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Document 32023H01344

Raccomandazione del Consiglio, del 27 novembre 2023, sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'economia sociale

ST/14113/2023/INIT

GU C, C/2023/1344, 29.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1344/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1344/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2023/1344

29.11.2023

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2023

sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'economia sociale

(C/2023/1344)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292, in combinato disposto con l’articolo 149 e l’articolo 153, paragrafo 1, lettere h) e j),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato delle regioni (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il pilastro europeo dei diritti sociali («pilastro»), proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017 (2), stabilisce vari principi per sostenere mercati del lavoro e sistemi di protezione sociale equi e ben funzionanti. Il pilastro comprende il primo principio sul diritto a istruzione, formazione e apprendimento permanente di qualità e inclusivi, il secondo principio sulla parità di genere, il terzo principio sulle pari opportunità, il quarto principio sul sostegno attivo all’occupazione, il quinto principio sull’occupazione flessibile e sicura, il principio 11 e i principi da 16 a 20 sulla protezione sociale e l’inclusione dei minori, delle persone con disabilità e dei senzatetto e sull’accesso ai servizi essenziali, all’assistenza sanitaria e all’assistenza a lungo termine.

(2)

Nel giugno del 2021 il Consiglio europeo, in linea con la dichiarazione di Porto, ha accolto con favore gli obiettivi principali dell’UE per il 2030 sanciti dal piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti sociali (3). Tali obiettivi sono volti a conseguire un tasso di occupazione pari almeno al 78 %, una partecipazione annuale degli adulti ad attività di formazione almeno del 60 % e una riduzione del numero di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale di almeno 15 milioni (di cui almeno 5 milioni di minori). Gli Stati membri hanno quindi stabilito obiettivi nazionali in questi tre ambiti per aiutare a conseguire tali obiettivi condivisi.

(3)

Nonostante i progressi compiuti nell’ultimo decennio nella riduzione della povertà e dell’esclusione sociale, 95,4 milioni di persone erano ancora a rischio nel 2021. Il rischio di povertà è aumentato per le persone appartenenti a famiglie (pressoché) senza occupati, mentre l’intensità e la durata della povertà sono peggiorate in molti Stati membri. Un’occupazione di qualità e sostenibile è fondamentale per alleviare tale problema. Grazie alle sue modalità di funzionamento, alle sue azioni e agli scopi da essa perseguiti, l’economia sociale svolge un ruolo chiave nel miglioramento dell’inclusione sociale e della parità di accesso al mercato del lavoro. Essa contribuisce pertanto all’attuazione del pilastro.

(4)

I soggetti dell’economia sociale sono in grado di creare e mantenere posti di lavoro di qualità e contribuiscono all’inclusione sociale e all’inserimento nel mercato del lavoro dei gruppi svantaggiati e a pari opportunità per tutti, in linea con il quadro di una ripresa inclusiva, come messo in evidenza negli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione di cui alla decisione (UE) 2022/2296 del Consiglio (4). I soggetti dell’economia sociale sono in grado di stimolare uno sviluppo economico e industriale sostenibile e di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini nella società. Contribuiscono inoltre in modo significativo ai sistemi di protezione sociale dell’Unione integrando i servizi pubblici, rivitalizzando le zone rurali e spopolate dell’Unione e rivestendo una funzione importante nella politica di sviluppo internazionale.

(5)

Il 9 dicembre 2021 la Commissione ha adottato un piano d’azione per l’economia sociale (5). Il piano d’azione, che contribuisce alla priorità della Commissione di creare «un’economia al servizio delle persone», è in linea con le conclusioni del Consiglio del 2015 sulla promozione dell’economia sociale quale fattore essenziale dello sviluppo economico e sociale in Europa (6). Nel piano d’azione la Commissione ha presentato misure concrete da attuarsi sia a livello nazionale che di Unione. Tali misure mirano alla promozione dell’innovazione sociale, al sostegno dello sviluppo dell’economia sociale e allo sfruttamento delle potenzialità di trasformazione economica e sociale. Puntano inoltre a creare le giuste condizioni affinché l’economia sociale possa prosperare, a creare opportunità di avviamento ed espansione di soggetti dell’economia sociale, che comprendono imprese e altre forme di organizzazione, e a conferire all’economia sociale e alle sue potenzialità una maggiore visibilità. Il Parlamento europeo ha accolto con favore il piano d’azione e la relativa risoluzione del 6 luglio 2022 (7).

(6)

Il 18 aprile 2023 le Nazioni Unite hanno adottato una risoluzione sulla promozione dell’economia sociale e solidale per lo sviluppo sostenibile, che fornisce una definizione globale di economia sociale e solidale e una tabella di marcia per sostenere lo sviluppo di un’economia sociale e solidale a livello mondiale. Anche altre organizzazioni internazionali hanno adottato strategie per lo sviluppo dell’economia sociale, come la risoluzione sul lavoro dignitoso e l’economia sociale e solidale adottata in occasione della 110a Conferenza internazionale del lavoro dell’Organizzazione internazionale del lavoro tenutasi il 10 giugno 2022, nonché la raccomandazione dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) sull’economia sociale e solidale e sull’innovazione sociale, anch’essa adottata il 10 giugno 2022.

(7)

L’economia sociale, in alcuni Stati membri talora denominata economia solidale o economia sociale e solidale, comprende una varietà di soggetti con modelli organizzativi e imprenditoriali diversi che privilegiano le finalità sociali, compresi obiettivi sociali e ambientali, rispetto al profitto. I soggetti dell’economia sociale e la relativa definizione possono presentare lievi variazioni tra Stati membri e assumere varie forme e status giuridici, dalla cooperativa alla società mutualistica, dall’associazione alla fondazione e alle imprese sociali. Essi condividono i principi comuni del reinvestimento della totalità o della maggior parte dei loro utili per perseguire finalità sociali o ambientali e della governance democratica o partecipativa. La forma specifica di governance e di gestione adottata dai soggetti dell’economia sociale varia in funzione della loro natura, delle loro dimensioni e del contesto in cui operano. Il principio di governance democratica o partecipativa assume quindi forme diverse, che spaziano dal coinvolgimento diretto dei membri nei processi di governance fino al coinvolgimento rappresentativo di membri o partner in funzioni di governance e di gestione separate. Ad esempio, nelle cooperative, nelle società mutualistiche e nelle associazioni tale principio trova sovente espressione nella formula «una persona, un voto». I processi decisionali dei soggetti dell’economia sociale sono caratterizzati da una serie di sistemi di controllo e da relazioni tra i diversi attori che vi partecipano, tra cui dirigenti, partner, dipendenti e beneficiari. Riunendo questi attori diversi, i soggetti dell’economia sociale promuovono un impegno multilaterale incentrato su una cultura di partecipazione, responsabilità e trasparenza e finalizzato al raggiungimento di un obiettivo comune.

(8)

Spesso i soggetti dell’economia sociale si adoperano per creare opportunità economiche che promuovano l’inclusione sociale e l’integrazione nel mercato del lavoro di gruppi svantaggiati, tra cui persone con disabilità o con problemi di salute mentale. Le imprese sociali di inserimento lavorativo sono un tipo di imprese sociali focalizzato sull’integrazione lavorativa e sociale a sostegno di tali gruppi di persone, ai quali offrono posti di lavoro a vari livelli di competenze e con condizioni di lavoro inclusive e flessibili. Per esempio, offrendo sostegno linguistico ai lavoratori migranti e attività e ambienti di lavoro adatti alle persone con disabilità, danno a queste persone la possibilità di uscire dalla povertà e dall’esclusione sociale. Tali opportunità di lavoro possono servire come trampolino di lancio verso altri settori del mercato del lavoro, contribuendo all’abbattimento delle barriere all’occupazione per i disoccupati di lungo periodo e per altre persone che riscontrano difficoltà nell’accedere al mercato del lavoro.

(9)

Le nuove imprese dell’economia sociale possono costituire un mezzo importante per la creazione di occupazione e per un cambiamento sociale positivo. L’economia sociale può offrire opportunità ad alcuni gruppi sottorappresentati, ad esempio alle donne e ai giovani, per entrare nel mercato del lavoro o costituire imprese sociali. Secondo le stime del Global Entrepreneurship Monitor, l’imprenditoria sociale mondiale è composta per il 55 % da uomini e per il 45 % da donne, mentre nel lavoro autonomo in generale il rapporto tra uomini e donne è di due a uno. Secondo un recente Eurobarometro riguardante l’atteggiamento dei giovani nei confronti dell’imprenditoria sociale, i giovani attribuiscono importanza agli obiettivi sociali e ambientali e alla leadership partecipativa. Gli Stati membri potrebbero considerare modalità per ridurre al minimo i fattori disincentivanti per i potenziali imprenditori, ad esempio garantendo loro il mantenimento di un’adeguata protezione sociale. Alcuni Stati membri hanno ridotto gli oneri sociali per incentivare i soggetti dell’economia sociale ad assumere personale. Assicurare la presenza di un quadro favorevole ai trasferimenti di imprese ai lavoratori dipendenti per costituire cooperative di lavoratori o altri pertinenti modelli dell’economia sociale di proprietà dei lavoratori può altresì rappresentare un modo per garantire la continuità di imprese piccole e familiari e per evitare la perdita di posti di lavoro, ad esempio in caso di ristrutturazioni. Gli Stati membri potrebbero inoltre attuare misure volte ad agevolare la transizione delle imprese tradizionali verso i soggetti dell’economia sociale.

(10)

I soggetti dell’economia sociale promuovono inoltre l’inclusione dei giovani, in particolare dei giovani che non hanno un lavoro né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET) di quanti fra essi non hanno un lavoro né seguono un percorso scolastico o formativo, realizzando programmi di formazione e di sviluppo delle competenze e proponendo apprendistati in linea con la raccomandazione del Consiglio del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (8), e opportunità di occupazione. Contribuiscono quindi agli obiettivi della garanzia per i giovani di cui alla raccomandazione del Consiglio del 30 ottobre 2020, relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani (9), e della raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2022, relativa a un approccio europeo alle microcredenziali per l’apprendimento permanente e l’occupabilità (10). I fondi dell’Unione, ad esempio il Fondo sociale europeo Plus istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), possono sostenere i soggetti dell’economia sociale in tale funzione. A questo fine, in alcuni Stati membri sono state attuate con esito positivo iniziative di collaborazione tra servizi pubblici per l’impiego e soggetti dell’economia sociale (12). Nell’ambito di tali iniziative i soggetti dell’economia sociale rivestono una funzione importante nell’individuazione delle persone che necessitano di assistenza e nell’elaborazione di piani su misura per favorirne l’inserimento sociale e professionale, comprendenti opportunità di lavoro e di formazione.

(11)

I soggetti dell’economia sociale possono promuovere condizioni di lavoro eque coinvolgendo i lavoratori nella loro governance e nel loro processo decisionale. La promozione del dialogo sociale nell’economia sociale può migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti. Gli Stati membri possono promuovere tale aspetto dell’economia sociale, basarsi su di esso e sfruttarne il know-how coinvolgendo soggetti dell’economia sociale nell’elaborazione e nell’attuazione delle politiche attive del mercato del lavoro (13). Gli Stati membri possono altresì esplorare le possibilità di facilitare la partecipazione dei datori di lavoro dell’economia sociale al dialogo sociale.

(12)

L’economia sociale contribuisce alle strategie dell’Unione dell’uguaglianza adottate dalla Commissione promuovendo l’inclusione sociale dei gruppi svantaggiati e sottorappresentati, ad esempio attraverso l’erogazione di servizi sociali e di assistenza (comprese la custodia dei bambini e l’assistenza sanitaria e a lungo termine), l’edilizia residenziale sociale e il sostegno ai minori e ai giovani con esigenze particolari. I soggetti dell’economia sociale contribuiscono a ridurre le disuguaglianze, ad esempio il divario di genere a livello occupazionale, sia grazie all’assunzione diretta di una quota consistente di donne sia in virtù dell’erogazione di servizi di assistenza che consentono ai prestatori di assistenza, in maggior parte donne, di accedere al mercato del lavoro. Partner importante per il settore privato, l’economia sociale può apportare un valido contributo alla concezione e all’offerta di servizi residenziali, di assistenza a domicilio e sul territorio. Attraverso iniziative di partenariato, autorità pubbliche e soggetti dell’economia sociale possono fornire servizi di assistenza di alta qualità ed economicamente accessibili.

(13)

I sistemi di istruzione e formazione professionale svolgono una funzione essenziale per dotare le persone delle competenze necessarie al lavoro, allo sviluppo personale e alla cittadinanza. Aiutano anche ad assicurare forza lavoro qualificata in grado di contribuire all’equità della duplice transizione verde e digitale. I soggetti dell’economia sociale offrono opportunità di lavoro, formazione sul posto di lavoro e programmi di apprendimento basati sul lavoro adeguati ai bisogni dei singoli e dell’economia locale. Possono inoltre aiutare a dare attuazione ai conti individuali di apprendimento quale possibile strumento atto a conseguire gli obiettivi di cui alla raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2022, sui conti individuali di apprendimento (14). I soggetti dell’economia sociale possono inoltre contribuire a colmare l’attuale divario digitale di genere fornendo un sostegno mirato che rafforzi le competenze digitali delle donne. Possono pertanto contribuire alla formazione di una forza lavoro qualificata e versatile, capace di rispondere ai cambiamenti del mercato del lavoro, agevolando potenzialmente la transizione da un posto di lavoro a un altro e riducendo le carenze di manodopera, contribuendo quindi alla crescita economica complessiva. Gli Stati membri possono sfruttare questo potenziale per l’analisi del fabbisogno di competenze, la formazione e la programmazione degli studi.

(14)

Le sfide poste dalla duplice transizione e dal cambiamento demografico devono essere affrontate a livello regionale e locale ai fini della coesione economica, sociale e territoriale. I soggetti dell’economia sociale operano generalmente con un’impostazione dal basso, vicina alle comunità, ai cittadini e ai loro problemi, agendo spesso come innovatori sociali e trovando soluzioni generalizzabili o replicabili in grado di contribuire a un cambiamento sistemico. L’economia sociale può inoltre contribuire all’autonomia strategica dell’Unione creando imprese in settori strategici che rispondano agli interessi e alle esigenze delle comunità locali. L’economia sociale potrebbe, ad esempio, offrire opportunità di miglioramento delle competenze ai lavoratori scarsamente qualificati provenienti da settori che attraversano cambiamenti profondi e fornire beni di prima necessità a condizioni accessibili ai gruppi a basso reddito. Nelle zone periferiche e rurali dove l’offerta di istruzione e occupazione è minore, i soggetti dell’economia sociale possono offrire opportunità essenziali, rendendo tali regioni più attraenti. Lo sviluppo degli ecosistemi dell’economia sociale dell’Unione contribuisce pertanto a mitigare le conseguenze dell’invecchiamento della popolazione, dello spopolamento e di altre tendenze demografiche, oltre che a promuovere l’economia locale e lo sviluppo industriale, anche nelle zone rurali e periferiche e nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione, ad esempio nei settori dell’agricoltura, della produzione alimentare biologica e dell’economia blu.

(15)

La promozione dello sviluppo locale guidato dalle comunità e di ecosistemi favorevoli all’innovazione sociale rafforza l’economia sociale e guida il cambiamento verso un’economia climaticamente neutra conforme al Green Deal europeo (15) e al piano industriale del Green Deal (16). Vista l’importanza della funzione dell’economia sociale per lo sviluppo dell’economia circolare nonché per la produzione e distribuzione di energie rinnovabili guidate dai cittadini attraverso cooperative nel campo dell’energia rinnovabile e altre comunità energetiche, l’elaborazione di misure di politica industriale trasversali e coerenti sul riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio potrebbe promuovere il funzionamento del mercato delle materie prime secondarie, ottimizzando il contributo dell’economia sociale agli obiettivi stabiliti nel piano d’azione per l’economia circolare (17), nonché potenziare la competitività dell’industria a zero emissioni nette dell’Unione. Oltre ad aver dimostrato di poter favorire la partecipazione di cittadini e imprese a una transizione digitale inclusiva e incentrata sulla persona, i soggetti dell’economia sociale che operano in ambito digitale svolgono un ruolo attivo per il conseguimento degli obiettivi e delle finalità del programma strategico per il decennio digitale 2030 stabiliti con la decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) e la dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale (19). Per aumentare la resilienza di questa duplice transizione verso una società verde e digitale, nel maggio del 2021 la Commissione ha aggiornato la strategia industriale dell’Unione. Questa strategia individua le sfide affrontate dai 14 ecosistemi industriali, tra cui l’ecosistema «prossimità ed economia sociale», per il quale è stato messo a punto congiuntamente un percorso di transizione.

(16)

Per permettere all’economia sociale di sfruttare appieno le proprie potenzialità nel sostenere l’accesso al mercato del lavoro, l’inclusione sociale, lo sviluppo delle competenze, la coesione territoriale, la democrazia economica, la neutralità climatica e lo sviluppo economico sostenibile, è necessario un quadro favorevole. Poiché l’economia sociale può essere presente in tutti i settori economici ed è influenzata da politiche e disposizioni settoriali e orizzontali, tale quadro deve considerare le caratteristiche specifiche dell’economia sociale e gli ostacoli aggiuntivi che i soggetti dell’economia sociale incontrano nel loro sviluppo e che ne limitano la possibilità di operare accanto alle imprese tradizionali. I soggetti dell’economia sociale non puntano innanzitutto a massimizzare l’efficienza e i profitti, ma mirano primariamente a ottenere risultati positivi per la società. Necessitano di misure di sostegno e di contesti finanziari, amministrativi e giuridici favorevoli, che tengano in considerazione le caratteristiche specifiche dei loro modelli imprenditoriali per quanto riguarda la governance, la ripartizione degli utili, le condizioni di lavoro e l’impatto. Tali misure consentono loro, ad esempio, di assumere lavoratori meno produttivi o di fornire servizi sociali a prezzi accessibili. La messa a punto di quadri favorevoli richiede strategie globali, che possono comportare l’adozione di misure normative oppure l’attuazione o l’adattamento di politiche e iniziative a sostegno dei contributi dell’economia sociale agli obiettivi sociali e ambientali e per rafforzarne il valore economico e industriale. Tali strategie dovrebbero tenere traccia dei progressi e misurare l’efficacia delle iniziative, apportare le migliorie e gli adeguamenti necessari e, infine, condurre a risultati più efficienti e incisivi per il settore. È possibile che determinate strategie debbano essere adottate a livelli diversi dell’amministrazione pubblica (nazionale, regionale e locale), a seconda dell’organizzazione e del contesto istituzionale di ogni Stato membro. Le regioni, le città e altri enti locali potrebbero adottare strategie di economia sociale chiaramente collegate agli obiettivi e alle priorità di sviluppo regionale, massimizzando i vantaggi reciproci.

(17)

Ai fini dello sviluppo e dell’attuazione efficaci delle strategie di economia sociale, è fondamentale coinvolgere i portatori di interessi dell’economia sociale e agevolare la partecipazione delle persone più vulnerabili. Vari Stati membri hanno già istituito gruppi di alto livello che promuovono il dialogo tra le autorità pubbliche e i soggetti dell’economia sociale (ad esempio, in Francia il Consiglio superiore dell’economia sociale e solidale, in Spagna il Consiglio per la promozione dell’economia sociale, in Portogallo il Consiglio nazionale dell’economia sociale e in Italia il Consiglio nazionale del terzo settore). Le reti rappresentative dell’economia sociale, che possono consistere anche in piattaforme per azioni collettive, possono agevolare la collaborazione e la condivisione di informazioni e creare opportunità per lo sviluppo di capacità e l’apprendimento tra pari.

(18)

Il sostegno finanziario pubblico può rivestire una funzione importante nel favorire l’avviamento e lo sviluppo dei soggetti dell’economia sociale. In generale i soggetti dell’economia sociale hanno maggiori difficoltà ad accedere alle risorse finanziarie rispetto ad altre imprese. Ad esempio, un’analisi dei mercati dei finanziamenti alle imprese sociali ha rivelato una persistente discrepanza tra l’offerta e la domanda di finanziamenti per le imprese sociali nell’Unione, nonostante alcuni miglioramenti, in termini di accesso ai finanziamenti sia tramite debito sia tramite capitale proprio. Poiché mirano a generare effetti sociali o ambientali positivi e la distribuzione degli utili ai loro finanziatori e proprietari è limitata, ammesso che abbia luogo, i soggetti dell’economia sociale non sono adatti agli investitori che aspirano a rendimenti elevati. Le misure di sostegno a disposizione per fare fronte a questa problematica tendono ad essere frammentate e la loro efficacia varia notevolmente. Queste misure, che spaziano dai contributi e le sovvenzioni fino a servizi di consulenza e sviluppo della capacità, sono spesso fornite da incubatori. Rimane pertanto un ampio margine di miglioramento per quanto riguarda l’erogazione di finanziamenti su misura per le diverse fasi del ciclo di vita dei soggetti dell’economia sociale. Potrebbero rivelarsi utili un ulteriore sostegno alla mobilitazione di finanziamenti privati e altre misure complementari per migliorare l’accesso ai finanziamenti dei soggetti dell’economia sociale. Uno di questi approcci consiste nel fornire ai singoli risparmiatori o ai lavoratori dipendenti che partecipano a piani pensionistici o di risparmio finanziati dal datore di lavoro la possibilità di scegliere un piano di risparmio che investa una parte dei loro risparmi in un’impresa sociale (20).

(19)

L’Unione offre molte opportunità di finanziamento a sostegno dell’economia sociale. Il Fondo sociale europeo Plus, il Fondo europeo di sviluppo regionale istituito dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), il Fondo per una transizione giusta istituito dal regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio (22), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale istituito dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (23), il programma per il mercato unico istituito dal regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio (24), il programma InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (25) e, se del caso, il dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (26), offrono tutti possibilità di finanziamento.

L'Unione offre altresì consulenza per la concezione di strumenti finanziari nell'ambito dei fondi della politica di coesione attraverso la piattaforma fi-compass. Gli Stati membri, comprese le autorità regionali e locali, potrebbero usare in modo migliore tali opportunità, adottando misure specifiche per l'economia sociale. Il sostegno tecnico (27) è un altro strumento che l'Unione mette a disposizione per migliorare la capacità degli Stati Membri di elaborare e attuare politiche di rafforzamento dell'economia sociale.

(20)

La fornitura di beni e servizi e la collaborazione sia con le autorità pubbliche che con le imprese tradizionali costituiscono elementi essenziali per lo sviluppo dell’economia sociale, in quanto generano entrate e aiutano i soggetti dell’economia sociale a diventare finanziariamente autosufficienti. Grazie al margine di flessibilità offerto dalle norme e dalle strategie dell’Unione e nazionali in materia di appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici possono servirsi degli appalti pubblici in modo più strategico definendo criteri innovativi, ecologici e sociali e in ultima istanza contribuendo a un’economia più sostenibile, inclusiva e competitiva. La maggior parte delle aggiudicazioni avviene tuttavia ancora esclusivamente sulla base del prezzo. Poiché il loro scopo è apportare benefici sociali e collettivi piuttosto che fornire servizi al prezzo più basso, i soggetti dell’economia sociale faticano a competere nelle normali procedure d’appalto, nonostante possano apportarvi un valore aggiunto maggiore. Vi è inoltre ancora spazio per aumentare la capacità di fare impresa dei soggetti dell’economia sociale, anche mediante un’integrazione più sistematica nelle catene di valore delle imprese tradizionali e la collaborazione con queste ultime al fine di presentare offerte congiunte per appalti pubblici e creare nuove opportunità di mercato.

(21)

Spesso le autorità pubbliche non sfruttano appieno l’attuale ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato per sostenere l’economia sociale qualora il mercato da solo non sia in grado di consentire un accesso soddisfacente al mercato del lavoro e l’inclusione sociale, limitandosi a misure conformi alla soglia generale de minimis, senza ricorrere alla possibilità di istituire misure a norma del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (28) (regolamento generale di esenzione per categoria), ad esempio aiuti a finalità regionale, aiuti al finanziamento del rischio e aiuti all’assunzione di lavoratori svantaggiati. Per quanto concerne gli aiuti de minimis, questi sono attualmente limitati a 200 000 EUR in tre anni, ma le norme vigenti scadranno il 31 dicembre 2023 e sono in corso di revisione. Anche le norme dell’Unione che disciplinano i servizi di interesse economico generale offrono la possibilità di autorizzare aiuti di Stato, ma le autorità pubbliche spesso non utilizzano appieno queste opzioni, in particolare per i servizi sociali nell’ambito dell’inserimento lavorativo delle persone vulnerabili. È necessario che le autorità pubbliche esaminino in primo luogo se una misura si configura come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

(22)

Anche la politica fiscale può svolgere un ruolo importante per la promozione dell’economia sociale e per fare in modo che i soggetti dell’economia sociale possano permettersi di operare al fianco delle imprese tradizionali, creando un contesto imprenditoriale più equo e contribuendo al contempo all’inclusione sociale e a un maggiore accesso all’occupazione. Alcuni Stati membri hanno istituito un quadro fiscale che incoraggia lo sviluppo del settore, comprendente incentivi fiscali adeguati ai bisogni dell’economia sociale, riconoscendone al contempo la diversità e prevenendone la frammentazione. In vari Stati membri persistono ostacoli amministrativi per quanto riguarda le donazioni transfrontaliere tra Stati membri per fini di pubblica utilità. Incentivi fiscali ben strutturati per le donazioni ai soggetti dell’economia sociale di pubblica utilità possono incentivarne il finanziamento, anche oltre le frontiere dell’Unione, in conformità del principio di non discriminazione del trattato. Si ricorda inoltre che determinati beni e servizi, spesso forniti da soggetti dell’economia sociale, possono beneficiare di un’aliquota IVA ridotta conformemente all’articolo 98 e all’allegato III della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (29).

(23)

I processi di gestione e di misurazione dell’impatto sociale sono particolarmente importanti per i soggetti dell’economia sociale, poiché consentono loro di comprendere e comunicare l’impatto che esercitano e di accedere ai finanziamenti basati su tale criterio. La misurazione dell’impatto sociale prevede l’utilizzo di metriche e strumenti per misurare l’impatto sociale di un intervento o di un’iniziativa particolare. La gestione dell’impatto sociale prevede la creazione di sistemi, processi e capacità di cui un’organizzazione ha bisogno per gestire e aumentare in maniera attiva il suo impatto. L’ampia gamma di quadri e strumenti disponibili può però rivelarsi un problema, in particolare per i soggetti con meno risorse. Il monitoraggio dei risultati sociali degli investimenti pubblici consente il controllo pubblico, può sostenere la motivazione alla base dell’utilizzo del denaro dei contribuenti a favore di soggetti o attività dell’economia sociale e può aiutare a prevenire le dichiarazioni di impatto esagerate o false. A tale fine potrebbero rivelarsi utili approcci di gestione e misurazione dell’impatto sociale che godono di buona considerazione, sono proporzionati e si adattano alle esigenze dei singoli soggetti dell’economia sociale. Questi approcci potrebbero basarsi su metodi e indicatori standard, oltre che su fattori come le dimensioni, la fase di sviluppo e la diversità dei soggetti. Collegare le metodologie di misurazione e gestione dell’impatto sociale agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite può fornire un quadro utile per dimostrare l’impatto.

(24)

Nell’Unione, durante lo scorso decennio, la visibilità e il riconoscimento dell’economia sociale a livello nazionale e regionale sono migliorati. Tuttavia molti Stati membri non sfruttano ancora appieno il potenziale del settore. I diversi gradi di sviluppo dell’economia sociale permangono a causa della mancanza di coordinamento e di scambio tra Stati membri, pertanto esiste per gli Stati membri una chiara opportunità di trarre vantaggio dall’apprendimento e dalla condivisione delle migliori pratiche. Esiste inoltre una consapevolezza limitata tra il pubblico in merito all’economia sociale e ai contributi positivi che apporta. Ciò può compromettere lo sviluppo di politiche di sostegno e di opportunità di mercato per l’economia sociale. Disciplinare assicurando al contempo che la nuova legislazione soddisfi i bisogni dei soggetti dell’economia sociale può aumentare la sensibilizzazione in merito a tali soggetti e conferire loro maggiore legittimità, agevolandone l’accesso ai finanziamenti e ai mercati. Autorità pubbliche nazionali e portatori di interessi hanno messo in atto varie iniziative, ad esempio forme giuridiche, «etichettature» e statuti specifici (30) per l’economia sociale, nonché campagne di comunicazione su larga scala, per aumentare la comprensione e la visibilità dell’economia sociale. Altre riforme di successo hanno riguardato l’istituzione di unità ministeriali specifiche per l’economia sociale e il rafforzamento del dialogo tra portatori di interessi e autorità pubbliche. L’aumento della visibilità dell’economia sociale è fondamentale per riconoscerne appieno l’impatto positivo sulla società, così come messo in risalto nel piano d’azione per l’economia sociale con l’istituzione di un portale per l’economia sociale.

(25)

Disporre di statistiche e dati accurati è essenziale per il miglioramento della comprensione dei modelli imprenditoriali dell’economia sociale e l’adozione di decisioni sulle politiche comprovate da dati concreti. Sussiste tuttavia una carenza di dati affidabili sull’economia sociale, anche in relazione al suo valore aggiunto economico e alle prestazioni. I dati esistenti sono spesso incompleti e difficili da confrontare. Ad esempio solo alcuni Stati membri hanno ampliato i loro sistemi contabili nazionali per raccogliere dati supplementari (come i conti satellite) sull’economia sociale, nonostante il sostegno finanziario disponibile a titolo del bilancio dell’Unione. L’economia sociale solitamente non è compresa nelle statistiche strutturali sulle imprese, ad esempio quando le statistiche sono elaborate sulla base di dati economici generati da imprese a scopo di lucro, e i soggetti dell’economia sociale tradizionali sono inclusi solamente in categorie residuali. Se fossero rese disponibili statistiche essenziali sulle dimensioni, la forza lavoro, lo sviluppo e le sfide dell’economia sociale, le strategie e le misure attuate sarebbero più efficienti e adeguate alle diverse situazioni del settore.

(26)

Più in generale, la promozione dell’economia sociale può assumere un’importanza cruciale per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

OBIETTIVO

1.

Aderendo ai principi del pilastro, la presente raccomandazione mira a promuovere l’accesso al mercato del lavoro e l’inclusione sociale orientando gli Stati membri nella promozione di una strategia e di quadri giuridici favorevoli all’economia sociale e di misure che ne agevolino lo sviluppo.

Per conseguire tali obiettivi si raccomanda agli Stati membri, in linea con le competenze nazionali e tenendo conto delle circostanze nazionali, di collaborare con i portatori di interessi al fine di riconoscere e sostenere i contributi dell'economia sociale e di usarli come base di progressi futuri.

2.

Promuovendo l’economia sociale, la presente raccomandazione sostiene il conseguimento dei tre obiettivi principali dell’Unione a favore dell’occupazione, delle competenze e della riduzione della povertà entro il 2030, in linea con il piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti sociali.

3.

La promozione dell’economia sociale stimola inoltre uno sviluppo industriale e socioeconomico equo e sostenibile. Contribuisce al Green Deal europeo, alla democrazia economica, allo sviluppo sostenibile, alla partecipazione attiva dei cittadini e al miglioramento della coesione sociale e territoriale tra gli Stati membri.

DEFINIZIONI

4.

Ai fini della presente raccomandazione si applicano le definizioni seguenti, tenendo conto dei quadri giuridici esistenti degli Stati membri:

a)

«economia sociale»: un insieme di soggetti di diritto privato che forniscono beni e servizi ai propri membri o alla società, tra cui rientrano forme organizzative quali cooperative, società mutualistiche, associazioni (anche di beneficenza), fondazioni o imprese sociali e altre forme giuridiche, che operano in conformità dei principi e delle caratteristiche seguenti:

i)

il primato delle persone, nonché del fine sociale o ambientale, rispetto al profitto;

ii)

il reinvestimento della totalità o della maggior parte degli utili e delle eccedenze per perseguire le proprie finalità sociali o ambientali e svolgere attività nell'interesse dei loro membri/ utenti («interesse collettivo») o della società in generale («interesse generale»); e

iii)

la governance democratica o partecipativa;

b)

«impresa sociale»: soggetto di diritto privato che fornisce beni e servizi per il mercato in modo imprenditoriale e in conformità dei principi e delle caratteristiche dell'economia sociale, motivando la propria attività commerciale con obiettivi sociali o ambientali. Le imprese sociali possono essere configurate in varie forme giuridiche;

c)

«innovazione sociale»: un'attività con finalità e mezzi sociali, in particolare un'attività relativa allo sviluppo e all'attuazione di nuove idee riguardanti prodotti, servizi, pratiche e modelli, che risponde a esigenze sociali e, contemporaneamente, crea nuovi rapporti o collaborazioni sociali tra pubblico, società civile o organizzazioni private, fornendo un beneficio alla società e promuovendone la capacità di agire, secondo la definizione del regolamento (UE) 2021/1057. L'innovazione sociale è spesso trainata dall'economia sociale.

PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO E DELL'INCLUSIONE SOCIALE MEDIANTE L'ECONOMIA SOCIALE

Accesso al mercato del lavoro

5.

Si raccomanda agli Stati membri di riconoscere e sostenere il valore aggiunto specifico dell’economia sociale agevolando l’accesso al mercato del lavoro e promuovendo posti di lavoro di qualità per tutti, migliorando al contempo l’equità delle condizioni di lavoro, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, l’uguaglianza e la non discriminazione. Ciò dovrebbe avvenire nell’ambito di una crescita inclusiva, come messo in evidenza negli orientamenti 2022 per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione, e in funzione delle rispettive circostanze nazionali, in particolare:

a)

istituendo o incoraggiando iniziative di partenariato che coinvolgono soggetti dell'economia sociale nell'elaborazione e nell'attuazione di politiche attive del mercato del lavoro;

b)

facendo in modo che le autorità pubbliche sostengano adeguatamente i soggetti dell'economia sociale al fine di integrare meglio nel mercato del lavoro le donne, nonché i gruppi svantaggiati e altri gruppi sottorappresentati (come i disoccupati di lungo periodo, le persone affette da malattie fisiche o mentali, gli inattivi, le persone scarsamente qualificate, con disabilità e provenienti da un contesto migratorio o appartenenti a minoranze razziali o etniche (come i Rom), i lavoratori giovani e anziani) mediante:

i)

il riconoscimento dell'esperienza lavorativa acquisita in soggetti dell'economia sociale, comprese le imprese sociali di inserimento lavorativo, che offrono occupazione e sostegno su misura a tali gruppi;

ii)

iniziative per aiutare tali gruppi di persone a prepararsi all'occupazione mediante esperienze lavorative presso imprese sociali finalizzate alla loro integrazione nel mercato del lavoro aperto;

c)

sostenendo progetti di collaborazione tra servizi pubblici per l'impiego, autorità locali, soggetti dell'economia sociale, erogatori di istruzione e formazione e imprese tradizionali per offrire un orientamento professionale su misura e opportunità di apprendimento e formazione ai NEET. Tali opportunità possono comprendere apprendistati, programmi di immersione professionale, affiancamento personale e incontri con modelli di riferimento e possono essere finalizzate ad agevolare l'integrazione nel mercato del lavoro in linea con la garanzia per i giovani rafforzata;

d)

promuovendo l'imprenditoria nell'economia sociale, compreso tramite le start-up, come mezzo per favorire il lavoro autonomo e altre forme di occupazione, sviluppare localmente l'attività economica e affrontare le sfide sociali tramite modelli imprenditoriali innovativi e inclusivi; a tale fine, gli Stati membri possono ad esempio:

i)

fare in modo che gli imprenditori dell'economia sociale abbiano accesso alla protezione sociale;

ii)

considerare l'introduzione di incentivi per l'assunzione di nuovi lavoratori dipendenti;

iii)

individuare, valutare e affrontare i possibili svantaggi od ostacoli amministrativi all'avvio di un'impresa sociale;

iv)

promuovere la cultura delle start-up all'interno dell'economia sociale, lo sviluppo delle competenze per le start-up e la creazione di condizioni quadro favorevoli alle start-up, nonché l'inclusione di modelli dell'economia sociale quale strumento pertinente nelle politiche in materia di start-up;

e)

elaborando politiche e adottando misure che promuovano e integrino la parità di genere nell'economia sociale, ad esempio:

i)

contestando le norme sociali e gli stereotipi discriminatori sulle competenze di uomini e donne e opponendosi alla sottovalutazione del lavoro delle donne;

ii)

fornendo sostegno su misura per rafforzare la posizione delle donne riducendo il divario di genere occupazionale, garantendo parità di leadership nonché parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore;

iii)

fornendo accesso ai programmi di affiancamento e tutoraggio per le donne che mirano a diventare leader e imprenditrici dell'economia sociale;

f)

assicurando un quadro favorevole ai trasferimenti di imprese ai lavoratori dipendenti per costituire cooperative di lavoratori e altre forme giuridiche pertinenti dell'economia sociale ed evitare la perdita di posti di lavoro e salvaguardare l'attività economica, fornendo nel contempo servizi di accompagnamento e informazioni sui probabili costi e benefici dei trasferimenti di imprese ai lavoratori dipendenti;

g)

collaborando con i soggetti dell'economia sociale per consentire a più persone con disabilità di accedere al mercato del lavoro, ad esempio sviluppando tecnologie assistive;

h)

promuovendo il dialogo sociale nell'economia sociale per assicurare condizioni di lavoro eque, tra cui salari equi, rispettando l'autonomia delle parti sociali;

i)

riconoscendo le pratiche democratiche specifiche sviluppate all'interno dei soggetti dell'economia sociale.

Inclusione sociale

6.

Tenendo conto dei diversi contesti nazionali, si raccomanda agli Stati membri di riconoscere e sostenere il ruolo dell’economia sociale nella fornitura di servizi sociali, servizi di assistenza e abitazioni accessibili e di alta qualità, tenendo conto anche dei gruppi svantaggiati, in stretta cooperazione con i servizi sociali a disposizione del pubblico. Ciò potrebbe ad esempio comprendere:

a)

la collaborazione con soggetti dell'economia sociale, nell'ambito dei rispettivi settori di intervento, per l'istituzione e la fornitura di servizi di interesse generale;

b)

il coinvolgimento di soggetti dell'economia sociale nella concezione e nell'erogazione di servizi di assistenza e sociali incentrati sulla persona, anche per gli anziani, come messo in evidenza dalla strategia europea per l'assistenza;

c)

la cooperazione con soggetti dell'economia sociale per la concezione e l'erogazione di assistenza e sostegno a favore di minori e giovani, tra cui i minori appartenenti a gruppi svantaggiati, in conformità della garanzia europea per l'infanzia istituita con la raccomandazione (UE) 2021/1004 del Consiglio (31) e alla strategia dell'UE sui diritti dei minori (32).

Competenze

7.

Si raccomanda agli Stati membri di sostenere lo sviluppo di formazione e competenze per l’economia sociale, in particolare:

a)

attingendo ad analisi del fabbisogno di competenze che tengano traccia dei bisogni dell'economia e del mercato del lavoro tradizionale per comprendere come l'economia sociale può contribuire all'offerta di forza lavoro qualificata e ridurre le carenze di manodopera;

b)

agevolando l'istruzione, la formazione e le competenze nell'economia sociale:

i)

attuando scambi di apprendimento tra soggetti dell'economia sociale, organismi di formazione e imprese tradizionali, allo scopo di migliorare le competenze gestionali, imprenditoriali e inerenti al lavoro (anche nell'ambito dell'economia circolare, della riparazione e del digitale) necessarie alle transizioni verde e digitale;

ii)

riqualificando e migliorando le competenze dei destinatari dell'apprendimento permanente, tra cui le donne e i gruppi svantaggiati, e aiutandoli nella transizione al mercato del lavoro aperto in linea con l'approccio europeo alle microcredenziali per l'apprendimento permanente e l'occupabilità e altre misure in linea con le specificità nazionali;

iii)

includendo la formazione sull'economia sociale, o da essa fornita, nell'elenco delle attività di formazione ammissibili ai fini dei conti individuali di apprendimento (33), se del caso, e di altre iniziative esistenti a livello nazionale;

iv)

incoraggiando opportunità di formazione per i lavoratori ai fini di una potenziale carriera nell'economia sociale, ad esempio attraverso programmi di consulenza e formazione su misura basati sui principi dell'educazione allo sviluppo sostenibile;

c)

mettendo a punto programmi di apprendistato specifici nell'ambito dell'economia sociale a sostegno dei giovani, in particolare dei NEET, per migliorarne le competenze e prepararli al mercato del lavoro e per consentire all'economia sociale di sviluppare talenti nel settore in linea con il quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità;

d)

favorendo l'inclusione delle competenze in tema di economia e imprenditoria sociale nell'istruzione e nella formazione a tutti i livelli, in particolare nei corsi dedicati all'imprenditoria e all'amministrazione aziendale, ad esempio promuovendo soggetti dell'economia sociale guidati da studenti, comprese le cooperative di studenti, come opportunità di apprendimento e dando accesso a programmi di affiancamento e tutoraggio per soggetti dell'economia sociale e imprenditori sociali;

e)

realizzando centri di competenza nazionali per la formazione sull'economia sociale e partecipando a iniziative transnazionali che agevolino l'accesso dell'economia sociale a programmi di istruzione e formazione specializzati, ad esempio in collaborazione con erogatori di istruzione e formazione professionale operanti nell'ambito di organismi affermati come i centri di eccellenza professionale di cui alla raccomandazione del Consiglio del 24 novembre 2020, relativa all'istruzione e formazione professionale per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza (34).

Innovazione sociale e sviluppo economico sostenibile

8.

Si raccomanda agli Stati membri di rafforzare il ruolo di sostegno svolto dai soggetti dell’economia sociale nella promozione dell’innovazione sociale, di settori chiave dello sviluppo locale e dell’occupazione. Questo obiettivo può essere raggiunto:

a)

promuovendo un ecosistema favorevole all'innovazione sociale e legata al territorio, agevolando le iniziative di cooperazione e partenariato tra soggetti dell'economia sociale e circolare, imprese tradizionali, soggetti erogatori di finanziamenti, amministrazioni pubbliche locali e altri portatori di interessi, ad esempio:

i)

istituendo o incentivando centri per l'innovazione sociale o cluster di innovazione sociale ed ecologica concepiti per soddisfare esigenze locali e collaudare soluzioni congiunte;

ii)

coinvolgendo soggetti dell'economia sociale nello sviluppo locale di tipo partecipativo, anche utilizzando gli strumenti di finanziamento dell'Unione disponibili;

iii)

collaborando con centri di competenza nazionali e regionali per l'innovazione sociale per realizzare reti, incentivare capacità e sinergie, mettere in evidenza le efficienze e sviluppare strumenti e metodi essenziali per stimolare l'innovazione sociale;

b)

facendo in modo che le politiche relative all'economia sociale siano connesse alle politiche industriali e alla transizione verso un'economia digitale, climaticamente neutra e circolare, ad esempio creando collegamenti in rete tra i centri per l'innovazione tecnologica e sociale, e promuovendo l'economia sociale come mezzo per rafforzare l'equità e l'accettazione delle transizioni da parte del pubblico, tenuto conto del suo orientamento verso gli obiettivi sociali e del fatto che l'economia sociale è radicata nelle comunità locali;

c)

adattando i quadri normativi al fine di sostenere i soggetti dell'economia sociale coinvolti nell'economia circolare, ad esempio garantendo i giusti incentivi affinché le imprese donino a soggetti dell'economia sociale beni invenduti o restituiti per ripararli e riutilizzarli, invece di distruggerli, e le persone fisiche donino beni di seconda mano; facendo sì che soggetti dell'economia sociale abbiano accesso al flusso dei rifiuti, coinvolgendoli nelle strategie di prevenzione dei rifiuti e autorizzando o incoraggiando i banchi alimentari a raccogliere le eccedenze alimentari;

d)

promuovendo lo sviluppo locale e la coesione territoriale attraverso iniziative ed ecosistemi dell'economia sociale sul territorio, ad esempio comunità energetiche, soluzioni di mobilità condivisa, cooperative di piattaforme digitali, fornitura di assistenza, alloggi sociali ed economicamente accessibili, cooperative agricole e catene alimentari brevi e mercati locali, per dare ai cittadini accesso a prodotti e servizi locali;

e)

incrementando l'accesso dei soggetti dell'economia sociale a strumenti digitali e nuove tecnologie, come open source, tecnologia blockchain e a registro distribuito, big data o intelligenza artificiale e incoraggiando le autorità pubbliche a sostenere lo sviluppo di software open source in cooperazione con l'economia sociale e altri portatori di interessi pertinenti;

f)

promuovendo l'inclusione dei soggetti dell'economia sociale nello sviluppo locale e regionale attraverso la loro integrazione negli ecosistemi esistenti di sostegno alle imprese e all'innovazione.

SVILUPPO DI QUADRI FAVOREVOLI ALL'ECONOMIA SOCIALE

9.

Si raccomanda agli Stati membri di sviluppare quadri strategici e normativi che favoriscano e sostengano l’economia sociale. A tale fine, gli Stati membri sono invitati a elaborare e attuare strategie complete che riconoscano e stimolino l’economia sociale o ad adattare strategie esistenti o altre iniziative strategiche, in linea con la presente raccomandazione, il piano d’azione dell’Unione per l’economia sociale e altri orientamenti strategici dell’Unione.

10.

Si raccomanda agli Stati membri di dare attuazione a meccanismi di consultazione e dialogo tra autorità pubbliche e organizzazioni che rappresentano l’economia sociale, ad esempio formando gruppi di alto livello e sostenendo la nascita e lo sviluppo di reti rappresentative dell’economia sociale.

11.

Nell’ambito delle strategie o di altre iniziative strategiche di cui al punto 9 gli Stati membri dovrebbero affermare i principi fondamentali, le caratteristiche e l’ambito d’azione dei soggetti dell’economia sociale e riconoscere loro la possibilità di assumere forme e statuti giuridici diversi, peculiari di legislazioni e pratiche diverse a livello nazionale, regionale e locale. In tale contesto si raccomanda agli Stati membri di rafforzare la cooperazione con le autorità regionali e locali nello sviluppo dell’economia sociale.

12.

Si raccomanda agli Stati membri di investire nello sviluppo delle conoscenze in tema di economia sociale da parte di autorità e funzionari pubblici mediante programmi di formazione e iniziative di rafforzamento delle capacità transnazionali o interregionali, tra cui iniziative nell’ambito del programma Interreg Europe istituito dal regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio (35). Le iniziative dovrebbero essere incentrate sull’apprendimento tra pari e la condivisione delle migliori pratiche, ponendo particolare attenzione alla promozione della collaborazione tra autorità regionali e locali e portatori di interessi dell’economia sociale. La Commissione sosterrà tali attività come descritto al punto 23, lettera a), punto iii), della presente raccomandazione.

13.

Si raccomanda agli Stati membri, se del caso, di rafforzare il posto dell’economia sociale nelle proprie politiche in materia di sviluppo e cooperazione internazionali nonché di potenziare il loro sostegno ai soggetti dell’economia sociale nei paesi in via di sviluppo.

Accesso a finanziamenti pubblici e privati

14.

Si raccomanda agli Stati membri di creare un contesto favorevole alla finanza sociale a livello nazionale, regionale e locale, in particolare:

a)

eseguendo la mappatura delle strutture di finanziamento dei soggetti dell'economia sociale, degli intermediari finanziari e delle organizzazioni di sostegno e valutando i loro bisogni e l'efficacia dei regimi di sostegno esistenti;

b)

agevolando l'accesso dei soggetti dell'economia sociale, nella fase opportuna del loro sviluppo, a finanziamenti commisurati ai loro bisogni, compresi sovvenzioni e altri sussidi, finanziamenti equity o quasi equity nelle fasi di costituzione e di avviamento, oppure credito, finanziamenti equity o quasi equity o finanziamento mezzanino nella fase di espansione, e abbiano inoltre accesso a regimi di finanziamento innovativi, come partenariati pubblico-privato, piattaforme di finanziamento collettivo e combinazioni di tipi diversi di strumenti finanziari o di sovvenzioni e strumenti finanziari;

c)

promuovendo l'accesso degli investitori al dettaglio a modelli imprenditoriali, settori, prodotti e servizi sostenibili, rientranti nell'economia sociale o da essa supportati;

d)

valutando i criteri di accesso ai programmi di finanziamento pubblico, compresi quelli indirizzati alle imprese tradizionali, per evitare ostacoli indebiti ai soggetti dell'economia sociale;

e)

mobilizzando il finanziamento privato rendendo disponibili sistemi di garanzia pubblici, conformemente alle norme sugli aiuti di Stato, laddove necessario, per incoraggiare i finanziatori specializzati e tradizionali a finanziare soggetti dell'economia sociale;

f)

sensibilizzando in merito alle caratteristiche e ai bisogni specifici dei soggetti dell'economia sociale per migliorare la capacità dei finanziatori privati tradizionali di offrire un sostegno finanziario su misura;

g)

agevolando l'accesso allo sviluppo imprenditoriale e il sostegno alla preparazione agli investimenti a favore dei soggetti dell'economia sociale nel corso di tutto il loro ciclo di vita, ad esempio mediante programmi di sensibilizzazione degli incubatori di imprese tradizionali, degli acceleratori e di altre organizzazioni di sostegno per estendere tale sostegno ai soggetti dell'economia sociale, comprese le opportunità di rafforzamento delle capacità dei dirigenti di soggetti dell'economia sociale;

h)

offrendo sostegno finanziario apposito e rafforzamento delle capacità per agevolare i trasferimenti di imprese ai lavoratori tramite cooperative e altre forme pertinenti di economia sociale, fornendo loro nel contempo servizi di accompagnamento e informazioni sui potenziali costi e benefici;

i)

offrendo regimi che aumentino la disponibilità dei finanziamenti per i soggetti dell'economia sociale, ad esempio offrendo ai singoli risparmiatori o ai lavoratori dipendenti che partecipano a piani pensionistici o di risparmio finanziati dal datore di lavoro la possibilità di scegliere un piano di risparmio che investa una parte dei loro risparmi in un'impresa sociale;

j)

sfruttando al meglio i finanziamenti messi a disposizione dai fondi della politica di coesione, compreso il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), nonché a titolo del comparto degli Stati membri di InvestEU, dal dispositivo per la ripresa e la resilienza e da altre risorse internazionali, nazionali e regionali, attuando misure e iniziative concepite appositamente per i soggetti dell'economia sociale;

k)

usando i servizi di consulenza sugli strumenti finanziari in regime di gestione concorrente della piattaforma fi-compass per sviluppare strumenti finanziari rimborsabili nell'ambito dei fondi della politica di coesione.

Accesso ai mercati e appalti pubblici

15.

Si raccomanda agli Stati membri di incoraggiare le proprie amministrazioni aggiudicatrici ad acquistare beni e servizi in modo strategico, di perseguire gli obiettivi sociali, anche tenendo conto dell’innovazione sociale e degli obiettivi ambientali. A tale fine, sono invitati a sfruttare appieno gli strumenti messi a disposizione dalla normativa dell’Unione in materia di appalti pubblici, compresi quelli per l’organizzazione di determinati servizi, noti come servizi alla persona e come servizi di interesse generale, attraverso un regime specifico ispirato al principio di solidarietà. Promuovere l’adozione di soluzioni innovative e socialmente responsabili nell’ambito degli appalti pubblici può comportare il ricorso a tipi diversi di strumenti strategici, tra cui:

a)

adozione di orientamenti strategici e strategie di appalto, comprendenti possibili obiettivi ufficiali, sostenuti dalla leadership che prevedano un'assunzione di impegno che spazi dal livello politico fino ai decisori e ai responsabili della gestione del bilancio;

b)

fornitura di orientamenti ai livelli amministrativi adeguati per agevolare l'accesso agli appalti pubblici da parte dei soggetti dell'economia sociale;

c)

sensibilizzazione di amministrazioni aggiudicatrici e imprese in merito al valore aggiunto degli appalti pubblici socialmente responsabili e messa a disposizione di amministrazioni aggiudicatrici e soggetti dell'economia sociale di competenze e conoscenze tecniche;

d)

invito alle amministrazioni aggiudicatrici a fare riferimento nel fascicolo di gara agli obblighi specifici (36) imposti dal diritto sociale e del lavoro e dai contratti collettivi, come pure ai criteri sociali e ambientali, applicabili agli appalti, a chiedere agli offerenti di confermare la conformità e ad adottare misure di monitoraggio;

e)

incoraggiamento di un dialogo strutturato, trasparente e non discriminatorio con i portatori di interessi dell'economia sociale e di altre aree al fine di elaborare una strategia per appalti pubblici socialmente responsabili.

16.

Si raccomanda inoltre agli Stati membri di incoraggiare le proprie amministrazioni aggiudicatrici a utilizzare meglio le disposizioni flessibili del quadro giuridico vigente dell’Unione al fine di aiutare i soggetti dell’economia sociale ad accedere al mercato, ad esempio:

a)

promuovendo il dialogo con il mercato, in particolare svolgendo consultazioni preliminari trasparenti e inclusive con una serie mirata di possibili fornitori;

b)

riservando contratti alle imprese sociali di inserimento lavorativo o agli operatori che impiegano persone con disabilità o lavoratori svantaggiati pari almeno al 30 % della loro forza lavoro in conformità dell'articolo 24 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (37), agli articoli 20 e 77 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (38) e agli articoli 38 e 94 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (39);

c)

stabilendo criteri di selezione inclusivi e proporzionati per consentire alle imprese sociali innovative e di piccole dimensioni di partecipare agli appalti;

d)

abbandonando la logica dell'offerta più bassa applicando criteri di aggiudicazione sociali conformi alla regola dell'«offerta economicamente più vantaggiosa» e clausole contrattuali sociali e stabilendo requisiti prestazionali o funzionali nelle diverse fasi delle procedure di appalto, anche nelle specifiche tecniche;

e)

suddividendo gli appalti in lotti in conformità dell'articolo 46 della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 65 della direttiva 2014/25/UE, anche al fine di agevolare la collaborazione tra imprese tradizionali e soggetti dell'economia sociale, e ricorrendo a regimi semplificati, in particolare per i servizi sociali e di altro tipo specifico, per rendere il processo più accessibile ai soggetti dell'economia sociale;

f)

richiedendo determinate etichettature nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni di esecuzione dell'appalto, quando intendano acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche sociali o ambientali, in conformità dell'articolo 43 della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 61 della direttiva 2014/25/UE.

17.

Per aiutare i soggetti dell’economia sociale ad ampliare la loro portata, si raccomanda agli Stati membri di incentivare la cooperazione tra i soggetti dell’economia sociale e le imprese tradizionali, in particolare:

a)

sensibilizzando in merito al valore aggiunto sociale attraverso la promozione di migliori pratiche che incoraggino le imprese tradizionali a coinvolgere le imprese sociali nella loro domanda a lungo termine e nelle loro catene del valore e i consumatori ad acquistare beni o servizi prodotti da soggetti dell'economia sociale, partecipando così al movimento degli «acquisti sociali»;

b)

aumentando l'erogazione di servizi di tutoraggio, incontro e agevolazione per aiutare i soggetti dell'economia sociale a sviluppare partenariati a lungo termine con la comunità imprenditoriale nel suo complesso;

c)

promuovendo e sostenendo i lavoratori dipendenti delle imprese sociali di inserimento lavorativo affinché collaborino con le imprese tradizionali per acquisire esperienza nell'ambito del mercato del lavoro aperto;

d)

aiutando soggetti e imprenditori dell'economia sociale a sfruttare al meglio le nuove tecnologie per accedere ai mercati privati attraverso piattaforme online basate sull'economia sociale, spazi collaborativi e beni comuni digitali.

Aiuti di Stato

18.

Ogniqualvolta una misura di sostegno all’economia sociale prevista costituisce aiuto di Stato, si raccomanda agli Stati membri di sfruttare al meglio, nel rispetto delle norme applicabili, l’ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato per sostenere l’economia sociale, come previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014, dalle norme sui servizi di interesse economico generale e dalla norma de minimis:

a)

applicando il regolamento (UE) n. 651/2014, in particolare:

i)

considerando gli aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese (PMI), ad esempio per l'acquisto di beni nell'infrastruttura sociale in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, e incoraggiando il ricorso agli aiuti a finalità regionale agli investimenti a favore delle zone assistite in conformità dell'articolo 14 di tale regolamento;

ii)

usando al meglio le disposizioni che consentono aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI in conformità degli articoli 21 e 21 bis del regolamento (UE) n. 651/2014, ad esempio istituendo fondi di investimento con la partecipazione di investitori privati per sostenere in modo specifico le imprese sociali, anche prendendo in esame la possibilità di concedere incentivi fiscali agli investitori privati indipendenti costituiti da persone fisiche che finanziano direttamente o indirettamente i rischi delle imprese ammissibili;

iii)

considerando gli aiuti all'avviamento che consentono alle imprese piccole, giovani e non quotate di ricevere diversi strumenti di aiuto come prestiti a tasso ridotto, garanzie agevolate o sovvenzioni in conformità dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 651/2014;

iv)

investendo nelle persone attraverso l'adozione di regimi di aiuto per il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati in conformità degli articoli 32 e 35 del regolamento (UE) n. 651/2014;

v)

agevolando la piena inclusione dei lavoratori con disabilità in qualsiasi tipo di impresa con il sostegno di sovvenzioni specifiche, comprendenti integrazioni salariali, alle imprese in conformità degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) n. 651/2014;

vi)

sostenendo la costruzione o l'ammodernamento di infrastrutture locali, che possono comprendere infrastrutture sociali locali, concedendo aiuti per coprire la differenza tra i costi dell'investimento e il risultato operativo dell'investimento in conformità dell'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014;

vii)

prendendo in considerazione gli aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione per tutti i tipi di imprese, compresi i soggetti dell'economia sociale e le start-up, al fine di sviluppare tecnologie, nonché gli aiuti a imprese innovative più grandi affinché collaborino con i soggetti dell'economia sociale, se sono PMI, in conformità dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 651/2014;

viii)

sostenendo l'esito positivo delle transizioni verde e digitale tramite il ricorso alle possibilità disponibili in conformità degli articoli da 25 a 28 e dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 651/2014;

b)

in conformità delle norme applicabili agli aiuti di Stato, esaminando quali servizi forniti da soggetti dell'economia sociale possano essere definiti servizi di interesse economico generale e come tali finanziati, ad esempio nel settore dell'inserimento lavorativo di persone vulnerabili, dell'edilizia sociale o dei servizi di assistenza sanitaria e sociale, come la custodia dei bambini e l'assistenza agli anziani o alle persone con disabilità; in alcune circostanze la compensazione per i servizi che soddisfano bisogni sociali può addirittura essere esente dall'obbligo di notifica, indipendentemente dall'importo della compensazione ricevuta, a norma della decisione 2012/21/UE della Commissione (40);

c)

sfruttando le possibilità a disposizione per concedere in modo trasparente aiuti de minimis, tenendo conto del fatto che la soglia per i soggetti incaricati di servizi di interesse economico generale è più elevata.

Fiscalità

19.

Fatte salve le norme sugli aiuti di Stato, si raccomanda agli Stati membri di considerare misure al fine di:

a)

fare in modo che i sistemi fiscali non ostacolino lo sviluppo dell'economia sociale e di valutare se ne incoraggiano sufficientemente lo sviluppo;

b)

elaborare incentivi fiscali per l'economia sociale, se non già concessi, in linea con gli obiettivi di politica sociale e le pratiche attuali degli Stati membri e in conformità con il diritto dell'Unione, che possono comprendere:

i)

esenzioni dalle imposte societarie sugli utili non distribuiti dai soggetti dell'economia sociale;

ii)

incentivi riguardanti le imposte sul reddito quali detrazioni o crediti di imposta concessi a donatori privati o istituzionali o un meccanismo di designazione in conformità del quale i contribuenti possono indicare alla propria amministrazione fiscale la percentuale prestabilita dell'imposta dovuta da destinare a organismi di pubblica utilità;

iii)

esenzioni fiscali applicabili ai sussidi di disoccupazione ricevuti come pagamento forfettario per agevolare trasferimenti di imprese a cooperative di lavoratori;

c)

rivedere gli oneri di adempimento fiscale per i soggetti dell'economia sociale e, laddove possibile, ridurli;

d)

agevolare gli adempimenti pratici a fini fiscali relativi alle donazioni transnazionali di pubblica utilità, ad esempio realizzando un modulo standardizzato ad uso del soggetto destinatario della donazione stabilito in un altro Stato membro nel quale siano indicati il destinatario, il donatore e l'ammontare della donazione;

e)

fare in modo che i soggetti dell'economia sociale non siano usati a fini di evasione fiscale, elusione fiscale, pianificazione fiscale aggressiva o riciclaggio di denaro, assicurando al contempo che le relative procedure amministrative siano efficienti e proporzionate.

Gestione e misurazione dell'impatto sociale

20.

In linea con le iniziative della Commissione di cui al punto 23, lettera a), punto v), si raccomanda agli Stati membri, in cooperazione con i soggetti dell’economia sociale e le organizzazioni rappresentative, di sostenere l’adozione di pratiche per la gestione e la misurazione dell’impatto, in particolare:

a)

integrando pratiche e metodi per la gestione e la misurazione dell'impatto all'interno di quadri e programmi strategici nazionali relativi all'economia sociale;

b)

offrendo sostegno su misura basato sulle buone pratiche per aiutare i soggetti dell'economia sociale ad adottare metodi semplici e pratici per la gestione e la misurazione dell'impatto, che ne migliorino i risultati, ne dimostrino l'impatto sociale e ne agevolino l'accesso a finanziamenti basati sull'impatto sociale;

c)

incoraggiando i soggetti dell'economia sociale a misurare il loro impatto attraverso lo sviluppo delle capacità grazie a finanziamenti appositi ed efficienti in termini di costi e a usare parte del denaro pubblico ricevuto (sovvenzioni o contratti) per misurare il loro impatto sociale.

Visibilità e riconoscimento

21.

Si raccomanda agli Stati membri di fare opera di sensibilizzazione sull’economia sociale e su come questa contribuisce al conseguimento di obiettivi sociali e ambientali, in particolare:

a)

considerando la possibilità di istituire o adattare forme giuridiche, statuti giuridici, etichettature o regimi di certificazione specifici per l'economia sociale, sulla base della valutazione del loro valore aggiunto potenziale e considerando la possibilità del riconoscimento reciproco volontario di etichettature e certificazioni usate in altri Stati membri. Con queste valutazioni occorrerebbe verificare fino a che punto gli elementi valutati possano migliorare la comprensione dell'economia sociale e sostenerne lo sviluppo con la possibilità di ottenere vantaggi specifici (ad esempio flessibilità in specifiche procedure di appalto). La Commissione sosterrà tali attività come descritto al punto 23, lettera a), punto vi);

b)

sostenendo campagne di comunicazione ed eventi di sensibilizzazione sull'economia sociale, anche per le giovani generazioni, in collaborazione con i livelli dell'amministrazione pubblica pertinenti e con altre istituzioni (ad esempio università);

c)

diffondendo iniziative pilota di successo e buone pratiche di soggetti dell'economia sociale, promuovendo azioni per replicare e ampliare tali pratiche attraverso le reti dell'economia sociale e la comunicazione pubblica.

22.

Si raccomanda agli Stati membri di monitorare lo sviluppo e le prestazioni dell’economia sociale stimolando la ricerca e la raccolta di statistiche e di dati quantitativi e qualitativi in modo efficiente sotto il profilo dei costi, in particolare:

a)

sfruttando al massimo il sostegno messo a disposizione dalla Commissione per i) ampliare i sistemi di contabilità nazionali per raccogliere dati supplementari e comparabili (conti satellite) e ii) adattare indagini chiave sui nuclei familiari (ad esempio l'indagine sulle forze di lavoro e le indagini che confluiscono nelle EU-SILC) per raccogliere informazioni sulla partecipazione all'economia sociale, compresi dati disaggregati per sesso ed età (e se possibile con altre scomposizioni) allo scopo di comprendere l'impatto dell'economia sociale sulla creazione di occupazione;

b)

incoraggiando la collaborazione tra autorità pubbliche, organizzazioni di ricerca e l'economia sociale per l'elaborazione di statistiche, ampliando al contempo la gamma di fonti di informazione come registri, dati amministrativi, sondaggi e censimenti per raccogliere dati accurati;

c)

sostenendo la ricerca accademica e indipendente su argomenti riguardanti l'economia sociale, anche attraverso la collaborazione tra il mondo accademico, le autorità pubbliche e l'economia sociale.

SOSTEGNO DELL'UNIONE

23.

Il Consiglio accoglie con favore l’intenzione della Commissione di sostenere l’attuazione della presente raccomandazione collaborando con gli Stati membri allo sviluppo di quadri normativi e strategici a favore dell’economia sociale. In particolare:

a)

attuando le iniziative annunciate nel piano d'azione per l'economia sociale, che comprendono:

i)

il varo e il mantenimento del portale dell'UE per l'economia sociale, un chiaro punto di accesso per i portatori di interessi dell'economia sociale affinché trovino informazioni sui finanziamenti, le politiche, le reti/le piattaforme e le iniziative dell'Unione, compreso lo sviluppo delle capacità;

ii)

la pubblicazione di un'analisi sui quadri fiscali vigenti per l'economia sociale negli Stati membri, sul trattamento fiscale delle donazioni transfrontaliere per fini di pubblica utilità e sul principio di non discriminazione;

iii)

l'agevolazione di opportunità di apprendimento tra pari per i dipendenti pubblici su argomenti relativi all'economia sociale, con l'organizzazione di webinar e seminari. Tali eventi potrebbero basarsi su esercizi di mappatura e sulla raccolta e lo scambio di buone pratiche in relazione a diversi settori programmatici pertinenti all'economia sociale, per mettere in grado i partecipanti di condividere conoscenze e individuare strategie di successo o iniziative strategiche pertinenti. Questi eventi potrebbero inoltre rappresentare un'opportunità per scambi periodici di migliori pratiche e apprendimento tra pari tra coordinatori dell'economia sociale degli Stati membri;

iv)

la raccolta in modo mirato di prove qualitative e quantitative sul funzionamento e sulla struttura dell'economia sociale negli Stati membri, anche attraverso il sostegno alla ricerca in riferimento al programma di lavoro Orizzonte Europa per il 2023-2024 (41);

v)

il sostegno allo sviluppo della gestione e misurazione dell'impatto sociale mappando ed esaminando le pratiche esistenti e la misura in cui queste soddisfano i bisogni e le capacità dei soggetti dell'economia sociale, per migliorarne la comprensione e agevolarne l'adozione (42). Questa attività sarà svolta in stretta concertazione con i portatori di interessi e sarà finalizzata all'elaborazione di metodologie standard semplici affinché i soggetti dell'economia sociale possano valutare e dimostrare il loro impatto;

vi)

l'avvio di uno studio su etichette e sistemi nazionali di certificazione dell'economia sociale volto a mappare le iniziative in atto, individuando le buone pratiche e le caratteristiche e i criteri comuni e fornendo un approccio e un orientamento comuni agli Stati membri nell'ottica di un riconoscimento reciproco su base volontaria;

vii)

l'offerta agli Stati membri di sostegno tecnico per riforme finalizzate a potenziare l'economia sociale sia su base bilaterale sia multinazionale;

viii)

l'incremento della cooperazione internazionale nell'ambito dell'innovazione sociale attraverso il centro europeo di competenza per l'innovazione sociale, il concorso europeo per l'innovazione sociale e la futura rete di imprenditori e innovatori sociali sostenuti nell'ambito del programma per il mercato unico;

ix)

il sostegno all'attuazione congiunta del percorso di transizione dell'ecosistema industriale «prossimità ed economia sociale» (43) attraverso la raccolta di impegni dei portatori di interessi e agevolando la cooperazione tra i portatori di interessi dell'ecosistema sulle transizioni verde e digitale;

x)

il miglioramento costante dell'accesso ai finanziamenti per le imprese sociali e altri soggetti dell'economia sociale, ad esempio mediante i prodotti finanziari di cui al programma InvestEU;

xi)

l'uso di pratiche di appalto socialmente responsabili nell'ambito delle procedure di appalto della Commissione;

xii)

la gestione dell'accademia per la politica dell'imprenditorialità giovanile, che promuove l'imprenditorialità giovanile, inclusa l'imprenditoria femminile e quella sociale, collaborando con i responsabili delle politiche a livello nazionale e con le reti per l'imprenditorialità giovanile;

xiii)

lo svolgimento di uno studio che analizzi se gli elementi di prova disponibili giustificano un allentamento delle norme in materia di aiuti per l'accesso delle imprese sociali ai finanziamenti e per quanto riguarda gli aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, stabiliti dal regolamento (UE) n. 651/2014;

xiv)

l'analisi della situazione del piano dal punto di vista attuativo;

b)

monitorando e valutando l'attuazione della presente raccomandazione;

c)

preparando, sulla base delle relazioni degli Stati membri di cui al punto 27, una relazione di valutazione delle azioni intraprese in risposta alla presente raccomandazione, anche in stretta cooperazione con i pertinenti gruppi di esperti di economia sociale e imprese sociali della Commissione, da sottoporre all'esame del comitato per l'occupazione e del comitato per la protezione sociale.

ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

24.

Si raccomanda agli Stati membri, tenendo conto delle circostanze nazionali, di adottare o aggiornare le proprie strategie di economia sociale, o di integrare l’economia sociale nelle pertinenti strategie o altre iniziative strategiche, entro 24 mesi dall’adozione della presente raccomandazione.

25.

In linea con gli obiettivi della presente raccomandazione, si raccomanda agli Stati membri di riesaminare e migliorare, se del caso, i propri assetti amministrativi e istituzionali a tutti i livelli di governance, ad esempio considerando la possibilità di:

a)

istituire uno sportello unico per offrire sostegno in modo semplice e appropriato ai soggetti dell'economia sociale per questioni come l'accesso ai finanziamenti ed altro;

b)

istituire punti di contatto per l'economia sociale nazionali, locali o regionali che svolgano la funzione di ambasciatori dell'economia sociale e promuovano il settore, offrano sostegno tra pari, agevolino l'accesso ai finanziamenti nazionali e dell'Unione e agiscano come intermediari con le autorità nazionali e regionali che gestiscono i fondi dell'Unione;

c)

nominare coordinatori per l'economia sociale nelle istituzioni pubbliche nazionali. Tali coordinatori dovrebbero disporre di un mandato chiaro e di chiare responsabilità, nonché di risorse sufficienti a consentire il coordinamento e il monitoraggio efficaci della presente raccomandazione e ad assicurare la coerenza delle politiche tra le amministrazioni pubbliche e le istituzioni dell'Unione.

26.

Si raccomanda agli Stati membri di monitorare e valutare a livello nazionale le misure adottate per conseguire gli obiettivi stabiliti nella presente raccomandazione, anche mediante il dialogo regolare con le autorità regionali e locali e i soggetti dell’economia sociale o le organizzazioni rappresentative, al fine di informarli, fornire loro consulenza e accompagnarne la valutazione, il monitoraggio e l’attuazione delle strategie di economia sociale o di altre pertinenti iniziative strategiche connesse all’economia sociale.

27.

Si raccomanda inoltre agli Stati membri di riferire alla Commissione in merito allo stato di attuazione della presente raccomandazione entro quattro anni dall’adozione e successivamente dopo cinque anni. Al fine di limitare gli oneri amministrativi, le relazioni dovrebbero utilizzare al meglio gli strumenti esistenti e tenere conto delle circostanze nazionali.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2023

Per il Consiglio

Il presidente

Y. DÍAZ PÉREZ


(1)  Parere del Comitato europeo delle regioni dell'8 febbraio 2023 sul tema «Creare un contesto favorevole all'economia sociale – La prospettiva locale e regionale» (CDR 5492/2022).

(2)   GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10.

(3)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali» (COM(2021) 102 final).

(4)  Decisione (UE) 2022/2296 del Consiglio, del 21 novembre 2022, relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 304 del 24.11.2022, pag. 67).

(5)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Creare un'economia al servizio delle persone: un piano d'azione per l'economia sociale» (COM(2021) 778 final).

(6)  Cfr, il documento ST 15071/15.

(7)  Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2022 sul piano d'azione dell'Unione europea per l'economia sociale (2021/2179(INI)).

(8)   GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1.

(9)   GU C 372 del 4.11.2020, pag. 1.

(10)   GU C 243 del 27.6.2022, pag. 10.

(11)  Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).

(12)  Un esempio è rappresentato dal sostegno belga fornito al « collectief maatwerk », che comprende sostegno finanziario alle imprese sociali di inserimento lavorativo.

(13)  Un esempio è rappresentato dall'iniziativa francese Territoires zéro chômeurs de longue durée, finalizzata a combattere la disoccupazione di lunga durata istituendo organizzazioni senza fine di lucro in zone a elevato tasso di disoccupazione di lunga durata per assumere residenti locali con contratti a tempo indeterminato allo scopo di svolgere attività utili per la comunità, come il riciclaggio, la custodia dei bambini e il giardinaggio di comunità. Iniziative simili sono state introdotte a Groningen, nei Paesi Bassi, e a Marienthal, in Austria.

(14)   GU C 243 del 27.6.2022, pag. 26.

(15)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Il Green Deal europeo» (COM(2019) 640 final).

(16)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette» (COM(2023) 62 final).

(17)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva» (COM(2020) 98 final).

(18)  Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4).

(19)  Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale (COM(2022) 28 final).

(20)  Ad esempio i Fonds Communs de Placement d'Entreprise solidaires in Francia.

(21)  Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

(22)  Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

(23)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(24)  Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1).

(25)  Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

(26)  Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

(27)  Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

(28)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(29)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(30)  Le qualifiche giuridiche/gli statuti giuridici, talvolta definiti «etichettature», sono diversi dalle forme giuridiche in quanto possono essere adottati da diverse forme giuridiche, fra cui organizzazioni a scopo di lucro e organizzazioni senza scopo di lucro.

(31)   GU L 223/14 del 22.6.2021, pag. 14.

(32)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Strategia dell'UE sui diritti dei minori» (COM(2021) 142 final).

(33)  Raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2022, sui conti individuali di apprendimento, 2022/C 243/03 (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 26).

(34)   GU C 417 del 2.12.2020, pag. 1.

(35)  Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94).

(36)  Articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2014/23/UE, articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE e articolo 36, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE.

(37)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

(38)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(39)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(40)  Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3).

(41)  Decisione di esecuzione della Commissione sull'adozione del programma di lavoro per il 2023-2024 nell'ambito del programma specifico che attua Orizzonte Europa - il programma quadro per la ricerca e l'innovazione e il relativo finanziamento (COM(2022) 7550 (non disponibile in IT)).

(42)  La Commissione, in collaborazione con l'OCSE, pubblicherà una relazione in cui saranno individuati e selezionati approcci su misura già sperimentati da soggetti dell'economia sociale in Europa, di cui saranno considerate le finalità, l'ambito d'azione e le caratteristiche principali e illustrate le buone pratiche.

(43)  Relazione «Percorso di transizione per la prossimità e l'economia sociale».


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1344/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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