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Il mediatore europeo

SINTESI DI:

Regolamento (UE, Euratom) 2021/1163 che fissa lo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del Mediatore

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Stabilisce le norme e le condizioni dell’attività del Mediatore europeo, note anche come Statuto del Mediatore europeo.

PUNTI CHIAVE

Il Mediatore europeo:

  • deve essere completamente indipendente e non ricevere istruzioni esterne;
  • contribuisce a individuare casi di cattiva amministrazione1 nelle istituzioni, negli organi o organismi dell’Unione europea (Unione);
  • formula raccomandazioni e propone soluzioni per affrontare una questione, ove necessario;
  • non può mettere in discussione la fondatezza o la competenza di un tribunale, compresa la Corte di giustizia dell’Unione europea;
  • collabora con le autorità nazionali ed europee nello svolgimento dei loro compiti.

Denunce

  • Qualsiasi cittadino dell’Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro dell’Unione, può presentare una denuncia al Mediatore, direttamente o tramite un deputato al Parlamento europeo. Le denunce presentate da qualsiasi altra persona o autorità non sono ammissibili.
  • La persona che presenta la denuncia deve farlo entro 2 anni a decorrere dalla data in cui è venuta a conoscenza dei fatti che la giustificano e deve aver già contattato l’organizzazione competente per i fatti in questione.
  • Il Mediatore dichiara irricevibile una denuncia qualora essa non rientri nel suo mandato o sia manifestamente priva di fondamento e informa l’istituzione coinvolta qualora dichiari una denuncia non compatibile.
  • Le denunce provenienti dal personale dell’Unione devono aver esaurito tutte le procedure amministrative interne prima di essere presentate al Mediatore.
  • Il Mediatore informa il denunciante dell’azione adottata e cerca di risolvere il caso di cattiva amministrazione assieme all’istituzione in questione. Se una soluzione soddisfa il denunciante e l’istituzione, il caso viene archiviato.

Indagini

  • Il Mediatore può condurre indagini di propria iniziativa o a seguito di una denuncia, informandone l’istituzione in questione.
  • Tali indagini riguardano in particolare casi di cattiva amministrazione ripetuti, sistematici o particolarmente gravi, in quanto questioni di pubblico interesse, e possono essere seguite da proposte di migliori prassi.
  • Gli informatori che rivelano al Mediatore informazioni che portano all’apertura di un’indagine, godono della protezione contro eventuali effetti pregiudizievoli.

Seguito dell’indagine

  • Il Mediatore informa l’istituzione interessata se riscontra casi di cattiva amministrazione e, ove necessario, formula raccomandazioni.
  • L’istituzione può rispondere al Mediatore, normalmente entro tre mesi. Qualora non lo faccia, l’indagine viene archiviata e il Mediatore invia la propria relazione a tutte le parti coinvolte.
  • Il Mediatore presenta al Parlamento europeo al termine di ogni sessione annuale una relazione sui risultati delle indagini che ha svolto. La relazione include una valutazione concernente il rispetto delle raccomandazioni, delle proposte di soluzione e dei suggerimenti di miglioramento, e i dettagli dei casi in materia di molestie, denunce di irregolarità e conflitti di interesse.

Informazioni

  • Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione, nonché le relative autorità nazionali devono fornire al Mediatore, senza indugio, qualsiasi informazione richiesta nell’indagine.
  • Le informazioni, soggette al segreto professionale, riguardano tutti i documenti fisici ed elettronici, comprese le informazioni classificate dell’Unione, fatte salve talune condizioni.
  • Il Mediatore può interrogare i funzionari europei sui fatti relativi a un’indagine in corso.
  • Il Mediatore tratta le richieste di accesso del pubblico ai documenti, ad eccezione di quelli ottenuti nel corso di un’indagine.

Condizioni generali

  • Il Parlamento europeo elegge (e ha il potere di destituire) il Mediatore, che può essere rieletto all’inizio della legislatura.
  • Il Mediatore:
    • deve essere cittadino dell’Unione, in pieno possesso dei diritti civili e politici; nei due anni precedenti alla data di pubblicazione dell’invito a presentare candidature, non deve essere stato deputato al Parlamento nazionale o europeo né membro del Consiglio europeo o della Commissione europea;
    • per tutto il periodo del suo mandato, non può esercitare alcuna altra funzione politica o amministrativa né svolgere un’altra attività professionale retribuita o non retribuita;
    • per quanto riguarda la retribuzione, le indennità e il trattamento di quiescenza, è assimilato a un giudice della Corte di giustizia;
    • riceve un bilancio adeguato ed è assistito da una segreteria, per garantire la sua indipendenza e per lo svolgimento delle sue mansioni;
    • ha sede a Strasburgo.

Il presente regolamento abroga e sostituisce la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal .

CONTESTO

  • Il regolamento di revisione dello statuto del Mediatore europeo codifica molte delle sue prassi di lavoro esistenti. Rafforza la base legale del Mediatore e introduce talune salvaguardie per garantirne un’ulteriore indipendenza.
  • Il regolamento rappresenta un processo legislativo speciale in cui il Parlamento europeo ha il diritto diretto di iniziativa legislativa, il Consiglio dà il suo consenso e la Commissione il suo parere.
  • Il regolamento viene adottato in base all’articolo 228 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e all’articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea per l’energia atomica.
  • L’articolo 20, paragrafo 2, lettera d), del TFUE riconosce il diritto di un cittadino europeo di ricorrere al Mediatore europeo e l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali riconosce la buona amministrazione come diritto fondamentale per l’Unione europea.
  • L’Ufficio del Mediatore europeo è stato istituito dal trattato di Maastricht (si veda la sintesi) nel 1992. Dal 1995 si sono succeduti tre Mediatori.
  • Per maggiori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Cattiva amministrazione: mancato rispetto della legge o dei principi di buona amministrazione o violazione dei diritti umani.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE, Euratom) 2021/1163 del Parlamento europeo, del che fissa lo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del Mediatore (statuto del Mediatore europeo) e che abroga la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom (GU L 253 del , pag. 1).

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