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Regolamento (UE) 2022/1031 relativo allo strumento per gli appalti internazionali — IPI
Il regolamento sullo strumento per gli appalti internazionali (IPI) dell’Unione europea (Unione) mira a promuovere la reciprocità nell’accesso ai mercati internazionali degli appalti pubblici.
Esso stabilisce altresì le procedure che consentono alla Commissione europea di:
Il regolamento si applica a tutte le procedure di appalto pubblico contemplate dalle seguenti direttive:
Le misure IPI possono essere applicate solo alle imprese, ai beni o ai servizi provenienti da paesi terzi che non sono parti dell’accordo plurilaterale dell’Organizzazione mondiale del commercio sugli appalti pubblici o degli accordi commerciali bilaterali o multilaterali conclusi con l’Unione che comprendono impegni sull’accesso ai mercati degli appalti pubblici o delle concessioni, o a imprese, beni o servizi provenienti da paesi che sono parti di tali accordi, ma solo per quanto riguarda le procedure di appalto pubblico di beni, servizi o concessioni non contemplate da tali accordi.
La Commissione, di propria iniziativa o sulla base di una denuncia motivata di una parte interessata dell’Unione o di uno Stato membro dell’Unione:
L’indagine e le consultazioni devono essere concluse entro nove mesi (o 14 mesi in casi giustificati).
Al termine dell’indagine e delle consultazioni, la Commissione pubblica una relazione che illustra i risultati principali e la proposta di una strategia d’azione. La Commissione:
Se l’indagine constata l’esistenza di tali misure o pratiche, la Commissione, se ritiene che siano nell’interesse dell’Unione, adotta una misura IPI (una misura che limita l’accesso di imprese, beni o servizi originari di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici o delle concessioni dell’Unione mediante un atto di esecuzione).
In base al proprio interesse, l’Unione terrà conto di tutti i vari interessi nel loro insieme, compresi gli interessi delle imprese dell’Unione.
La misura IPI:
Per tutte le procedure di appalto pubblico soggette a misure IPI, gli aggiudicatari, indipendentemente dalla loro origine:
La Commissione può, su richiesta di uno Stato membro, adottare un elenco di amministrazioni aggiudicatrici locali dello Stato membro, con sede in zone con una popolazione inferiore a 50 000 abitanti, affinché siano esentate dall’applicazione del presente regolamento.
Non sarà avviata alcuna indagine IPI nei confronti dei paesi meno sviluppati.
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono in via eccezionale decidere di non applicare una misura IPI se:
Il regolamento è in vigore a partire dal .
Per ulteriori informazioni, si veda:
Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo all’accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dell’Unione e alle procedure a sostegno dei negoziati sull’accesso di operatori economici, beni e servizi dell’Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi (strumento per gli appalti internazionali — IPI) (GU L 173 del , pag. 1).
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