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Qualità e sicurezza per le sostanze di origine umana destinate all’applicazione sugli esseri umani

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2024/1938 sui parametri di qualità e sicurezza per le sostanze di origine umana destinate all’applicazione sugli esseri umani

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) 2024/1938 introduce nuove norme che fissano standard più elevati nell’Unione europea (Unione) per la sicurezza e la qualità delle sostanze di origine umana (substances of human origin, SoHO), come il sangue, i tessuti e le cellule, creando un quadro unificato per rendere queste sostanze più accessibili e affidabili per tutti coloro che sono coinvolti nell’assistenza sanitaria. In particolare, il regolamento mira a:

  • sostenere la fornitura continua di terapie SoHO, sulla base di elevati standard di sicurezza e qualità;
  • estendere le misure protettive a nuovi gruppi di pazienti, ai donatori e alla progenie nata da procreazione medicalmente assistita;
  • migliorare l’armonizzazione tra gli Stati membri dell’Unione, agevolando lo scambio transfrontaliero di SoHO e migliorando l’accesso dei pazienti alle terapie;
  • creare le condizioni per un’innovazione sicura, efficace e accessibile;
  • migliorare la preparazione alle crisi e la resilienza per salvaguardare l’accesso alle terapie;
  • attuare politiche pronte per il digitale;
  • contribuire all’Unione europea della salute mettendo in comune le competenze tecniche e ottenendo economie di scala.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento si applica a una vasta gamma di sostanze di origine umana, definite come qualsiasi sostanza raccolta dal corpo umano, che contenga o meno cellule e che tali cellule siano o meno viventi, comprese le preparazioni di SoHO derivanti dalla lavorazione di tali sostanze. Tra queste vi sono:

  • sangue ed emocomponenti;
  • tessuti e cellule, comprese le cellule staminali da midollo osseo, sangue periferico o sangue del cordone ombelicale;
  • cellule e tessuti riproduttivi, come embrioni e gameti;
  • altre sostanze di origine umana, come il latte materno, il microbiota intestinale e preparati ematici non utilizzati per le trasfusioni.

Quadro unionale unificato

Il regolamento intende armonizzare le norme e facilitare lo scambio di sostanze di origine umana in tutti gli Stati membri. Tra i suoi elementi principali figurano:

  • autorità competenti per le SoHO: ogni Stato membro deve designare un’autorità di sorveglianza incaricata di sorvegliare le attività relative a SoHO. Tali autorità operano in modo trasparente, libere da influenze esterne e nell’interesse pubblico.
  • Procedure a livello dell’Unione Procedure comuni per l’autorizzazione e la valutazione delle preparazioni di SoHO semplificheranno il processo e miglioreranno la coerenza a livello transfrontaliero.
  • Supervisione più rigida Gli istituti coinvolti nella lavorazione, nello stoccaggio, nel rilascio, nell’importazione e nell’esportazione di SoHO devono soddisfare ulteriori requisiti di autorizzazione e di ispezione.
  • Coordinamento a livello dell’Unione Il Comitato di coordinamento per le SoHO è istituito per aiutare gli Stati membri ad attuare efficacemente il regolamento.
  • Nuova piattaforma informatica La piattaforma UE per le SoHO è istituita per registrare le attività e facilitare la condivisione delle informazioni in tutta l’Unione.
  • Allerte rapide È in vigore un sistema di risposta rapida per la gestione di incidenti o reazioni gravi che potrebbero mettere a rischio donatori o riceventi.

Responsabilità degli enti SoHO

Le organizzazioni legalmente stabilite coinvolte nelle attività relative a SoHO dovranno soddisfare i seguenti obblighi:

  • registrazione: tutti gli enti SoHO devono registrarsi prima di avviare attività che incidono sulla qualità, la sicurezza e l’efficacia delle SoHO;
  • sistemi di qualità: gli enti devono istituire e mantenere un sistema di gestione della qualità adeguato alle loro attività;
  • persona responsabile: una persona nominata in un ente SoHO che ha la responsabilità di garantire la conformità al presente regolamento;
  • comunicazione dei dati: Gli enti devono raccogliere e comunicare i dati relativi alle loro attività relative a SoHO.

Donatori, riceventi e progenie nata da procreazione medicalmente assistita

Il regolamento pone un forte accento sulla sicurezza e la dignità sia dei donatori che dei riceventi, ampliando l’ambito di applicazione della legislazione precedente per garantirne una migliore protezione.

  • Donatori: la salute dei donatori viventi deve essere protetta prima, durante e dopo la donazione. Essi devono ricevere informazioni dettagliate sul processo di donazione, e i loro diritti di riservatezza, non discriminazione e protezione dei dati sono tutelati.
  • Riceventi e progenie nata da procreazione medicalmente assistita Gli enti SoHO devono ridurre al minimo i rischi per i riceventi e la progenie nata da procreazione medicalmente assistita, garantendo che le sostanze utilizzate siano sicure e di qualità elevata.

Il regolamento sottolinea che le donazioni di SoHO dovrebbero essere volontarie e non retribuite. Anche se i donatori possono ricevere un indennizzo o un rimborso per le spese, sono vietati gli incentivi finanziari alla donazione al fine di mantenere le pratiche etiche.

SoHO di importanza critica

Una fornitura insufficiente di SoHO di importanza critica potrebbe causare gravi danni o rischi di gravi danni alla salute dei pazienti e notevoli interruzioni nella fabbricazione di prodotti disciplinati da altre normative dell’Unione. Per evitare carenze, gli Stati membri sono tenuti a:

  • compiere sforzi ragionevoli per garantire una fornitura costante e resiliente;
  • elaborare piani nazionali di emergenza per affrontare eventuali interruzioni della fornitura.

Valutazione

Entro l’, la Commissione europea valuterà l’applicazione del presente regolamento, redigendo una relazione di valutazione dello stato di avanzamento per il conseguimento dei suoi obiettivi, presentando le sue principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio dell’Unione europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

La maggior parte delle disposizioni si applicherà a partire dal , con alcune eccezioni che si applicheranno prima o dopo.

Il regolamento sostituisce e abroga le direttive 2002/98/CE (si veda la sintesi) e 2004/23/CE (si veda la sintesi) efficaci dal , con disposizioni transitorie dettagliate in vigore.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2024/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sui parametri di qualità e sicurezza per le sostanze di origine umana destinate all’applicazione sugli esseri umani e che abroga le direttive 2002/98/CE e 2004/23/CE (GU L, 2024/1938, ).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2024/1938 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento:

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