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Decisione 2010/413/PESC: misure restrittive nei confronti dell’Iran
L’articolo 215 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’articolo 29 del trattato sull’Unione europea forniscono il quadro generale relativo alle sanzioni dell’Unione europea nei confronti dell’Iran.
La decisione e il regolamento recepiscono le sanzioni delle Nazioni Unite in applicazione della risoluzione UNSCR che richiede all’Iran di interrompere l’arricchimento dell’uranio per finalità di proliferazione nucleare. Esse impongono inoltre una serie di sanzioni economiche e finanziarie dell’Unione europea (Unione) nei confronti dell’Iran, che comprendono quanto segue.
Il , la risoluzione UNSCR 2231 (2015) è stata adottata e accettata dall’Iran e da E3/EU+31. La risoluzione:
Il (data dell’attuazione), le Nazioni Unite hanno revocato alcune delle misure restrittive relative al nucleare, come stabilito dall’UNSCR 2231 (2015), e il Consiglio dell’Unione europea ha revocato tutte le sanzioni economiche e finanziarie dell’UE relative al nucleare nei confronti dell’Iran. Tuttavia, alcune altre misure restrittive rimangono in vigore.
La decisione 2011/235/PESC prevede il divieto di viaggio, il congelamento dei fondi2 e il congelamento delle risorse economiche3 per le persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Iran e per le persone a esse associate. Il regolamento (UE) n. 359/2011 rende effettiva la decisione 2011/235/PESC su quanto segue.
La decisione (PESC) 2024/1795 modifica la decisione 2011/235/PESC introducendo eccezioni umanitarie alle misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran. Ciò ha l’obiettivo di facilitare l’azione umanitaria basata su principi da parte di attori umanitari imparziali in Iran, permettendo a determinate organizzazioni e agenzie che agiscono da partner umanitari dell’Unione di essere esentate dal divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di persone, entità e organismi designati, per scopi esclusivamente umanitari in Iran.
Il regolamento (UE) 2024/1796 modifica il regolamento (UE) n. 359/2011 al fine di attuare le modifiche introdotte dalla decisione (PESC) 2024/1795 per garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
La decisione 2010/413/PESC si applica dal e il regolamento (UE) n. 267/2012 si applica dal .
La decisione 2011/235/PESC si applica dal e il regolamento (UE) n. 359/2011 si applica dal .
Una sintesi separata contempla le misure restrittive dell’Unione in considerazione del sostegno militare dell’Iran all’invasione russa dell’Ucraina e a gruppi armati in Medio Oriente e nell’area del Mar Rosso.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del , concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195 del , pag. 39).
Le successive modifiche alla decisione 2010/413/PESC sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del , concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88 del , pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Decisione 2011/235/PESC del Consiglio, del , concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (GU L 100 del , pag. 51).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del , concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (GU L 100 del , pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
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