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La direttiva definisce le norme in materia di lavorazione, presentazione e vendita di sigarette, trinciati per sigarette, tabacco da pipa, sigari, sigaretti, tabacco non da fumo, sigarette elettroniche e prodotti da fumo a base di erbe.
Essa mira a tutelare la salute umana, in particolare quella dei giovani, e a soddisfare gli obblighi dell’Unione europea (Unione) ai sensi della Convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo.
Ingredienti e livelli massimi di emissioni
Gli Stati membri devono richiedere ai fabbricanti e agli importatori di presentare l’elenco degli ingredienti e dei livelli di emissione. Le emissioni delle sigarette immesse sul mercato o fabbricate nell’Unione non devono superare i seguenti livelli:
Avvertenze relative alla salute
La direttiva richiede di collocare avvertenze importanti sulla salute sui pacchetti di sigarette e di tabacco da arrotolare:
Divieto sugli aromi e i pacchetti «slim»
La direttiva vieta:
Sigarette elettroniche
La normativa stabilisce norme di qualità e sicurezza per le sigarette elettroniche contenenti nicotina, tra cui:
Altre misure
Tracciabilità
La direttiva introduce norme sulla tracciabilità del tabacco e sugli elementi di sicurezza applicati ai prodotti del tabacco, elaborate nel seguente diritto derivato.
Il regolamento (UE) 2018/574 (un atto di esecuzione) stabilisce norme tecniche per il sistema di tracciabilità del tabacco:
Il presente regolamento è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/448.
Il regolamento (UE) 2018/573 (un atto delegato) stabilisce gli elementi chiave da includere nei contratti di archiviazione dei dati tra fabbricanti o importatori e fornitori di archiviazione dei dati:
La decisione di esecuzione (UE) 2018/576 stabilisce le norme tecniche per gli elementi di sicurezza da applicare ai pacchetti di tabacco:
Per ulteriori informazioni, si veda:
Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1).
Le successive modifiche alla direttiva 2014/40/UE sono state incorporate nel testo originale. Il testo consolidato ha esclusivamente valore documentale.
Direttiva delegata (UE) 2022/2100 della Commissione, del 29 giugno 2022, che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato (GU L 283 del 3.11.2022, pag. 4).
Regolamento delegato (UE) 2018/573 della Commissione, del 15 dicembre 2017, relativo agli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati conclusi nell’ambito di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco (GU L 96 del 16.4.2018, pag. 1).
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione, del 15 dicembre 2017, sulle norme tecniche per l’istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco (GU L 96 del 16.4.2018, pag. 7).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/448 della Commissione, del 1° marzo 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 sulle norme tecniche per l’istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco (GU L 65 del 2.3.2023, pag. 28).
Decisione di esecuzione (UE) 2018/576 della Commissione, del 15 dicembre 2017, relativa alle norme tecniche concernenti gli elementi di sicurezza applicati ai prodotti del tabacco [notificata con il numero C(2017) 8435] (GU L 96 del 16.4.2018, pag. 57).
Ultimo aggiornamento: 20.04.2023