioeducativa (13) («agenda europea per l’animazione socioeducativa») e del processo di Bonn, contribuendo così al potenziamento delle strutture di animazione socioeducativa, al fine di renderle sostenibili e più resilienti ovunque nell’Unione, e della cooperazione transfrontaliera. L’Anno europeo dovrebbe inoltre promuovere la convalida delle competenze acquisite attraverso l’apprendimento non formale e informale, anche attraverso l’animazione socioeducativa, riconoscendo nel contempo l’elevato valore dell’apprendimento nell’animazione socioeducativa accanto a quello dell’istruzione formale, come pure la necessità di rafforzare il partenariato tra animazione socioeducativa e istruzione formale.

(16)

Nella sua risoluzione del 10 febbraio 2021 sull’impatto della COVID-19 sui giovani e sullo sport (14), il Parlamento europeo ha sottolineato l’impatto particolarmente forte della pandemia di COVID-19 sui giovani che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano e ha messo in evidenza la necessità di affrontare i problemi che incontrano i giovani appartenenti a gruppi vulnerabili, inclusi i giovani con disabilità. Ha inoltre osservato che la disoccupazione e la povertà giovanili erano aumentate costantemente dall’inizio della pandemia di COVID-19 e ha esortato la Commissione e gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per contrastare gli effetti disastrosi sull’occupazione giovanile. Ha altresì ricordato il ruolo svolto dal volontariato nello sviluppo di competenze per la vita e il lavoro tra i giovani e ha ritenuto che il Corpo europeo di solidarietà, istituito dal regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), potesse aiutare i giovani ad ampliare le loro prospettive al di là delle realtà locali.

(17)

La pandemia di COVID-19 ha avuto un profondo impatto sociale ed economico sulla nostra società nel suo complesso e ha determinato un aumento senza precedenti dei problemi di salute mentale, in particolare tra i giovani. Pertanto, l’Anno europeo dovrebbe promuovere la discussione e lo sviluppo di soluzioni sostenibili, comprese misure preventive, per contribuire ad affrontare tali sfide.

(18)

L’Anno europeo dovrebbe sostenere l’attuazione dell’agenda europea per l’animazione socioeducativa e delle conclusioni del Consiglio del 5 giugno 2019 sui giovani e sul mondo del lavoro del futuro (16), del 10 dicembre 2019 sull’animazione socioeducativa digitale (17) e del 7 dicembre 2017 sull’animazione socioeducativa intelligente (18).

(19)

Rispecchiando l’importanza di affrontare le crisi del clima e della biodiversità, in linea con gli impegni assunti dall’Unione di attuare l’accordo di Parigi adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (19) («accordo di Parigi») e di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e il consenso europeo in materia di sviluppo, l’Anno europeo dovrebbe contribuire all’integrazione delle azioni in materia di clima e natura e all’attuazione degli obiettivi previsti dalla comunicazione della Commissione, dell’11 dicembre 2019, dal titolo «Il Green Deal europeo» in modo equo e inclusivo, delle missioni di Orizzonte Europa, quali previste dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), e del pacchetto «Pronti per il 55 %», introdotto dalla comunicazione della Commissione, del 14 luglio 2021, dal titolo «Pronti per il 55 %: realizzare l’obiettivo climatico dell’UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica», in particolare incoraggiando i giovani a elaborare iniziative proprie e idee creative per il conseguimento dei pertinenti obiettivi, riconoscendone in tal modo le potenzialità e le capacità creative e innovative.

(20)

L’Anno europeo dovrebbe dare ulteriore impulso alla risoluzione del Parlamento europeo, del 15 settembre 2020, sulle misure efficaci per rendere più ecologici i programmi Erasmus+, Europa creativa e il Corpo europeo di solidarietà (21), in cui si sottolinea che Erasmus+, attraverso il suo sostegno all’istruzione, all’apprendimento e alla formazione formali e non formali e alle attività di partecipazione dei giovani, è fondamentale per la sensibilizzazione dei cittadini europei, in particolare delle giovani generazioni, al fine di incoraggiarli ad avere una posizione attiva e informata sulla sostenibilità e sulle politiche pertinenti e a diventare futuri cittadini impegnati e consapevoli. Nella stessa risoluzione il Parlamento europeo ha inoltre evidenziato il ruolo di primo piano svolto, a tale proposito, dalle organizzazioni giovanili e della società civile nella condivisione delle migliori pratiche e nell’attuazione di progetti di sensibilizzazione delle giovani generazioni al tema della sostenibilità.

(21)

L’Anno europeo dovrebbe sviluppare e cercare sinergie con eventi e iniziative europei, quali l’Evento europeo per i giovani, la Settimana europea dei giovani, la Capitale europea della gioventù, la Capitale europea della cultura, la Giornata dell’Europa e la Giornata europea del patrimonio, nonché la campagna del Consiglio d’Europa «Gioventù per la democrazia, democrazia per la gioventù».

(22)

Nel suo discorso sullo stato dell’Unione, la presidente della Commissione ha sottolineato che «l’Europa ha bisogno di tutti i suoi giovani». Nel conseguimento dei suoi obiettivi, l’Anno europeo dovrebbe essere pienamente inclusivo e promuovere attivamente la partecipazione dei giovani provenienti da contesti diversi, dei giovani con minori opportunità e dei giovani originari delle regioni ultraperiferiche, in linea con la decisione di esecuzione (UE) 2021/1877 della Commissione (22).

(23)

È importante che l’Anno europeo contribuisca ad accrescere l’interesse e la partecipazione attiva dei giovani alla vita democratica e ai processi elettorali, in particolare a livello di Unione. Secondo l’Eurobarometro post-elettorale del 2019 del Parlamento europeo, durante le elezioni del Parlamento europeo del 2019 l’affluenza alle urne tra i giovani è stata molto più elevata (42 %) rispetto alle elezioni del Parlamento europeo del 2014 (28 %). L’affluenza alle urne tra i giovani dovrebbe essere ulteriormente incoraggiata.

(24)

L’Anno europeo è saldamente ancorato ai principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la «Carta»). Nello specifico, nelle sue azioni e attività, l’Anno europeo si propone di assicurare il pieno rispetto della parità di genere e della non discriminazione fondata sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale, e di promuovere l’applicazione della Carta. La strategia dell’UE sui diritti dei minori, illustrata nella comunicazione della Commissione del 24 marzo 2021 dal titolo «Strategia dell’UE sui diritti dei minori», e la garanzia europea per l’infanzia, istituita dalla raccomandazione del Consiglio (UE) 2021/1004 (23), definiscono un nuovo quadro per la rappresentanza dei minori e riconoscono i bambini e i giovani quali cittadini attivi e agenti del cambiamento.

(25)

Ai fini della sua attuazione efficace ed efficiente, l’Anno europeo dovrebbe sfruttare al massimo i meccanismi di erogazione già esistenti. Onde ottimizzare il valore aggiunto dell’Anno europeo e creare un ulteriore impatto positivo sui giovani, è opportuno ricercare sinergie e complementarietà in particolare tra l’Anno europeo e i programmi dell’Unione, compresi i programmi a portata internazionale specificamente dedicati ai giovani e i programmi che non hanno carattere transnazionale o internazionale, in particolare i programmi relativi ai settori dell’istruzione e della formazione, dello sport, della cultura e dei media, dei giovani e della loro salute, inclusa quella mentale, e della solidarietà, del volontariato, dell’occupazione e dell’inclusione sociale, della ricerca e dell’innovazione, dell’industria e delle imprese, della politica digitale, dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, ove tali programmi dedichino un’attenzione specifica nei confronti dei giovani agricoltori, dell’ambiente e del clima, della politica di coesione, della migrazione, della sicurezza nonché della cooperazione internazionale e dello sviluppo. È inoltre opportuno ricercare sinergie e complementarietà tra l’Anno europeo e le attività intraprese dagli Stati membri. È opportuno costruire sinergie e complementarietà su tali programmi e attività dell’Unione intrapresi dagli Stati membri.

(26)

Creare un contesto atto a favorire la promozione simultanea degli obiettivi dell’Anno europeo a livello di Unione, nazionale, regionale e locale, consente di migliorare le sinergie e l’utilizzo delle risorse. A tal proposito, la Commissione dovrebbe fornire informazioni in modo tempestivo e cooperare strettamente con il Parlamento europeo, il Consiglio, gli Stati membri, il Comitato delle regioni, il Comitato economico e sociale europeo e gli organismi e le associazioni operanti nel settore della gioventù a livello di Unione. Al fine di garantire che le attività sviluppate per l’Anno europeo abbiano una dimensione europea, è importante incoraggiare gli Stati membri a collaborare tra loro.

(27)

Il coordinamento dell’Anno europeo a livello di Unione dovrebbe consentire la co-creazione. La Commissione dovrebbe convocare riunioni, congiunte o separate, con i portatori di interessi e i rappresentanti delle organizzazioni o degli organismi operanti nel settore della gioventù e con i coordinatori nazionali affinché forniscano assistenza nella co-creazione e nell’attuazione dell’Anno europeo a livello di Unione. Il coordinatore dell’UE per la gioventù dovrebbe svolgere un ruolo chiave in tali riunioni e nel coinvolgere le varie parti interessate e i rappresentanti delle organizzazioni o degli organismi operanti nel settore della gioventù.

(28)

L’Anno europeo dovrebbe inoltre concentrarsi sulle azioni e sulle attività che presentano un potenziale valore aggiunto europeo. Il concetto di «valore aggiunto europeo» va inteso in senso lato e può essere dimostrato in modi diversi, ad esempio laddove le azioni o le attività hanno carattere transnazionale, soprattutto per quanto riguarda la cooperazione volta a conseguire un impatto sistemico sostenibile, o contribuiscono all’identità europea dei giovani, alla consapevolezza e alla titolarità dei valori dell’Unione e dei diritti fondamentali, compresa la parità di genere, e alla capacità di partecipare alla democrazia rappresentativa e partecipativa dell’Unione.

(29)

L’Anno europeo dovrebbe promuovere la diffusione delle buone pratiche, la realizzazione di studi e ricerche e la raccolta di dati, statistiche e altre informazioni qualitative o quantitative sulla situazione dei giovani nell’Unione, compresi gli effetti della pandemia di COVID-19, utilizzando fonti quali Youth Wiki, la relazione dell’UE sulla gioventù e l’indice di progresso per i giovani.

(30)

A livello di Unione, la dotazione finanziaria necessaria per l’attuazione della presente decisione dovrebbe essere individuata nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Il bilancio operativo minimo per l’attuazione della presente decisione dovrebbe essere di 8 milioni di EUR. Un ulteriore sostegno finanziario all’Anno europeo dovrebbe essere fornito dai pertinenti programmi e strumenti dell’Unione, subordinatamente alla disponibilità dei finanziamenti, e in conformità delle norme applicabili. Il finanziamento dell’Anno europeo non dovrebbe pregiudicare il finanziamento di progetti nell’ambito degli attuali programmi dell’Unione e dovrebbe mirare a garantire all’Anno europeo un lascito di lunga durata, oltre il 2022. Fatti salvi i poteri dell’autorità di bilancio e conformemente all’articolo 314 TFUE, il finanziamento per tale lascito dovrebbe essere individuato nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

(31)

Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione proposta, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(32)

In considerazione dell’impatto della pandemia di COVID-19 sui giovani e, di conseguenza, dell’impellente necessità dell’obiettivo dell’Anno europeo, ossia celebrare i giovani, sostenerli e coinvolgerli in una prospettiva post-pandemica, si considera opportuno ammettere un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al TUE, al TFUE e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

(33)

A causa delle conseguenze della pandemia di COVID-19, è necessaria l’applicazione tempestiva della presente decisione al fine di garantire una rapida attuazione dell’Anno europeo. La presente decisione dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2022,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

L’anno 2022 è designato come «Anno europeo dei giovani 2022» («Anno europeo»).

Articolo 2

Obiettivi

In linea con gli obiettivi della strategia dell’Unione europea per la gioventù 2019-2027 e con gli obiettivi per la gioventù europea, quali definiti nella strategia dell’Unione europea per la gioventù 2019-2027 e nell’allegato 3, aventi un approccio intersettoriale volto a garantire che gli interessi e le esigenze dei giovani siano debitamente presi in considerazione nell’azione politica a tutti i livelli, l’obiettivo generale dell’Anno europeo è quello di intensificare gli sforzi dell’Unione, degli Stati membri e delle autorità regionali e locali, assieme agli attori della società civile, per responsabilizzare i giovani, onorarli, sostenerli e impegnarsi con loro, compresi coloro con minori opportunità, in una prospettiva post-COVID-19 al fine di ottenere un impatto positivo per i giovani a lungo termine. In particolare l’Anno europeo è inteso a:

a)

rinnovare le prospettive positive per i giovani, con una particolare attenzione agli effetti negativi della pandemia di COVID-19 su di loro, evidenziando al contempo in che modo la transizione verde, la transizione digitale e altre politiche dell’Unione offrano opportunità ai giovani e alla società in generale, trarre ispirazione dalle azioni, dalla visione e dalle idee dei giovani per continuare a rafforzare e rivitalizzare il progetto comune europeo e ascoltare i giovani, tenendo conto delle loro necessità e preoccupazioni, e sostenendoli nello sviluppo di opportunità concrete, inclusive e fattibili, facendo al contempo un uso ottimale degli strumenti dell’Unione;

b)

responsabilizzare e sostenere i giovani, anche mediante l’animazione socioeducativa, in particolare i giovani con minori opportunità, i giovani provenienti da contesti svantaggiati e diversi o appartenenti a gruppi vulnerabili e marginalizzati, i giovani provenienti da regioni rurali, remote, periferiche e meno sviluppate, e i giovani provenienti da regioni ultraperiferiche, ad acquisire conoscenze e competenze pertinenti, e in tal modo, a diventare cittadini attivi e impegnati nonché artefici del cambiamento, ispirati da un senso di appartenenza europeo, anche intensificando gli sforzi volti a sviluppare capacità per la partecipazione e l’impegno civico dei giovani e di tutte le parti che si adoperano per rappresentarne gli interessi e includendo il contributo di giovani provenienti da contesti diversi nei processi di consultazione chiave, come la Conferenza sul futuro dell’Europa e il processo di dialogo dell’Unione coi giovani;

c)

sostenere i giovani nell’acquisizione di una migliore comprensione delle varie opportunità, e nella loro promozione attiva, rese disponibili dalle politiche pubbliche a livello di Unione, nazionale, regionale e locale allo scopo di sostenere il loro sviluppo personale, sociale, economico e professionale in un mondo verde, digitale e inclusivo, al contempo mirando a rimuovere i restanti ostacoli;

d)

integrare la politica in materia di gioventù in tutti i pertinenti settori politici dell’Unione, conformemente alla strategia dell’Unione europea per la gioventù 2019-2027, al fine di incoraggiare l’assunzione di una prospettiva della gioventù a tutti i livelli del processo decisionale dell’Unione.

Articolo 3

Tipi di misure

1.   Le misure da adottare per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 2 comprendono le seguenti attività a livello di Unione e, sulla base delle possibilità esistenti, a livello nazionale, regionale o locale e, se del caso, nei paesi partner, in relazione agli obiettivi dell’Anno europeo:

a)

conferenze, eventi — sia culturali che di altro genere — e iniziative politiche destinati ai giovani per promuovere un dibattito inclusivo e accessibile sulle sfide, tra cui l’impatto della pandemia di COVID-19, che i giovani, compresi quelli con minori opportunità e appartenenti a gruppi vulnerabili, si trovano ad affrontare, la loro situazione sociale, l’accesso all’educazione e alla formazione e le condizioni lavorative, e sulla linea d’azione che i portatori di interessi a diversi livelli possono adottare;

b)

promozione della partecipazione giovanile e potenziamento dell’utilizzo degli strumenti, dei canali e dei programmi esistenti nuovi e innovativi, che consentono a tutti i giovani di raggiungere i responsabili politici tramite l’individuazione, la raccolta e la condivisione di esperienze e buone pratiche, e sensibilizzazione dei responsabili politici in merito a tali strumenti, canali e programmi;

c)

raccolta di idee attraverso metodi partecipativi, nell’intento di creare e attuare congiuntamente l’Anno europeo;

d)

campagne di informazione, educazione e sensibilizzazione per trasmettere valori quali il rispetto, l’uguaglianza, la giustizia, la solidarietà, il volontariato, un senso di appartenenza e di sicurezza, la sensazione di essere ascoltati e rispettati, per stimolare un contributo attivo dei giovani alla costruzione di una società più inclusiva, verde e digitale;

e)

creazione di spazi e strumenti destinati agli scambi sulla trasformazione delle sfide in opportunità e delle idee in azioni in uno spirito imprenditoriale, incoraggiando al contempo la creatività, la comunità e la cooperazione;

f)

realizzazione di studi e ricerche sulla situazione dei giovani nell’Unione, prestando particolare attenzione agli effetti della pandemia di COVID-19, attraverso la produzione e l’utilizzo di statistiche europee armonizzate e altri pertinenti dati a livello di Unione, nonché promozione e diffusione dei relativi risultati a livello europeo, nazionale o regionale;

g)

promozione di programmi, opportunità di finanziamento, progetti, azioni e reti di interesse per i giovani, anche attraverso i social media e le comunità online.

2.   La Commissione e gli Stati membri possono individuare altre attività che potrebbero contribuire agli obiettivi dell’Anno europeo e consentire l’utilizzo di riferimenti all’Anno europeo come contrassegno nella promozione di tali attività nella misura in cui esse contribuiscono al raggiungimento dei suddetti obiettivi. Le istituzioni e gli organi dell’Unione e degli Stati membri possono altresì individuare altre attività di questo tipo e proporle alla Commissione.

Articolo 4

Coordinamento a livello nazionale

Gli Stati membri sono responsabili dell’organizzazione della partecipazione all’Anno europeo a livello nazionale. A tale scopo, questi ultimi nominano dei coordinatori nazionali. I coordinatori nazionali garantiscono che le attività pertinenti siano coordinate a livello nazionale. Essi garantiscono inoltre che i giovani, le organizzazioni giovanili e le organizzazioni della società civile, compresi — laddove esistenti — i consigli nazionali della gioventù e altre parti interessate, siano attivamente coinvolti nella creazione congiunta, nell’attuazione e nel riesame dell’attuazione delle attività dell’Anno europeo a livello nazionale, e vi si impegnino attivamente.

Articolo 5

Coordinamento a livello di Unione

1.   La Commissione convoca riunioni dei coordinatori nazionali per coordinare lo svolgimento dell’Anno europeo. Tali riunioni servono altresì come opportunità per scambiare informazioni sull’attuazione dell’Anno europeo a livello di Unione e nazionale. I rappresentanti del Parlamento europeo possono partecipare a tali riunioni in veste di osservatori e contribuirvi.

2.   Il coordinamento dell’Anno europeo a livello di Unione deve avere un approccio trasversale onde creare sinergie tra i vari programmi e le varie iniziative dell’Unione di interesse per i giovani e deve essere tenuto in debita considerazione a livello nazionale.

3.   La Commissione convoca riunioni dei portatori di interessi e dei rappresentanti delle organizzazioni o degli organismi operanti nel settore della gioventù, compreso il forum europeo della gioventù e altre organizzazioni, affinché forniscano assistenza nella co-creazione e nell’attuazione dell’Anno europeo a livello di Unione.

Articolo 6

Cooperazione a livello internazionale

Ai fini dell’Anno europeo la Commissione coopera, ove necessario, con i partner internazionali e con le organizzazioni internazionali competenti, garantendo nel contempo la visibilità della partecipazione dell’Unione. La Commissione assicura in particolare la cooperazione con il Consiglio d’Europa, anche attraverso il partenariato per la gioventù tra l’Unione europea e il Consiglio d’Europa e stabilendo forti legami con la campagna «Gioventù per la democrazia, democrazia per la gioventù» del Consiglio d’Europa e con le reti e organizzazioni giovanili internazionali.

Articolo 7

Monitoraggio e valutazione

Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull’attuazione, sui risultati e sulla valutazione generale delle misure previste dalla presente decisione. Tale relazione include idee per ulteriori sforzi comuni nel settore della gioventù al fine di creare un lascito di lunga durata per l’Anno europeo.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. LOGAR


(1)  Parere dell’8 dicembre 2021 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 dicembre 2021.

(3)   GU C 456 del 18.12.2018, pag. 1.

(4)  Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

(5)   GU C 415 dell’1.12.2020, pag. 16.

(6)   GU C 241 del 21.6.2021, pag. 3.

(7)   GU C 366 del 27.10.2017, pag. 7.

(8)   GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10.

(9)   GU C 395 del 29.9.2021, pag. 101.

(10)   GU C 445 del 29.10.2021, pag. 75.

(11)  Raccomandazione del Consiglio, del 30 ottobre 2020, relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani e sostituisce la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una garanzia per i giovani (GU C 372 del 4.11.2020, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).

(13)   GU C 415 dell’1.12.2020, pag. 1.

(14)   GU C 465 del 17.11.2021, pag. 82.

(15)  Regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà» e abroga i regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014 (GU L 202 dell’8.6.2021, pag. 32).

(16)   GU C 189 del 5.6.2019, pag. 28.

(17)   GU C 414 del 10.12.2019, pag. 2.

(18)   GU C 418 del 7.12.2017, pag. 2.

(19)   GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

(20)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(21)   GU C 385 del 22.9.2021, pag. 2.

(22)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/1877 della Commissione del 22 ottobre 2021 relativa al quadro di misure per l’inclusione dei programmi Erasmus+ e «corpo europeo di solidarietà» per il periodo 2021-2027 (GU L 378 del 26.10.2021, pag. 15).

(23)  Raccomandazione (UE) 2021/1004 del Consiglio, del 14 giugno 2021, che istituisce una garanzia europea per l’infanzia (GU L 223 del 22.6.2021, pag. 14).


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