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Articolo 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)
L’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) stabilisce quali misure costituiscono aiuti di Stato.
L’articolo 108, paragrafo 3 del TFUE prescrive, come principio generale, che gli aiuti di Stato debbano essere notificati alla Commissione europea per consentirle di valutare se gli aiuti siano compatibili con il mercato unico.
Il regolamento stabilisce le condizioni che i piccoli importi di aiuti di Stato devono soddisfare per evitare che debbano essere notificati alla Commissione.
Il regolamento si applica agli aiuti a tutte le imprese, ad eccezione di quelli destinati a quanto segue:
Si applicano le seguenti condizioni.
Il regolamento si applica solo agli aiuti in cui l’importo lordo è chiaramente identificabile al momento della concessione. Di conseguenza, tutti gli aiuti diversi dalle sovvenzioni devono essere calcolati con precisione in termini di equivalente sovvenzione lordo. Nota come «aiuto de minimis trasparente», questa norma si applica a:
Gli Stati membri sono tenuti a:
In base alle disposizioni transitorie, gli aiuti concessi prima dell’entrata in vigore del regolamento sono concessi se sono soddisfatte determinate condizioni.
Il regolamento si applica dal al .
L’articolo 2 del regolamento (UE) 2015/1588 (si veda la sintesi) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 a determinate categorie di aiuti di Stato permette alla Commissione di includere una norma de minimis in qualsiasi regolamento adottato. Ciò consente di esentare gli aiuti di piccola entità dal controllo degli aiuti di Stato dell’Unione, poiché si ritiene che non abbiano alcun impatto sulla concorrenza o sugli scambi nel mercato unico.
Il regolamento integra il regolamento sugli aiuti de minimis per i servizi di interesse economico generale [regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione (si veda la sintesi)].
Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del , relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis (GU L 2023/2831 del ).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 2 — Aiuti concessi dagli Stati — Articolo 107 (ex articolo 87 del TCE) (GU C 202 del , pag. 91).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 2 — Aiuti concessi dagli Stati — Articolo 108 (ex articolo 88 del TCE) (GU C 202 del , pag. 92).
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