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Document 31992D0130
92/130/EEC: Commission Decision of 13 February 1992 amending Annexes B and C to Council Directive 90/426/EEC
92/130/CEE: Decisione della Commissione del 13 febbraio 1992 che modifica gli allegati B e C della direttiva 90/426/CEE del Consiglio
92/130/CEE: Decisione della Commissione del 13 febbraio 1992 che modifica gli allegati B e C della direttiva 90/426/CEE del Consiglio
GU L 47 del 22.2.1992, pp. 26–29
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No longer in force, Date of end of validity: 11/08/2010
92/130/CEE: Decisione della Commissione del 13 febbraio 1992 che modifica gli allegati B e C della direttiva 90/426/CEE del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 047 del 22/02/1992 pag. 0026 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 41 pag. 0013
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 41 pag. 0013
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 1992 che modifica gli allegati B e C della direttiva 90/426/CEE del Consiglio (92/130/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 23, considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita, il testo dei certificati riprodotti nell'allegato della direttiva 90/426/CEE deve essere parzialmente modificato, fra l'altro inserendovi garanzie in merito a talune malattie; considerando che, per evitare ogni possibile confusione, è opportuno riformulare le disposizioni degli allegati B e C della direttiva suddetta; considerando che le misure contemplate nella presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli allegati B e C della direttiva 90/426/CEE sono sostituiti, a partire dal 1o marzo 1992, dall'allegato alla presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42. ALLEGATO « ALLEGATO B INFORMAZIONI SANITARIE (a) Passaporto n. .................... Il sottoscritto certifica (b) che l'equide sopra indicato risponde alle condizioni seguenti: a) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia; b) non deve essere eliminato nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa in applicazione nello Stato membro; c) - non proviene dal territorio o da una parte del territorio di uno Stato membro/paese terzo oggetto di misure restrittive a causa della peste equina, oppure - proviene dal territorio o da una parte del territorio di uno Stato membro oggetto di misure restrittive a causa della peste equina ed è stato sottoposto con risultati soddisfacenti, nel centro di quarantena di .................... fra il .................... e il .................... alle prove contemplate all'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 90/426/CEE (c), - non è stato vaccinato contro la peste equina oppure - è stato vaccinato contro la peste equina in data .................... (c) (d); d) non proviene da un allevamento cui si applicano misure di divieto per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con gli equidi di un'azienda cui si applica un divieto per motivi di polizia sanitaria: - per gli equidi sospetti di essere colpiti da durina, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data dell'ultimo contatto o del possibile contatto con un equide malato. Tuttavia, ove si tratti di uno stallone, il divieto vige fino alla sua castrazione, - in caso di morva e di encefalomielite equina, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati eliminati, - in caso di anemia infettiva, per il periodo necessario affinché, a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati eliminati, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di 3 mesi, - per la durata di sei mesi a decorrere dall'ultimo caso accertato di stomatite vescicolosa, - per la durata di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato di rabbia, - per la durata di quindici giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato di carbonchio ematico, - se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, per la durata di 30 giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, per il quale la durata del divieto è di 15 giorni; e) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattia o da infezione contagiosa nel corso degli ultimi 15 giorni. Data Luogo Timbro e firma del veterinario ufficiale (1) (1) Nome in stampatello e qualifica. (a) Queste informazioni non sono richieste in caso di accordo bilaterale concluso conformemente all'articolo 6 della direttiva 90/426/CEE. (b) Valido dieci giorni. (c) Cancellare la menzione inutile. (d) L'indicazione della vaccinazione deve figurare nel passaporto. ALLEGATO C MODELLO CERTIFICATO SANITARIO per gli scambi tra gli Stati membri della CEE EQUIDI N. Stato membro di spedizione Ministero competente Servizio territoriale competente I. Numero di equidi: II. Identificazione degli equidi Numero di equidi (1) Specie: cavalli, asini, muli, bardotti Razza, età, sesso Metodo di identificazione e identificazione (2) (1) Per gli animali da macello, occorre indicare la natura del marchio speciale. (2) Al presente certificato può essere allegato un documento di identificazione dell'equino purché ne venga indicato il numero. III. Origine e destinazione dell'equide/degli equidi L'equide/gli equidi è/sono spedito(i): da (luogo di spedizione) a (Stato membro e luogo di destinazione) Nome e indirizzo dello speditore Nome e indirizzo del destinatario IV. Informazioni sanitarie (a) Il sottoscritto certifica che l'equide/gli equidi sopra indicato(i) risponde/rispondono alle condizioni seguenti: 1) è/sono stato(i) esaminato(i) in data odierna e non presenta/presentano alcun segno clinico di malattia; 2) non deve/devono essere eliminato(i) nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa in applicazione nello Stato membro; (a) Queste informazioni non sono richieste in caso di accordo concluso conformemente all'articolo 6 della direttiva 90/426/CEE. 3) - non proviene/provengono dal territorio o da una parte del territorio di uno Stato membro/paese terzo oggetto di misure restrittive a causa della peste equina, oppure - proviene/provengono dal territorio o da una parte del territorio di uno Stato membro oggetto di misure restrittive a causa della peste equina ed è/sono stato(i) sottoposto(i) con risultati soddisfacenti, nel centro di quarantena di fra il e il alle prove contemplate all'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 90/426/CEE (b), - non è/sono stato(i) vaccinato(i) contro la peste equina, oppure - è/sono stato(i) vaccinato(i) contro la peste equina in data (b); 4) non proviene/provengono da un allevamento cui si applicano misure di divieto per motivi di polizia sanitaria e non ha/hanno avuto contatti con gli equidi di un'azienda cui si applica un divieto per motivi di polizia sanitaria: - per gli equidi sospetti di essere colpiti da durina, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data dell'ultimo contatto o del possibile contatto con un equide malato. Tuttavia, ove si tratti di uno stallone, il divieto vige fino alla sua castrazione, - in caso di morva e di encefalomielite equina, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati eliminati, - in caso di anemia infettiva, per il periodo necessario affinché, a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati eliminati, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di 3 mesi, - per la durata di sei mesi a decorrere dall'ultimo caso accertato di stomatite vescicolosa, - per la durata di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato di rabbia, - per la durata di quindici giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato di carbonchio ematico, - se tutte gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, per la durata di 30 giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, per il quale la durata del divieto è di 15 giorni; 5) non ha/hanno, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattia o da infezione contagiosa nel corso degli ultimi quindici giorni. V. Il presente certificato ha una validità di 10 giorni. Fatto a , il Timbro (Firma) Nome in stampatello e qualifica del veterinario (c) (b) Cancellare la menzione inutile. (c) In Germania "Beamteter Tierarzt"; in Belgio "Inspecteur vétérinaire" o "Inspecteur Dierenarts"; in Francia "Vétérinaire officiel"; in Italia "Veterinario ufficiale"; in Lussemburgo "Inspecteur vétérinaire"; nei Paesi Bassi "Officieel Dierenarts"; in Danimarca "Embeds Dyrlaege"; in Irlanda "Veterinary Inspector"; nel Regno Unito "Veterinary Inspector"; in Grecia "Episimos ktiniatros"; in Spagna "Inspector Veterinario"; in Portogallo "Inspector Veterinário". »