Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Aiuti de minimis all’agricoltura

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento (UE) n. 1408/2013 stabilisce le norme relative agli aiuti minimi, noti come de minimis, concessi alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli.
  • Definisce la soglia di tali aiuti e le condizioni che devono soddisfare in modo che tali aiuti non incidano sugli scambi commerciali tra gli Stati membri dell’Unione europea (Unione), né falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

PUNTI CHIAVE

Il Regolamento (UE) n. 1408/2013, che integra le modifiche del Regolamento (UE) 2024/3118, prevede quanto segue.

  • Uno Stato membro può concedere aiuti fino a 50.000 euro a un determinato beneficiario per un periodo di tre anni.
  • L’importo cumulativo degli aiuti de minimis concessi in ciascuno Stato membro non deve superare il 2 % del valore della produzione agricola annuale di tale Stato membro (“tetto nazionale”). Il periodo di riferimento viene esteso dal 2012-2017 al 2012-2023 per tenere conto dell’aumento del valore della produzione agricola negli ultimi anni, aumentando così il tetto nazionale per tutti gli Stati membri.
  • Il beneficiario deve operare nella produzione primaria di prodotti agricoli, ad esempio animali vivi, frutta o verdura.
  • L’importo degli aiuti deve essere trasparente, ovvero quantificabile in anticipo.
  • Dal sarà introdotto un registro centrale obbligatorio degli aiuti de minimis a livello nazionale o dell’Unione per ridurre gli oneri amministrativi e aumentare la trasparenza.
  • Gli aiuti che soddisfano tali condizioni non sono considerati come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e quindi non devono essere portati a conoscenza della Commissione europea.
  • Gli aiuti de minimis possono essere cumulati con gli aiuti di Stato (ad esempio, in conformità al regolamento (UE) n. 2022/2472 relativo agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale — si veda la sintesi), a condizione che gli aiuti complessivi non violino il massimale/importo degli aiuti concessi per altri aiuti nell’ambito delle norme sugli aiuti di Stato.
  • Gli aiuti de minimis per il settore agricolo possono anche essere cumulati con aiuti de minimis per altri settori (ad esempio, se un beneficiario è attivo sia nella produzione primaria agricola che in uno o più settori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2023/2831 (si veda la sintesi). Gli aiuti de minimis concessi per la produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi per altri settori o attività fino al massimale stabilito in tale regolamento).

Esclusioni

Alcuni tipi di aiuti non sono ammissibili come aiuti de minimis:

  • gli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o alla quantità di prodotti immessi sul mercato;
  • gli aiuti direttamente collegati alle quantità esportate, all’istituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse a un’attività di esportazione;
  • gli aiuti subordinati all’utilizzo di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento (UE) n. 1408/2013 è stato inizialmente applicato dal al .
  • Il regolamento di modifica (UE) 2019/316 ha esteso tale termine fino al .
  • Il regolamento di modifica (UE) 2024/3118 ha esteso tale termine fino al .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del , relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo (GU L 352 del , pag. 9).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 1408/2013 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento:

Top