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Disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri

SINTESI DI:

Direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri

Direttiva (UE) 2017/2108 che modifica la direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Essa punta a introdurre norme comuni di sicurezza per la vita delle persone e i beni sulle navi da passeggeri nonché sulle unità veloci come gli aliscafi, utilizzati in viaggi nazionali in acque comunitarie, vale a dire tra i porti di uno stesso paese dell’Unione europea (UE).

Sebbene originariamente fosse intesa come una codifica della direttiva 98/18/CE, si è deciso invece di operare una rifusione della direttiva del 1998. La direttiva 2009/45/CE abroga e sostituisce la direttiva 98/18/CE.

Nel 2017, a seguito di una revisione della direttiva nell’ambito dell’iniziativa del programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione (noto come REFIT), è stata adottata la direttiva (UE) 2017/2108. Essa modifica la direttiva 2009/45/CE e chiarisce e semplifica le disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

La normativa si applica alle navi da passeggeri in acciaio o materiale equivalente e alle unità veloci da passeggeri.

Classificazione delle navi da passeggeri e aree in cui possono operare

Le navi da passeggeri sono suddivise in quattro classi (A, B, C, D) in base ai tratti di mare in cui possono operare.

I paesi dell’UE pubblicano l’elenco dei tratti di mare e delle classi di nave in questione, compresi eventuali limiti stagionali, in un database accessibile al pubblico.

Requisiti tecnici e di sicurezza

La legislazione stabilisce prescrizioni tecniche dettagliate sulle misure di sicurezza che le navi devono rispettare in materia di:

  • edilizia;
  • stabilità;
  • macchine;
  • impianti elettrici;
  • protezione contro gli incendi e salvataggio.

Le autorità nazionali possono richiedere ulteriori requisiti di sicurezza se ritengono che specifiche circostanze locali li richiedano.

Ispezioni e certificati di sicurezza

  • Ogni nave da passeggeri immatricolata in un paese dell’UE è ispezionata prima di entrare in servizio e almeno una volta all’anno.
  • Tutte le navi da passeggeri che soddisfano le norme di sicurezza ricevono ogni anno un certificato di sicurezza per le navi da passeggeri.
  • Le autorità nazionali devono applicare sanzioni «efficaci, proporzionate e dissuasive» in caso di violazione delle norme di sicurezza.

Esclusioni

La normativa non si applica ad alcuni tipi di navi, come:

  • navi da guerra;
  • navi in legno di costruzione primitiva;
  • originali o riproduzioni di navi da passeggeri storiche;
  • navi da diporto con meno di 12 passeggeri;
  • navi che operano esclusivamente nelle aree portuali.

Direttiva di modifica (UE) 2017/2108

La direttiva di modifica:

  • esclude dall’ambito di applicazione della direttiva 2009/45/CE
    • tutte le imbarcazioni passeggeri esistenti e nuove più corte di 24 metri - che saranno soggette a norme di sicurezza definite a livello nazionale (nel maggio 2018 la Commissione europea ha presentato una proposta per coordinare le norme di sicurezza per le piccole navi da passeggeri di lunghezza inferiore a 24 metri)
    • navi di manutenzione offshore che trasportano lavoratori da e verso impianti off-shore e tender trasportati da navi utilizzati per trasferire più di 12 persone da una nave passeggeri a terra e ritorno
    • imbarcazioni da diporto e imbarcazioni e barche a vela tradizionali se dotate di propulsione meccanica addizionale;
  • semplifica le definizioni delle zone marittime C e D;
  • classifica le navi da passeggeri (A, B, C e D) a seconda del tratto di mare nel quale operano;
  • richiede che le navi in alluminio costruite prima del si adeguino ai suoi requisiti entro il . Tuttavia, se un paese dell’UE ha più di 60 navi passeggeri in lega di alluminio battenti la sua bandiera il può esentare le navi passeggeri in alluminio delle classi B, C e D dalla direttiva per 12 anni dopo tale data, a condizione che i loro livelli di sicurezza non siano compromessi;
  • richiede che tutte le navi passeggeri nuove o esistenti siano munite di certificato di sicurezza per le navi da passeggeri.

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?

La direttiva 2009/45/CE è entrata in vigore il . La direttiva 2009/45/CE modifica e sostituisce la direttiva 98/18/CE (e successive modifiche).

La direttiva (UE) 2017/2108 è entrata in vigore il e viene applicata nell’UE dal .

CONTESTO

Le navi adibite a viaggi nazionali in acque comunitarie devono soddisfare norme fondamentali di sicurezza per proteggere la vita dei passeggeri e dell’equipaggio. Tali norme sono state rafforzate considerevolmente da quando il traghetto Estonia è affondato nel Mar Baltico nel 1994.

La direttiva 2009/45/CE è il più esteso strumento legislativo dell’Unione europea in materia di sicurezza delle navi da passeggeri. È completata da norme comunitarie specifiche per i traghetti roll-on/roll-off e le unità veloci da passeggeri, nonché per la registrazione delle persone a bordo.

Per ulteriori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (rifusione) (GU L 163 del , pagg. 1-140).

Le successive modifiche alla direttiva 2009/45/CE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha solo valore documentario.

Direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio del che modifica la direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 315, del , pagg. 40-51).

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