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Cielo Unico Europeo (Single European Sky – SES)

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2024/2803 relativo all’attuazione del cielo unico europeo

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) 2024/2803 mira a migliorare l’efficienza complessiva delle modalità di regolamentazione, organizzazione e gestione dello spazio aereo europeo e della fornitura dei servizi di navigazione aerea. Il regolamento è inoltre allineato al regolamento (UE) 2018/1139 (il regolamento di base AESA), in particolare per eliminare le sovrapposizioni.

Esso si concentra sui seguenti aspetti:

  • garantire che il sistema europeo di gestione del traffico aereo (ATM) diventi più efficiente, sostenibile e in grado di far fronte alle future esigenze del traffico aereo, mantenendo un elevato livello di sicurezza;
  • introdurre nuovi meccanismi per affrontare le sfide persistenti nel settore europeo della gestione del traffico aereo.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento (UE) 2024/2803 persegue diversi obiettivi fondamentali:

  • rendere la gestione del traffico aereo meno frammentata al fine di creare una rete europea agevole e uno spazio aereo europeo maggiormente integrato;
  • rendere più efficiente l’uso dello spazio aereo, ridurre i ritardi e i costi operativi dei fornitori di servizi di navigazione aerea (ANSP) per le compagnie aeree;
  • promuovere la sostenibilità, ridurre al minimo l’impatto ambientale dell’aviazione attraverso l’adozione di rotte di volo ottimizzate dal punto di vista climatico e la riduzione delle emissioni;
  • garantire un elevato livello di sicurezza della gestione del traffico aereo nell’Unione europea (UE);
  • incoraggiare l’innovazione, accelerando in tal modo lo sviluppo e la diffusione di nuove tecnologie e soluzioni digitali volte a modernizzare i sistemi di gestione del traffico aereo;
  • aumentare le capacità di gestione del traffico aereo garantendo che il sistema di gestione sia in grado di gestire volumi di traffico aereo in rapida crescita.

Campo di applicazione

Il regolamento si applica a:

  • Stati membri dell’UE e autorità nazionali. Il regolamento contiene disposizioni relative all’assetto istituzionale delle autorità nazionali e affronta anche la cooperazione civile-militare.
  • Fornitori di servizi di navigazione del traffico aereo (ANSP). Enti responsabili della gestione dei servizi di navigazione aerea.
  • Utenti dello spazio aereo. Tra questi figurano le compagnie aeree, gli operatori del trasporto merci e altri operatori aerei.
  • Aeroporti. In particolare quelli con volumi di traffico significativi.
  • Il gestore della rete. L’entità centrale responsabile di contribuire all’esecuzione delle funzioni di rete, in particolare il coordinamento della gestione del flusso di traffico aereo in tutta l’UE.
  • Il comitato di revisione delle prestazioni. Il comitato istituito per assistere la Commissione europea nell’attuazione della regolamentazione economica dei fornitori di servizi di navigazione aerea (ANSP) in regime di monopolio.

Principali misure

Il regolamento introduce diversi miglioramenti per conseguire i suoi obiettivi.

  • Maggiore scelta per gli ANSP sulle modalità di organizzazione della fornitura dei servizi, compresa la possibilità di acquistare servizi sul mercato. A ciò si aggiungono le modifiche giuridiche necessarie per consentire la nascita di un mercato dei servizi di supporto (dati, comunicazioni, meteorologia, radar, ecc.).
  • Una regolamentazione economica semplificata, accompagnata da un comitato di valutazione delle prestazioni permanente e indipendente incaricato di fornire consulenza alla Commissione, al fine di rendere il regolamento più efficace e i servizi più efficienti in termini di costi.
  • Una regolamentazione chiara dei prezzi per i servizi a monte in regime di monopolio necessari per la gestione del traffico dei droni.
  • Requisiti di indipendenza più rigorosi per le autorità nazionali di regolamentazione rispetto agli ANSP (entità regolamentate).
  • Un gestore della rete del traffico aereo ben coordinato a livello europeo e operativo, che coordini e sostenga anche lo sviluppo dell’infrastruttura di rete.

Assetto istituzionale

Il regolamento prevede requisiti più rigorosi per garantire che le autorità nazionali di vigilanza (NSA) (autorità nazionali di regolamentazione) siano indipendenti dagli ANSP (entità regolamentate). Tale indipendenza si riferisce in particolare al processo decisionale e gli Stati membri devono stabilire norme volte a evitare conflitti di interessi. Se l’NSA non è giuridicamente separata dall’ANSP, lo Stato membro deve dimostrare in che modo sono soddisfatti i requisiti di indipendenza. Inoltre, l’NSA non può chiedere né ricevere istruzioni dalla gerarchia amministrativa che ha autorità sull’ANSP. I nuovi requisiti entreranno in vigore il .

Inoltre, vi è una chiara distinzione tra:

  • l’NSA, istituita a norma del presente regolamento, i cui compiti riguardano l’attuazione del regolamento stesso, in particolare la regolamentazione economica dei servizi di navigazione aerea; e
  • l’autorità nazionale competente istituita dal regolamento di base dell’AESA, i cui compiti riguardano la sorveglianza della sicurezza.

Entrambe le autorità possono essere ubicate insieme (autorità comune), ma le decisioni dell’NSA devono essere adottate indipendentemente da altre decisioni dell’autorità congiunta.

Certificazione

Il regolamento integra i requisiti esistenti per la certificazione degli ANSP nel regolamento di base dell’AESA e chiarisce il ruolo delle autorità nazionali nel processo di certificazione. Introduce inoltre requisiti essenziali per i servizi di dati sul traffico aereo.

Requisiti per la prestazione dei servizi

Il regolamento prevede condizioni per la designazione da parte degli Stati membri dei fornitori di servizi del traffico aereo e dei fornitori di servizi meteorologici su base esclusiva. Esso introduce inoltre requisiti e condizioni per l’appalto di servizi di navigazione aerea (servizi di traffico aereo terminale, comunicazioni, radar, meteorologia, servizi di dati, ecc.) qualora tali servizi non siano forniti direttamente dal fornitore di servizi di traffico aereo.

Schemi di prestazioni e tariffazione

Il regolamento include norme riviste in materia di schemi di prestazione e tariffazione per regolamentare gli ANSP in regime di monopolio, che si applicheranno per il periodo che inizia nel 2030. Gli obiettivi prestazionali devono essere stabiliti nei tre settori chiave di prestazione seguenti.

  • Ambiente e clima. Ridurre al minimo l’impatto ambientale e climatico dell’aviazione.
  • Capacità. Aumentare la capacità di gestire il livello dei volumi di traffico aereo.
  • Efficienza in termini di costi. Garantire un livello adeguato di costi, evitando oneri eccessivi per i servizi di navigazione aerea.

Gli obiettivi sono fissati a livello dell’UE dalla Commissione, con il sostegno del comitato per la revisione delle prestazioni. La Commissione valuta e approva quindi gli obiettivi nazionali vincolanti presentati dagli Stati membri. Il rispetto degli obiettivi è oggetto di un monitoraggio e di relazioni periodiche. Inoltre, la sicurezza continua a essere monitorata.

Rafforzare il ruolo del gestore della rete

Il gestore della rete ha il compito di contribuire all’esecuzione delle funzioni di rete, che è una responsabilità di tutti gli stakeholder operativi. Tra le principali responsabilità figurano:

  • coordinare la gestione dei flussi di traffico aereo e garantire un uso efficiente dello spazio aereo, in particolare nelle zone congestionate;
  • coordinare la fornitura di capacità adeguate per la gestione dei volumi di traffico nella rete europea;
  • sostenere l’attuazione di nuove tecnologie e monitorare il funzionamento dell’infrastruttura ATM in tutta la rete.

Innovazione e digitalizzazione

Il regolamento sottolinea l’importanza dell’innovazione nella modernizzazione del sistema ATM, in particolare attraverso il ciclo di innovazione del progetto SESAR (Single European Sky ATM Research), e progetti comuni incentrati sui seguenti punti:

  • lo sviluppo di infrastrutture di gestione del traffico aereo ad alte prestazioni, standardizzate e interoperabili con tecnologie più digitali e basate sui dati;
  • il coordinamento dell’implementazione da parte degli ANSP e di altri soggetti interessati di nuove tecnologie, apportando benefici alla rete dell’UE in termini di efficienza e riduzione dell’impatto ambientale.

Sostenibilità

Il regolamento include misure volte a ridurre l’impatto ambientale del trasporto aereo, in linea con gli obiettivi climatici più ampi dell’UE, compreso il Green Deal europeo, tra cui:

  • migliorare il coordinamento della rete e ottimizzare le rotte di volo al fine di ridurre la congestione, il consumo di carburante e le emissioni;
  • definire obiettivi per il miglioramento delle prestazioni in materia di aspetti climatici e ambientali da parte dei fornitori di servizi di navigazione aerea;
  • sostenere gli incentivi finanziari per migliorare le prestazioni ambientali delle compagnie aeree, eventualmente sostenendo l’uso di carburanti sostenibili per l’aviazione o di aeromobili più efficienti.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Dal .

Gli Stati membri hanno tempo fino al per attuare le modifiche necessarie all’assetto istituzionale delle NSA, garantire che gli ANSP rispettino i requisiti in materia di trasparenza dei conti e stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento.

Il comitato di revisione delle prestazioni è stato istituito il . Le norme sugli schemi di prestazioni e tariffazione si applicano a partire dal quinto periodo di riferimento.

I nuovi compiti del gestore della rete si applicano una volta che la decisione relativa alla sua nomina copre tali compiti.

CONTESTO

Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2018/1139 e abroga i regolamenti (CE) n. 549/2004, 550/2004 e 551/2004.

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2024/2803 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo all’attuazione del cielo unico europeo (GU L, 2024/2803, ).

ultimo aggiornamento:

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