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Misure restrittive in considerazione della situazione in Afghanistan

SINTESI DI:

Decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

Regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DECISIONE E DEL REGOLAMENTO?

Essi fanno parte degli strumenti della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell’Unione europea (Unione), che promuovono gli obiettivi della PESC, fornendo la base giuridica per le sanzioni dell’Unione nei confronti dei talebani in Afghanistan e di altre persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati.

PUNTI CHIAVE

La decisione e il regolamento sono stati modificati più volte. Comprendono una serie di divieti e restrizioni rivolti a coloro che costituiscono una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza dell’Afghanistan, le persone fisiche e i gruppi a essi associati, identificati dal comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite istituito dalla risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tra cui:

  • un embargo sulle armi relativo alla fornitura, alla vendita, all’esportazione o al trasferimento di materiale militare, compresa qualsiasi consulenza tecnica, assistenza o addestramento a favore di tali persone, gruppi, imprese, entità o organismi;
  • il divieto di fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di beni inseriti in tale elenco a tali persone, gruppi, imprese, entità o organismi;
  • il rifiuto di ingresso o di transito nel territorio dell’Unione per tali persone, gruppi, imprese, entità o organismi;
  • il congelamento dei fondi1, altre attività finanziarie e risorse economiche2 di tali persone, gruppi, imprese, entità o organismi;
  • il divieto di tentare di eludere le sanzioni.

Deroghe

La decisione e il regolamento contengono alcune deroghe ai divieti e alle restrizioni. Tra queste figurano fondi, a determinate condizioni, per pagare:

  • bisogni essenziali, come le spese alimentari e mediche, per le persone elencate e per i loro familiari a loro carico;
  • onorari professionali e costi di servizio;
  • spese straordinarie.

La normativa riguarda:

  • l’Unione, compreso il suo spazio aereo;
  • aeromobili e navi sotto la giurisdizione di uno Stato membro dell’Unione;
  • cittadini e imprese dell’Unione.

L’allegato alla decisione comprende, in base alla loro inclusione, un elenco delle persone fisiche (sezione A), delle entità e di altri gruppi e imprese (sezione B) associati ai talebani.

Il Consiglio dell’Unione europea stila l’elenco contenuto nell’allegato e lo modifica conformemente alle decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite.

Gli Stati membri e la Commissione europea si informano reciprocamente e immediatamente sulle misure adottate ai sensi della normativa, fornendosi reciprocamente le informazioni pertinenti.

Gli Stati membri stabiliscono sanzioni appropriate in caso di violazione della normativa e adottano ogni misura necessaria per garantire l’attuazione delle sanzioni.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LA DECISIONE E IL REGOLAMENTO?

La decisione 2011/486/PESC è in vigore dal .

Il regolamento (CE) n. 753/2011 è in vigore dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Fondi. Attività e utilità finanziarie di ogni natura.
  2. Risorse economiche. Tutte le attività materiali e immateriali.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione 2011/486/PESC del Consiglio, del , concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (GU L 199 del , pag. 57).

Le successive modifiche alla decisione 2011/486/PESC sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, del , concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (GU L 199 del , pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

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