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Istituisce le procedure d’acquisto per gli acquirenti pubblici.
La normativa stabilisce che quando le autorità nazionali si servono degli appalti pubblici per invitare gli offerenti a prestare lavori, forniture o servizi, devono trattare tutti i candidati su un piano di parità e in modo non discriminatorio. Esse devono inoltre agire in maniera trasparente.
Le norme relative agli appalti pubblici devono essere applicate qualora gli importi superino le seguenti soglie:
La Commissione europea verifica ogni due anni tali soglie in conformità con gli obblighi internazionali dell’Unione europea (Unione).
L’appalto è aggiudicato all’offerente che presenta l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata in base al prezzo inferiore o al miglior rapporto qualità/prezzo. Il criterio di qualità può considerare l’efficacia generale sotto il profilo dei costi, la qualità tecnica, gli aspetti sociali e ambientali, le condizioni commerciali e di consegna, ecc.
La normativa introduce una nuova procedura volta a promuovere lo sviluppo di prodotti, servizi od opere innovativi. Per facilitare la partecipazione delle piccole imprese, le nuove norme incoraggiano le autorità pubbliche a suddividere i grandi appalti in singoli lotti.
Gli Stati membri dell’Unione devono assicurarsi che gli operatori economici e i loro subappaltatori soddisfino, a livello nazionale e dell’Unione, tutte le normative in materia ambientale, sociale e del lavoro, gli accordi collettivi e qualsiasi altro obbligo internazionale pertinente.
La normativa prevede norme per la gestione di offerte anormalmente basse, in particolare per evitare abusi sui diritti dei lavoratori.
Nessuna disposizione della normativa obbliga i governi degli Stati membri ad affidare a terzi la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi. Inoltre, sono fatte salve le disposizioni nazionali in materia di previdenza sociale.
Sono esclusi dalla direttiva i contratti relativi ai settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali i quali sono invece disciplinati dalla direttiva 2014/25/UE (si veda la sintesi).
Inoltre, alcuni settori come le comunicazioni elettroniche e la ricerca e lo sviluppo possono essere esclusi in presenza di determinate condizioni.
La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il .
Per ulteriori informazioni, si veda:
Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del , pag. 65).
Le successive modifiche alla direttiva 2014/24/UE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
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