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Articolo 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)
L’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) stabilisce quali misure costituiscono aiuti di Stato.
L’articolo 108, paragrafo 3 del TFUE prescrive, come principio generale, che gli aiuti di Stato debbano essere notificati alla Commissione europea per consentirle di valutare se gli aiuti siano compatibili con il mercato unico.
Il regolamento stabilisce le condizioni che i piccoli importi di aiuti di Stato devono soddisfare per evitare che debbano essere notificati alla Commissione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli aiuti a tutte le imprese, ad eccezione di quelli destinati a quanto segue:
Aiuti de minimis
Si applicano le seguenti condizioni.
Equivalente sovvenzione lordo
Il regolamento si applica solo agli aiuti in cui l’importo lordo è chiaramente identificabile al momento della concessione. Di conseguenza, tutti gli aiuti diversi dalle sovvenzioni devono essere calcolati con precisione in termini di equivalente sovvenzione lordo. Nota come «aiuto de minimis trasparente», questa norma si applica a:
Monitoraggio e relazioni
Gli Stati membri sono tenuti a:
In base alle disposizioni transitorie, gli aiuti concessi prima dell’entrata in vigore del regolamento sono concessi se sono soddisfatte determinate condizioni.
Il regolamento si applica dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2030.
L’articolo 2 del regolamento (UE) 2015/1588 (si veda la sintesi) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 a determinate categorie di aiuti di Stato permette alla Commissione di includere una norma de minimis in qualsiasi regolamento adottato. Ciò consente di esentare gli aiuti di piccola entità dal controllo degli aiuti di Stato dell’Unione, poiché si ritiene che non abbiano alcun impatto sulla concorrenza o sugli scambi nel mercato unico.
Il regolamento integra il regolamento sugli aiuti de minimis per i servizi di interesse economico generale [regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione (si veda la sintesi)].
Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis (GU L 2023/2831 del 15.12.2013).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 2 — Aiuti concessi dagli Stati — Articolo 107 (ex articolo 87 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 91).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 2 — Aiuti concessi dagli Stati — Articolo 108 (ex articolo 88 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 92).
Regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 2023/2832 del 15.12.2023).
Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (codifica) (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2015/1588 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 04.03.2024