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Esso punta a garantire un elevato livello di protezione istituendo regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
Il presente regolamento si applica:
A condizione che i passeggeri dispongano di una prenotazione confermata per il volo in questione e si presentino all’accettazione, tranne in caso di cancellazione, all’ora precedentemente indicata oppure, qualora non sia indicata l’ora, al più tardi quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata. Il regolamento riconosce una serie di diritti ai passeggeri nelle seguenti situazioni:
Non si applica a passeggeri che viaggiano:
Qualora possa ragionevolmente prevedere di dover negare l’imbarco su un volo, il vettore aereo operativo fa in primo luogo appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di determinati benefici. Qualora il numero dei volontari non sia sufficiente per consentire l’imbarco, il vettore aereo può negare l’imbarco a passeggeri non consenzienti versando una compensazione.
I vettori aerei danno la precedenza alle persone a mobilità ridotta e ai loro accompagnatori.
In caso di cancellazione del volo o di rifiuto d’imbarco, i passeggeri coinvolti hanno diritto:
Il regolamento introduce un regime che prevede tre categorie di penalizzazione:
In un precedente procedimento di pronuncia pregiudiziale (Cause riunite C-402/07 e C-432/07), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che quando i passeggeri giungono a destinazione con tre ore o più di ritardo sull’ora di arrivo prevista, essi (così come i passeggeri i cui voli siano stati cancellati) possono richiedere un risarcimento forfettario dalla compagnia aerea, a meno che il ritardo sia causato da circostanze eccezionali. Secondo il principio della parità di trattamento, i passeggeri i cui voli sono in ritardo e quelli i cui voli vengono cancellati «all’ultimo momento» devono essere considerati come situazioni analoghe per quanto riguarda l’applicazione del loro diritto a ricevere un risarcimento, poiché tali passeggeri subiscono disagi analoghi, vale a dire, una perdita di tempo.
In caso di cancellazione del volo, i passeggeri interessati devono ricevere:
La compensazione pecuniaria deve essere pagata se il passeggero non è stato informato della cancellazione con sufficiente anticipo. Tuttavia, non deve essere pagata se il vettore può dimostrare che la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Se un vettore aereo sistema un passeggero in una classe inferiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato, il passeggero è rimborsato entro sette giorni secondo le seguenti modalità:
È stato applicato dal .
Per ulteriori informazioni, consultare:
In seguito all’epidemia da Covid-19 e all’introduzione di misure volte a far fronte all’impatto della crisi, la Commissione europea ha adottato:
Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del , pag. 1).
Le successive modifiche al Regolamento (CE) n. 261/2004 sono state integrate nel documento di base. Questa versione consolidata ha solo un valore documentario.
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