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Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici
Istituisce le procedure d’acquisto per gli acquirenti pubblici.
La normativa stabilisce che quando le autorità nazionali si servono degli appalti pubblici per invitare gli offerenti a prestare lavori, forniture o servizi, devono trattare tutti i candidati su un piano di parità e in modo non discriminatorio. Esse devono inoltre agire in maniera trasparente.
Soglie
Le norme relative agli appalti pubblici devono essere applicate qualora gli importi superino le seguenti soglie:
La Commissione europea verifica ogni due anni tali soglie in conformità con gli obblighi internazionali dell’Unione europea (Unione).
Criteri
L’appalto è aggiudicato all’offerente che presenta l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata in base al prezzo inferiore o al miglior rapporto qualità/prezzo. Il criterio di qualità può considerare l’efficacia generale sotto il profilo dei costi, la qualità tecnica, gli aspetti sociali e ambientali, le condizioni commerciali e di consegna, ecc.
Innovazione e piccole imprese
La normativa introduce una nuova procedura volta a promuovere lo sviluppo di prodotti, servizi od opere innovativi. Per facilitare la partecipazione delle piccole imprese, le nuove norme incoraggiano le autorità pubbliche a suddividere i grandi appalti in singoli lotti.
Misure di salvaguardia
Gli Stati membri dell’Unione devono assicurarsi che gli operatori economici e i loro subappaltatori soddisfino, a livello nazionale e dell’Unione, tutte le normative in materia ambientale, sociale e del lavoro, gli accordi collettivi e qualsiasi altro obbligo internazionale pertinente.
La normativa prevede norme per la gestione di offerte anormalmente basse, in particolare per evitare abusi sui diritti dei lavoratori.
Deroghe
Nessuna disposizione della normativa obbliga i governi degli Stati membri ad affidare a terzi la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi. Inoltre, sono fatte salve le disposizioni nazionali in materia di previdenza sociale.
Sono esclusi dalla direttiva i contratti relativi ai settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali i quali sono invece disciplinati dalla direttiva 2014/25/UE (si veda la sintesi).
Inoltre, alcuni settori come le comunicazioni elettroniche e la ricerca e lo sviluppo possono essere esclusi in presenza di determinate condizioni.
La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 18 aprile 2016.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
Le successive modifiche alla direttiva 2014/24/UE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
Si veda la versione consolidata.
Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, dei contratti di fornitura e degli appalti di servizi da parte delle autorità aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori nei settori della difesa e della sicurezza e a modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 08.12.2023