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Document 32007D0693

2007/693/CE: Decisione della Commissione, del 26 ottobre 2007 , recante misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada [notificata con il numero C(2007) 5202] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 283 del 27.10.2007, pp. 72–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/693/oj

27.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/72


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2007

recante misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada

[notificata con il numero C(2007) 5202]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/693/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafi 1 e 6,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l’articolo 22, paragrafi 1 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/696/CE della Commissione, del 28 agosto 2006, che istituisce un elenco di paesi terzi da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame, uova da cova, pulcini di un giorno, carni di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti e uova esenti da organismi patogeni specifici, definisce le condizioni di certificazione veterinaria applicabili e modifica le decisioni 93/342/CEE, 2000/585/CE e 2003/812/CE (3) istituisce un elenco di paesi terzi da cui tali prodotti possono essere importati nella Comunità, e vi possono transitare, e stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria.

(2)

A norma di tale decisione sono autorizzate le importazioni nella Comunità dal Canada di pollame, uova da cova, pulcini di un giorno, carni di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica.

(3)

Il 27 settembre 2007 il Canada ha comunicato alla Commissione la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H7N3 in un’azienda avicola nella provincia del Saskatchewan. Ha inoltre informato la Commissione di aver immediatamente sospeso, per tutto il territorio del Canada, la certificazione per il pollame, le carni di pollame e altri prodotti che possono diffondere il virus, destinati all’importazione nella Comunità.

(4)

Il Canada ha immediatamente preso le misure di controllo appropriate, incluse le restrizioni sulla movimentazione del pollame e dei prodotti del pollame all’interno di e dall’area colpita dalla malattia, e ha fornito alla Commissione informazioni sulla situazione epidemiologica. In base alle informazioni disponibili non vi sono indicazioni di un’ulteriore diffusione del virus all’esterno dell’area colpita. Alla luce delle suddette informazioni e dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale approvato da parte della Comunità mediante la decisione 1999/201/CE del Consiglio (4), è opportuno limitare la sospensione delle importazioni dal Canada all’area colpita dalla malattia nella provincia del Saskatchewan.

(5)

La decisione 2005/432/CE della Commissione, del 3 giugno 2005, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e abroga le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE (5) destinati al consumo umano istituisce l’elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri, a seconda della situazione zoosanitaria del paese terzo, devono autorizzare l’importazione dei prodotti soggetti a trattamenti particolari.

(6)

Attualmente sono autorizzate le importazioni nella Comunità dal Canada di prodotti a base di carne di pollame che sono stati sottoposti a trattamenti generici. Tuttavia, nel caso di un focolaio di influenza aviaria tale trattamento non è sufficiente per inattivare il virus dell’influenza aviaria. Con la presente decisione è pertanto opportuno autorizzare solo le importazioni di prodotti di carne di pollame provenienti dall’area colpita che sono stati sottoposti al trattamento B, C o D, conformemente all’allegato II, parte 4, della decisione 2005/432/CE.

(7)

Alla luce dell’attuale situazione epidemiologica in Canada, la presente decisione deve essere applicata fino al 30 novembre 2007 e le misure ivi contenute devono essere riviste.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sospendono le importazioni dei seguenti prodotti dal territorio del Canada di cui all’allegato I della presente decisione:

a)

pollame, uova da cova e pulcini di un giorno quali definiti all’articolo 2, lettere a), b) e c), della decisione 2006/696/CE;

b)

carni quali definite all’articolo 2, lettera j), della decisione 2006/696/CE;

c)

preparazioni di carni e prodotti a base di carne quali definiti ai punti 1.15 e 7.1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e che consistono di o contengono carni di cui alla lettera b);

d)

alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti delle specie di cui alla lettera a);

e)

trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di volatile.

Articolo 2

Le importazioni dei prodotti di cui all’articolo 1 sono autorizzate dal territorio di cui all’allegato II della presente decisione a condizione che nel certificato d’importazione che accompagna le partite dei prodotti sia:

a)

chiaramente indicato che provengono dal territorio di codice «CA-1» in cui l’assenza dell’influenza aviaria deve essere certificata;

b)

riportata la dicitura «Questa partita è conforme alla decisione 2007/693/CE della Commissione».

Articolo 3

In deroga all’articolo 1, è autorizzata l’importazione nella Comunità di prodotti a base di carne di cui all’articolo 1, lettera c), a condizione che siano stati sottoposti al trattamento B, C o D, conformemente all’allegato II, parte 4, della decisione 2005/432/CE.

Articolo 4

La presente decisione si applica fino al 30 novembre 2007.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(2)   GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

(3)   GU L 295 del 25.10.2006, pag. 1.

(4)   GU L 71 del 18.3.1999, pag. 3.

(5)   GU L 151 del 14.6.2005, pag. 3. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).

(6)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.


ALLEGATO I

L’area soggetta a restrizioni (10 km) nella provincia del Saskatchewan include parte della «Rural Municipality of Lumsden #189», delimitata:

—

a sud dall’Highway 11,

—

a sudest dall’Highway 20 fino a Last Mountain Creek,

—

ad est e a nord da Last Mountain Creek e Last Mountain Lake,

—

ad ovest dalla metà est di Range 23 (3 miglia) di Township 21 e 20 fino all’incrocio dell’Highway 11 nella Rural Municipality of Dufferin #190.


ALLEGATO II

CA-1

:

Il territorio del Canada, ad eccezione dell’area sottoposta a restrizioni di cui all’allegato I.


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