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Azione per la sicurezza in Europa (strumento SAFE)

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2025/1106 sull'azione per la sicurezza in Europa (SAFE) mediante lo strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) 2025/1106 istituisce lo strumento Azione per la sicurezza in Europa (SAFE) quale misura temporanea ed eccezionale che fornisce assistenza finanziaria agli Stati membri dell'Unione europea (UE) per investimenti urgenti e su larga scala a sostegno della base industriale e tecnologica di difesa europea, in risposta all'attuale situazione di crisi nell'UE, in particolare alle conseguenze dell'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina.

PUNTI CHIAVE

Lo strumento SAFE mette a disposizione fino a 150 miliardi di EUR di assistenza finanziaria sotto forma di prestiti per sostenere gli Stati membri nell’acquisizione di prodotti per la difesa e di altri prodotti a fini di difesa. Per poter beneficiare di tali prestiti, gli Stati membri sono tenuti a partecipare ad appalti congiunti volti a:

  • sostenere l’adattamento dell’industria della difesa ai cambiamenti strutturali, anche creando o ampliando la capacità produttiva e le relative attività di sostegno;
  • migliorare la disponibilità dei prodotti per la difesa, ad esempio riducendo i tempi di consegna, riservando capacità produttiva o creando scorte di prodotti per la difesa, prodotti intermedi o materie prime;
  • migliorare l’interoperabilità e l’intercambiabilità dei sistemi di difesa in tutta l’UE.

Oggetto dell’appalto

Le condizioni relative agli appalti comuni1 nell’ambito di SAFE prevedono che questi siano effettuati da:

Inoltre, gli appalti comuni possono includere i paesi in via di adesione, i paesi candidati e i potenziali candidati, nonché altri paesi terzi che hanno firmato un partenariato in materia di sicurezza e difesa con l’UE.

Possono essere ammissibili anche gli appalti effettuati da un solo Stato membro, a condizione che un contratto sia firmato entro il 30 maggio 2026 e siano adottate misure per estenderne i benefici ad altri partecipanti ammissibili.

L’appalto può riguardare prodotti appartenenti alle seguenti categorie.

  • Categoria I. Munizioni e missili; sistemi di artiglieria dotati di capacità di attacco di precisione a lungo raggio; capacità di combattimento terrestre e relativi sistemi di supporto (comprese le dotazioni dei soldati e le armi della fanteria); piccoli droni (classe NATO 1) e relativi sistemi anti-drone; protezione delle infrastrutture critiche; cyber; e mobilità militare, compresa la contromobilità;
  • Categoria II. Sistemi di difesa aerea e missilistica; capacità marittime di superficie e subacquee; droni diversi dai droni di piccole dimensioni (classi NATO 2 e 3) e relativi sistemi anti-drone; elementi strategici di supporto (tra cui il trasporto aereo strategico, il rifornimento in volo e i sistemi C4ISTAR, oltre alle risorse e ai servizi spaziali); protezione delle risorse spaziali; intelligenza artificiale; e la guerra elettronica.

Condizioni di ammissibilità

Per poter beneficiare del sostegno nell’ambito di SAFE:

  • gli appaltatori e i subappaltatori devono essere stabiliti e avere le loro strutture di gestione esecutiva nell’UE, negli Stati SEE-EFTA o in Ucraina, e non devono essere controllati da paesi non UE o da entità al di fuori di queste aree;
  • il costo dei componenti originari di paesi al di fuori dell’UE, degli Stati EFTA del SEE o dell’Ucraina non deve superare il 35 % del costo stimato dei componenti del prodotto finale;
  • i contratti per determinati prodotti per la difesa (categoria II) devono garantire che i contraenti possano definire, adattare ed evolvere la progettazione del prodotto senza restrizioni imposte da paesi non UE o da altri soggetti.

In determinate condizioni possono applicarsi eccezioni. Ad esempio, le entità con sede nell’UE controllate da paesi terzi possono partecipare a condizione che siano previste misure di screening e di mitigazione ai sensi del quadro normativo dell’UE in materia di investimenti diretti esteri o che siano fornite garanzie verificate dagli Stati membri.

Partecipazione di paesi terzi

Gli appaltatori e i subappaltatori di paesi terzi che hanno concluso un partenariato in materia di sicurezza e difesa con l’UE possono essere trattati come imprese dell’UE, a condizione che sia firmato uno specifico accordo bilaterale o multilaterale in linea con il regolamento.

Termini finanziari

  • Gli Stati membri devono presentare una richiesta di assistenza finanziaria corredata da un piano di investimenti per l’industria europea della difesa.
  • I prestiti possono essere concessi per una durata massima di 45 anni, con un periodo di grazia fino a 10 anni per il rimborso del capitale.
  • È disponibile un prefinanziamento2 fino al 15 % dell’importo del prestito per sostenere una rapida attuazione.
  • La Commissione europea valuta le richieste e propone decisioni di attuazione, che vengono adottate dal Consiglio dell’Unione europea.

Ulteriori caratteristiche

  • I contratti di appalto sostenuti nell’ambito dello strumento SAFE sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto3 (IVA).
  • Per tutti gli appalti sostenuti da SAFE si presume una situazione di urgenza, il che consente il ricorso a procedure di appalto accelerate o negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi della direttiva 2009/81/CE.
  • Gli accordi quadro o i contratti esistenti possono essere modificati per consentire la partecipazione di ulteriori Stati membri o per aumentare i volumi di appalto.

Termine per la presentazione delle candidature

Le richieste di assistenza finanziaria e i relativi piani di investimento per l’industria europea della difesa dovevano essere presentati alla Commissione entro il 30 novembre 2025. Tutte le decisioni di esecuzione devono essere adottate entro il 30 giugno 2027.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 29 maggio 2025.

CONTESTO

Lo strumento SAFE fa parte del piano Rearm Europe/Readiness 2030.

Esso si inserisce in un quadro più ampio di iniziative volte ad aumentare la prontezza della difesa dell’UE e a rafforzare la base tecnologica e industriale della difesa europea.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Appalti congiunti. La procedura di appalto congiunto e il conseguente contratto per prodotti per la difesa o altri prodotti a fini di difesa da parte di due o più paesi (di cui almeno uno beneficiario di assistenza finanziaria). Gli appalti congiunti mirano a semplificare le procedure, ridurre i costi e rafforzare il coordinamento nell’intera industria europea della difesa.
  2. Prefinanziamento. Un’erogazione anticipata del prestito che consente agli Stati membri di avviare l’attuazione degli investimenti nel settore della difesa prima di ricevere l’intero importo del prestito.
  3. Esenzioni IVA. Una disposizione che esenta dall’IVA i prodotti per la difesa acquistati nell’ambito dello strumento SAFE, applicabile ai sensi della direttiva UE sull’IVA (si veda la sintesi).

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa (GU L, 2025/1106, ).

ultimo aggiornamento:

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