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Energia rinnovabile

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • Stabilisce un sistema comune per promuovere l’energia da fonti rinnovabili1 nei diversi settori. In particolare, la direttiva:
    • fissa un obiettivo dell’Unione europea (Unione) vincolante per la sua quota di rinnovabili nel mix energetico nel 2030;
    • regolamenta per la prima volta l’autoconsumo;
    • stabilisce un insieme comune di norme per l’uso delle energie rinnovabili nei settori dell’elettricità, del riscaldamento e del raffrescamento e dei trasporti nell’Unione.
  • Punta ad aumentare l’uso di energia da fonti rinnovabili per combattere i cambiamenti climatici, proteggere l’ambiente e ridurre la dipendenza energetica. Intende inoltre contribuire alla leadership tecnologica e industriale dell’Unione e alla creazione di posti di lavoro e crescita, anche in zone rurali e particolarmente isolate.

PUNTI CHIAVE

Energia rinnovabile

Modifiche del 2023

  • L’Unione ha aggiornato le proprie norme energetiche nell’ambito del Green Deal europeo e del suo pacchetto «Pronti per il 55 %» che mirano a garantire l’allineamento di tali norme all’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e della riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.
  • Tali norme sono state inoltre modificate per attuare il piano REPowerEU, finalizzato a ridurre la dipendenza dell’Unione dal petrolio e dal gas russi.
  • La direttiva è stata modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413.

La direttiva include:

  • le norme per un sostegno finanziario efficace dal punto di vista dei costi e basato sul mercato per l’energia elettrica da fonti rinnovabili;
  • la protezione dei regimi di sostegno dalle modifiche che mettono a rischio i progetti esistenti;
  • i meccanismi di cooperazione tra gli Stati membri dell’Unione e tra gli Stati membri e i paesi terzi;
  • le norme che aiutano i veicoli elettrici e le batterie a fornire flessibilità al sistema energetico con l’alimentazione di energia elettrica rinnovabile nella rete, se necessario;
  • le norme che consentono ai consumatori di produrre la propria energia elettrica, individualmente o nell’ambito di comunità di energia rinnovabile, senza indebite restrizioni;
  • le procedure accelerate per le autorizzazioni per i progetti nel settore delle energie rinnovabili;
  • i requisiti rafforzati per sostenere e utilizzare la biomassa per l’energia, al fine di ridurre il rischio di una produzione di bioenergia non sostenibile.

Obiettivi

  • Un obiettivo vincolante complessivo del 42,5 % entro il 2030 per la quota di energie rinnovabili nel consumo energetico globale dell’Unione, con un’integrazione supplementare indicativa del 2,5 % per raggiungere l’obiettivo del 45 %.
  • Per il settore dei trasporti, gli Stati membri possono scegliere tra:
    • un obiettivo vincolante corrispondente a una riduzione del 14,5 % dell’intensità dei gas a effetto serra nei trasporti derivante dall’uso di energie rinnovabili entro il 2030; o
    • una quota vincolante pari ad almeno il 29 % di fonti rinnovabili nel consumo finale di energia del settore dei trasporti entro il 2030.
  • Per il settore industriale:
    • un aumento medio annuo indicativo dell’1,6 % nell’impiego di energia rinnovabile;
    • entro il 2030, il 42 % dell’idrogeno usato deve provenire da combustibili rinnovabili di origine non biologica, ed entro il 2035 deve essere pari al 60 %.
  • Per il settore dell’edilizia e del riscaldamento e raffrescamento:
    • un obiettivo indicativo di una quota di energia rinnovabile di almeno il 49 % relativa agli edifici nel 2030;
    • un aumento graduale degli obiettivi rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento dello 0,8 % l’anno a livello nazionale fino al 2026 e dell’1,1 % dal 2026 al 2030.

Atti delegati e di esecuzione

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

  • La direttiva (UE) 2018/2001 doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il .
  • La maggior parte delle norme introdotte dalla direttiva di modifica (UE) 2023/2413 devono essere recepite entro il , sebbene la maggior parte di quelle relative alle procedure di rilascio delle autorizzazioni debbano essere recepite entro il .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Energia da fonti rinnovabili. Energia da fonti rinnovabili non fossili, come quella eolica, solare (termica e fotovoltaica), aerotermica, geotermica, idrotermale, termica, mareomotrice, idroelettrica, da biomassa, da gas di discarica, e dai gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (rifusione) (GU L 328 del , pag. 82).

Le modifiche successive alla direttiva (UE) 2018/2001 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L 2023/2413 del ).

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