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Lo strumento dell’Unione europea per gli appalti internazionali — IPI

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2022/1031 relativo allo strumento per gli appalti internazionali — IPI

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento sullo strumento per gli appalti internazionali (IPI) dell’Unione europea (Unione) mira a promuovere la reciprocità nell’accesso ai mercati internazionali degli appalti pubblici.

Esso stabilisce altresì le procedure che consentono alla Commissione europea di:

  • indagare sulle presunte misure o pratiche che incidono negativamente sull’accesso delle imprese, dei beni e dei servizi dell’Unione ai mercati degli appalti di paesi terzi e sulla consultazione con i paesi terzi interessati;
  • imporre, come ultima risorsa, misure IPI per limitare l’accesso alle procedure di appalto pubblico dell’Unione per le imprese, i beni e i servizi dei paesi terzi interessati.

PUNTI CHIAVE

Applicazione

Il regolamento si applica a tutte le procedure di appalto pubblico contemplate dalle seguenti direttive:

  • direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (si veda la sintesi);
  • direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (si veda la sintesi); e
  • direttiva 2014/25/UE sugli appalti pubblici nei settori dei servizi di pubblica utilità, quali acqua, energia, trasporti e servizi postali (si veda la sintesi).

Le misure IPI possono essere applicate solo alle imprese, ai beni o ai servizi provenienti da paesi terzi che non sono parti dell’accordo plurilaterale dell’Organizzazione mondiale del commercio sugli appalti pubblici o degli accordi commerciali bilaterali o multilaterali conclusi con l’Unione che comprendono impegni sull’accesso ai mercati degli appalti pubblici o delle concessioni, o a imprese, beni o servizi provenienti da paesi che sono parti di tali accordi, ma solo per quanto riguarda le procedure di appalto pubblico di beni, servizi o concessioni non contemplate da tali accordi.

Indagini e consultazioni

La Commissione, di propria iniziativa o sulla base di una denuncia motivata di una parte interessata dell’Unione o di uno Stato membro dell’Unione:

  • può avviare un’indagine su una presunta misura o pratica di un paese terzo mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, esortando le parti interessate e gli Stati membri a fornire informazioni;
  • può, in seguito all’avvio dell’indagine, invitare il paese terzo interessato a presentare il proprio parere, a fornire informazioni pertinenti e avviare consultazioni al fine di eliminare o porre rimedio alla presunta misura o pratica;
  • può sospendere l’indagine e le consultazioni in qualsiasi momento se il paese terzo interessato:
    • adotta azioni correttive soddisfacenti per eliminare o correggere la misura o pratica; o
    • si impegna a interrompere o a eliminare gradualmente la misura o la pratica entro sei mesi.

L’indagine e le consultazioni devono essere concluse entro nove mesi (o 14 mesi in casi giustificati).

Al termine dell’indagine e delle consultazioni, la Commissione pubblica una relazione che illustra i risultati principali e la proposta di una strategia d’azione. La Commissione:

  • può chiudere l’indagine se le presunte misure o pratiche non vengono mantenute o non comportano una grave e ricorrente riduzione dell’accesso da parte delle imprese, dei beni o dei servizi dell’Unione;
  • può adottare una misura IPI se viene confermata l’esistenza della presunta misura o pratica.

Misure IPI

Se l’indagine constata l’esistenza di tali misure o pratiche, la Commissione, se ritiene che siano nell’interesse dell’Unione, adotta una misura IPI (una misura che limita l’accesso di imprese, beni o servizi originari di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici o delle concessioni dell’Unione mediante un atto di esecuzione).

In base al proprio interesse, l’Unione terrà conto di tutti i vari interessi nel loro insieme, compresi gli interessi delle imprese dell’Unione.

La misura IPI:

  • può essere concepita come un adeguamento del punteggio delle offerte presentate da offerenti di paesi terzi o escludere completamente le offerte;
  • si applica a tutte le procedure di appalto pubblico superiori a una soglia di quindici milioni di euro (IVA esclusa) per lavori e concessioni, o di cinque milioni di euro (IVA esclusa) per beni e servizi, compresi i sistemi dinamici di acquisizione e gli accordi quadro;
  • scade dopo cinque anni, ma può essere prorogata per altri cinque anni.

Obblighi degli offerenti

Per tutte le procedure di appalto pubblico soggette a misure IPI, gli aggiudicatari, indipendentemente dalla loro origine:

  • non devono subappaltare più del 50 % del valore totale del contratto di servizi a imprese di paesi terzi oggetto di una misura IPI;
  • non devono fornire beni o servizi originari del paese oggetto di una misura IPI che rappresenti più del 50 % del valore totale del contratto il cui oggetto copre la fornitura di beni;
  • deve pagare, qualora non vengano rispettati gli obblighi di cui sopra, il 10-30 % del valore totale del contratto.

Esenzioni

La Commissione può, su richiesta di uno Stato membro, adottare un elenco di amministrazioni aggiudicatrici locali dello Stato membro, con sede in zone con una popolazione inferiore a 50 000 abitanti, affinché siano esentate dall’applicazione del presente regolamento.

Non sarà avviata alcuna indagine IPI nei confronti dei paesi meno sviluppati.

Eccezioni

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono in via eccezionale decidere di non applicare una misura IPI se:

  • vi sono solo offerte di imprese originarie di un paese terzo soggette a una misura IPI; o
  • è giustificata da ragioni implicite relative all’interesse pubblico.

A PARTIRE DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore a partire dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo all’accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dell’Unione e alle procedure a sostegno dei negoziati sull’accesso di operatori economici, beni e servizi dell’Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi (strumento per gli appalti internazionali — IPI) (GU L 173 del , pag. 1).

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