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Regolamento di procedura del Tribunale
Modifica del regolamento di procedura del Tribunale
Modifica del regolamento di procedura del Tribunale
Modifica del regolamento di procedura del Tribunale
Modifica del regolamento di procedura del Tribunale
Modifica del regolamento di procedura del Tribunale
Modifica del regolamento di procedura del Tribunale
Modifica del regolamento di procedura del Tribunale
Decisione relativa al deposito e alla notifica di atti processuali mediante l’applicazione e-Curia
Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale
Il regolamento di procedura stabilisce le norme in materia di organizzazione interna del Tribunale e come condurre i procedimenti dinanzi a esso.
Nel 2024 sono state introdotte importanti modifiche al regolamento di procedura, le quali si prefiggono di attuare il regolamento (UE, Euratom) 2024/2019, che modifica il protocollo n. 3 allegato ai trattati, in particolare per quanto riguarda le procedure di pronuncia pregiudiziale comunicate alla Corte di giustizia di cui all’articolo 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, al fine di determinare quale organo giurisdizionale è competente a trattarle (si veda di seguito). Le norme modificate introducono inoltre modifiche riguardanti l’organizzazione e la struttura del Tribunale.
La decisione riguarda l’applicazione informatica e-Curia, che consente il deposito e la notifica di atti processuali per via elettronica. Essa stabilisce le condizioni per l’utilizzo di e-Curia e abroga e sostituisce una precedente decisione a partire dal 2018.
Le norme pratiche integrano il regolamento di procedura. Esse sono concepite per garantire la corretta implementazione di quest’ultimo, nonché per garantire che le procedure giudiziarie funzionino in modo corretto ed efficiente.
Insieme alla Corte di giustizia, il Tribunale è una delle istituzioni giudiziarie dell’Unione che compongono la Corte di giustizia dell’Unione europea. Il loro scopo è garantire l’interpretazione e l’applicazione uniformi del diritto dell’Unione.
Il Tribunale è competente a pronunciarsi su:
Il Tribunale è composto da due giudici per ciascuno Stato membro. I giudici eleggono tra di loro un presidente e un vicepresidente per la durata di tre anni. I giudici devono esercitare le loro funzioni in modo imparziale e indipendente. In casi eccezionali, un giudice può assumere il ruolo di avvocato generale1 (AG). I giudici nominano un cancelliere2 per un periodo di sei anni.
Le cause sottoposte al Tribunale sono giudicate dalle sezioni in una seduta con tre o cinque giudici, o, in alcune cause, da un giudice unico. I giudici eleggono i presidenti delle sezioni. Per ciascuna causa viene nominato un giudice relatore, incaricato di preparare la prima proposta di sentenza. Il Tribunale può anche riunirsi in forma di grande sezione (composta da quindici giudici), ove richiesto a causa della complessità giuridica o dell’importanza di una causa.
Le norme sono state modificate nel 2023, in parte per garantire che la specializzazione parziale delle sezioni decise dal Tribunale non diventi ridondante quando la composizione delle sezioni cambia ogni 3 anni.
A seguito della modifica delle norme nel 2024, è prevista la creazione di una sezione intermedia tra le sezioni di cinque giudici e la grande sezione composta da 15 giudici. Essa sarà costituita da nove giudici ed affiancata dal vicepresidente del Tribunale.
Le domande di pronuncia pregiudiziale saranno assegnate alle sezioni con particolare responsabilità per le audizioni e le decisioni in tali cause. Esse dispongono di cinque giudici, fatta salva la possibilità di rimetterle ad un altro collegio giudicante, qualora la complessità e l’importanza della causa lo richiedano. Il Tribunale sarà assistito da uno o più AG nella gestione delle domande di pronuncia pregiudiziale. Come per il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia, i giudici chiamati a svolgere le funzioni di un AG nelle cause di pronuncia pregiudiziale e coloro che sono chiamati a sostituirli qualora vengano esclusi dal procedimento sono eletti dal Tribunale e assistono il collegio giudicante competente in tutte le cause di pronuncia pregiudiziale. Le norme comprendono le procedure per l’elezione degli AG, per la loro designazione al fine di trattare le domande di pronuncia pregiudiziale e per lo svolgimento dei loro compiti.
Il Tribunale delibera in privato. In seguito alle discussioni, i giudici emettono un giudizio unico.
Il richiedente può scegliere per la causa una qualsiasi delle ventiquattro lingue ufficiali dell’Unione. La lingua scelta viene utilizzata nelle argomentazioni scritte e orali presentate dalle parti e nelle comunicazioni del Tribunale con le stesse.
Quando una domanda presentata da un'istituzione riguarda una clausola in un contratto stipulato da o per conto dell’Unione, indipendentemente dal fatto che tale contratto sia di diritto pubblico o privato, ai sensi dell'articolo 272 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la lingua processuale deve essere quella utilizzata nel contratto. Se tale contratto è stato redatto in più lingue, il richiedente può scegliere quella da utilizzare.
Gli agenti (che rappresentano gli Stati membri o le istituzioni dell’Unione) e gli avvocati godono dell’immunità per le parole pronunciate e gli scritti prodotti riguardanti la causa. Gli atti e i documenti relativi alla causa sono esenti da perquisizione e da sequestro.
Gli avvocati devono produrre un certificato da cui risulti che sono abilitati a patrocinare dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro dell’Unione.
La procedura può includere tutti o alcuni dei passaggi elencati di seguito:
Se due o più casi pendenti dinanzi al Tribunale sollevano la stessa questione di diritto, e il Tribunale desidera evitare che tali casi siano trattati parallelamente, uno o più di questi casi possono essere ritardati, in attesa dell’esito della causa che, tra di essi, si concede meglio all’esame di tale questione, che viene identificata come causa pilota.
Possono essere organizzate udienze congiunte su due o più cause simili per consentire di trattare alcune di esse in modo più efficiente.
Qualora la salute, la sicurezza o altre ragioni di particolare importanza impediscano la partecipazione fisica del rappresentante di una parte, questi può, su richiesta, essere autorizzato a partecipare all’audizione mediante videoconferenza.
Le audizioni possono essere trasmesse. Qualora il Tribunale intenda farlo, la cancelleria ne informa le parti interessate. Se una parte ritiene che l’udienza non debba essere trasmessa deve informare il Tribunale a tal riguardo il prima possibile, stabilendo in dettaglio le circostanze che giustificano la scelta di non trasmettere tale udienza. Il Tribunale deve decidere in merito a tale richiesta il prima possibile.
Tali disposizioni illustrano, precisano e integrano alcune disposizioni del regolamento di procedura. Molte delle norme pratiche riguardano aspetti quali la presentazione di atti ed elementi di prova, la loro presentazione e traduzione e l’interpretazione nelle udienze.
Dal 2015 sono state modificate più volte, l’ultima nel 2024, per integrare o adattarsi alle nuove norme in materia di protezione dei dati personali, al trattamento riservato di determinati dati in ricorsi diretti, alla presentazione di documenti procedurali e dei loro allegati e alla partecipazione alle udienze, anche tramite videoconferenza.
Il regolamento di procedura si applica dal . Sostituisce le norme originali, risalenti al . Le ultime modifiche sono entrate in vigore il .
Le norme pratiche adottate nel 2024 sono entrate in vigore il .
Per ulteriori informazioni, si veda:
Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale, [2024/2097] (GU L 2024/2097 del ).
Regolamento di procedura del Tribunale (GU L 105 del , pag. 1).
Modifiche del regolamento di procedura della Corte di Giustizia (GU L 217 del , pag. 71).
Modifiche del regolamento di procedura della Corte di Giustizia (GU L 217 del , pag. 72).
Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale (GU L 217 del , pag. 73).
Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale (GU L 240 del , pag. 1).
Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale (GU L 240 del , pag. 68).
Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale (GU L 44 del , pag. 8).
Modifiche del Regolamento di Procedura del Tribunale [2024/2095] (GU L 2024/2095 del ).
Decisione del Tribunale, del , relativa al deposito e alla notifica di atti processuali mediante l’applicazione e-Curia [2024/2096] (GU L 2024/2096 del ).
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