Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Misure restrittive dell’Unione europea nei confronti dell’Iran

SINTESI DI:

Decisione 2010/413/PESC: misure restrittive nei confronti dell’Iran

Regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010

Decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran

Regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

QUAL È LO SCOPO DELLE DECISIONI E DEI REGOLAMENTI?

  • La decisione 2010/413/PESC e il regolamento (UE) n. 267/2012 stabiliscono una serie di sanzioni e altre misure in risposta alle crescenti preoccupazioni del Consiglio europeo riguardo al programma nucleare dell’Iran e alla luce della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1929 (2010). Tali misure sono incentrate sul settore commerciale, finanziario, dei trasporti iraniano, e sui settori chiave dell’industria del gas naturale e del petrolio e sul Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica.
  • La decisione 2011/235/PESC e il regolamento (UE) n. 359/2011 definiscono un regime di sanzioni nei confronti di persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.

PUNTI CHIAVE

L’articolo 215 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’articolo 29 del trattato sull’Unione europea forniscono il quadro generale relativo alle sanzioni dell’Unione europea nei confronti dell’Iran.

Decisione 2010/413/PESC e regolamento (UE) n. 267/2012

La decisione e il regolamento recepiscono le sanzioni delle Nazioni Unite in applicazione della risoluzione UNSCR che richiede all’Iran di interrompere l’arricchimento dell’uranio per finalità di proliferazione nucleare. Esse impongono inoltre una serie di sanzioni economiche e finanziarie dell’Unione europea (Unione) nei confronti dell’Iran, che comprendono quanto segue.

Scambi commerciali di merci diverse:

  • divieto di esportare armi verso l’Iran;
  • divieto di esportazione di merci a duplice utilizzo e prodotti che potrebbero essere utilizzati nelle attività connesse con l’arricchimento nucleare;
  • divieto di importare petrolio greggio, gas naturale, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici;
  • divieto di vendita o fornitura di attrezzature chiave utilizzate nel settore dell’energia;
  • divieto di vendita o fornitura di oro, metalli preziosi e diamanti;
  • divieto su talune attrezzature navali;
  • divieto su taluni software.

Settore finanziario:

  • congelamento dei beni della Banca centrale dell’Iran e delle principali banche commerciali iraniane;
  • definizione dei meccanismi di notifica e autorizzazione per i trasferimenti di fondi al di sopra di determinati importi agli istituti finanziari iraniani.

Settore dei trasporti:

  • impedire l’accesso agli aeroporti dell’Unione dei voli cargo iraniani;
  • vietare la prestazione di servizi tecnici e di manutenzione ad aeromobili cargo iraniani o alle navi che trasportano materiali o prodotti vietati;
  • imporre restrizioni sui viaggi e congelamento dei beni nei confronti di ulteriori persone ed entità inserite negli elenchi.

Il , la risoluzione UNSCR 2231 (2015) è stata adottata e accettata dall’Iran e da E3/EU+31. La risoluzione:

  • approva il piano d’azione globale congiunto;
  • consente determinate deroghe alle misure restrittive esistenti; e
  • definisce il programma e gli impegni che tutte le parti si assumono per giungere al termine delle misure restrittive nei confronti dell’Iran.

Il (data dell’attuazione), le Nazioni Unite hanno revocato alcune delle misure restrittive relative al nucleare, come stabilito dall’UNSCR 2231 (2015), e il Consiglio dell’Unione europea ha revocato tutte le sanzioni economiche e finanziarie dell’UE relative al nucleare nei confronti dell’Iran. Tuttavia, alcune altre misure restrittive rimangono in vigore.

Decisione 2011/235/PESC e regolamento (UE) n. 359/2011

La decisione 2011/235/PESC prevede il divieto di viaggio, il congelamento dei fondi2 e il congelamento delle risorse economiche3 per le persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Iran e per le persone a esse associate. Il regolamento (UE) n. 359/2011 rende effettiva la decisione 2011/235/PESC su quanto segue.

Misure per la lotta alla repressione interna

  • È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare i materiali seguenti, originari o meno dell’Unione, a persone o organismi in Iran o per l’utilizzo in Iran:
    • attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna, come elencate nell’allegato III;
    • attrezzature, tecnologie o software, identificati nell’allegato IV, senza la previa autorizzazione dello Stato membro dell’Unione pertinente.
  • È vietato fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione e finanziamenti a qualsiasi persona o ente in Iran o per l’uso in Iran se tali servizi sono relativi ad attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna, come elencate nell’allegato III;
  • È vietato fornire servizi di intercettazione o monitoraggio di internet o delle telecomunicazioni al governo, a organismi pubblici, società e agenzie iraniani o a qualsiasi persona o entità che agisce per loro conto.

Sanzioni finanziarie

  • Il regolamento (UE) n. 359/2011 definisce:
    • il congelamento dei fondi e delle risorse economiche appartenenti a o di proprietà o detenuti da persone fisiche o giuridiche di cui all’allegato I;
    • il divieto di accesso a fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato I;
    • il divieto di attività che eludono intenzionalmente le misure di cui sopra.
  • L’allegato I è un elenco di persone che, in conformità alla decisione 2011/235/PESC, sono state identificate dal Consiglio come responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Iran e persone a esse associate.
  • Gli Stati membri possono autorizzare eccezionalmente il rilascio di fondi o risorse economiche congelati, comprese le spese di base come generi alimentari, medicinali e utenze di servizi pubblici e onorari congrui.

Eccezioni umanitarie

La decisione (PESC) 2024/1795 modifica la decisione 2011/235/PESC introducendo eccezioni umanitarie alle misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran. Ciò ha l’obiettivo di facilitare l’azione umanitaria basata su principi da parte di attori umanitari imparziali in Iran, permettendo a determinate organizzazioni e agenzie che agiscono da partner umanitari dell’Unione di essere esentate dal divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di persone, entità e organismi designati, per scopi esclusivamente umanitari in Iran.

Il regolamento (UE) 2024/1796 modifica il regolamento (UE) n. 359/2011 al fine di attuare le modifiche introdotte dalla decisione (PESC) 2024/1795 per garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE DECISIONI E I REGOLAMENTI?

La decisione 2010/413/PESC si applica dal e il regolamento (UE) n. 267/2012 si applica dal .

La decisione 2011/235/PESC si applica dal e il regolamento (UE) n. 359/2011 si applica dal .

CONTESTO

Una sintesi separata contempla le misure restrittive dell’Unione in considerazione del sostegno militare dell’Iran all’invasione russa dell’Ucraina e a gruppi armati in Medio Oriente e nell’area del Mar Rosso.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. E3/EU+3. Francia, Germania, Regno Unito (un accordo informale di cooperazione estera e di sicurezza creato quando il Regno Unito era ancora membro dell’Unione) e gli Stati dell’UE+, oltre alla Cina, alla Russia e agli Stati Uniti.
  2. Congelamento dei fondi. Il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio.
  3. Congelamento delle risorse economiche. Il divieto di utilizzo di risorse economiche (attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi) al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi la vendita, l’affitto e la costituzione di diritti reali di garanzia.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del , concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195 del , pag. 39).

Le successive modifiche alla decisione 2010/413/PESC sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del , concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88 del , pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Decisione 2011/235/PESC del Consiglio, del , concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (GU L 100 del , pag. 51).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del , concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (GU L 100 del , pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

ultimo aggiornamento:

Top