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Misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina

SINTESI DI:

Decisione 2011/173/PESC del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE?

La decisione 2011/173/PESC fa parte della serie di strumenti della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell’Unione europea (Unione), che promuove gli obiettivi della politica, fornendo la base giuridica per le sanzioni dell’Unione nei confronti di persone (fisiche o giuridiche) che mirano a destabilizzare la Bosnia-Erzegovina.

PUNTI CHIAVE

La decisione, che è stata modificata numerose volte:

  • si rivolge alle persone e loro associate elencate nell’allegato (fino ad ora nessuna), le cui attività:
  • riguarda le seguenti sanzioni:
    • il rifiuto di ingresso o di transito nel territorio dell’Unione;
    • il congelamento di tutti i fondi1 e delle risorse economiche2;
    • il divieto di fornire fondi o risorse economiche a tali persone fisiche o giuridiche.

Le persone soggette a tali misure sono elencate negli allegati della decisione. Il Consiglio dell’Unione europea redige l’elenco e decide le modifiche allo stesso, a seguito di una proposta di uno Stato membro dell’Unione o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Deroghe

La decisione stabilisce alcune esenzioni dai divieti e dalle restrizioni. Ciò consente agli Stati membri di autorizzare viaggi se:

  • ospitano un’organizzazione intergovernativa internazionale o una conferenza delle Nazioni Unite;
  • sono vincolati da un accordo multilaterale sui privilegi e le immunità;
  • rientrano nell’ambito di applicazione del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) tra la Santa Sede e l’Italia.

Sono inoltre esenti i seguenti tipi di fondi e motivi di viaggio:

  • esigenze umanitarie urgenti;
  • la partecipazione alle riunioni intergovernative per la promozione della democrazia, dei diritti umani e dello stato di diritto in Bosnia-Erzegovina;
  • i fondi, a determinate condizioni, destinati a:
    • necessità di base, come le spese alimentari e mediche, per le persone presenti nell’elenco e per i loro familiari dipendenti;
    • onorari professionali e costi di servizio;
    • spese straordinarie.

A PARTIRE DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DECISIONE?

È in vigore dal e la sua applicazione è stata prorogata fino al .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Fondi. Attività e utilità finanziarie di qualsiasi natura.
  2. Risorse economiche. Tutti gli investimenti materiali e immateriali.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Decisione 2011/173/PESC del Consiglio, del , concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina (GU L 76 del , pag. 68).

Le successive modifiche alla decisione 2011/173/PESC sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento

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