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Il regolamento (UE) 2024/1938 introduce nuove norme che fissano standard più elevati nell’Unione europea (Unione) per la sicurezza e la qualità delle sostanze di origine umana (substances of human origin, SoHO), come il sangue, i tessuti e le cellule, creando un quadro unificato per rendere queste sostanze più accessibili e affidabili per tutti coloro che sono coinvolti nell’assistenza sanitaria. In particolare, il regolamento mira a:
sostenere la fornitura continua di terapie SoHO, sulla base di elevati standard di sicurezza e qualità;
estendere le misure protettive a nuovi gruppi di pazienti, ai donatori e alla progenie nata da procreazione medicalmente assistita;
migliorare l’armonizzazione tra gli Stati membri dell’Unione, agevolando lo scambio transfrontaliero di SoHO e migliorando l’accesso dei pazienti alle terapie;
creare le condizioni per un’innovazione sicura, efficace e accessibile;
migliorare la preparazione alle crisi e la resilienza per salvaguardare l’accesso alle terapie;
attuare politiche pronte per il digitale;
contribuire all’Unione europea della salute mettendo in comune le competenze tecniche e ottenendo economie di scala.
PUNTI CHIAVE
Il regolamento si applica a una vasta gamma di sostanze di origine umana, definite come qualsiasi sostanza raccolta dal corpo umano, che contenga o meno cellule e che tali cellule siano o meno viventi, comprese le preparazioni di SoHO derivanti dalla lavorazione di tali sostanze. Tra queste vi sono:
sangue ed emocomponenti;
tessuti e cellule, comprese le cellule staminali da midollo osseo, sangue periferico o sangue del cordone ombelicale;
cellule e tessuti riproduttivi, come embrioni e gameti;
altre sostanze di origine umana, come il latte materno, il microbiota intestinale e preparati ematici non utilizzati per le trasfusioni.
Quadro unionale unificato
Il regolamento intende armonizzare le norme e facilitare lo scambio di sostanze di origine umana in tutti gli Stati membri. Tra i suoi elementi principali figurano:
autorità competenti per le SoHO: ogni Stato membro deve designare un’autorità di sorveglianza incaricata di sorvegliare le attività relative a SoHO. Tali autorità operano in modo trasparente, libere da influenze esterne e nell’interesse pubblico.
Procedure a livello dell’Unione Procedure comuni per l’autorizzazione e la valutazione delle preparazioni di SoHO semplificheranno il processo e miglioreranno la coerenza a livello transfrontaliero.
Supervisione più rigida Gli istituti coinvolti nella lavorazione, nello stoccaggio, nel rilascio, nell’importazione e nell’esportazione di SoHO devono soddisfare ulteriori requisiti di autorizzazione e di ispezione.
Coordinamento a livello dell’Unione Il Comitato di coordinamento per le SoHO è istituito per aiutare gli Stati membri ad attuare efficacemente il regolamento.
Nuova piattaforma informatica La piattaforma UE per le SoHO è istituita per registrare le attività e facilitare la condivisione delle informazioni in tutta l’Unione.
Allerte rapide È in vigore un sistema di risposta rapida per la gestione di incidenti o reazioni gravi che potrebbero mettere a rischio donatori o riceventi.
Responsabilità degli enti SoHO
Le organizzazioni legalmente stabilite coinvolte nelle attività relative a SoHO dovranno soddisfare i seguenti obblighi:
registrazione: tutti gli enti SoHO devono registrarsi prima di avviare attività che incidono sulla qualità, la sicurezza e l’efficacia delle SoHO;
sistemi di qualità: gli enti devono istituire e mantenere un sistema di gestione della qualità adeguato alle loro attività;
persona responsabile: una persona nominata in un ente SoHO che ha la responsabilità di garantire la conformità al presente regolamento;
comunicazione dei dati: Gli enti devono raccogliere e comunicare i dati relativi alle loro attività relative a SoHO.
Donatori, riceventi e progenie nata da procreazione medicalmente assistita
Il regolamento pone un forte accento sulla sicurezza e la dignità sia dei donatori che dei riceventi, ampliando l’ambito di applicazione della legislazione precedente per garantirne una migliore protezione.
Donatori: la salute dei donatori viventi deve essere protetta prima, durante e dopo la donazione. Essi devono ricevere informazioni dettagliate sul processo di donazione, e i loro diritti di riservatezza, non discriminazione e protezione dei dati sono tutelati.
Riceventi e progenie nata da procreazione medicalmente assistita Gli enti SoHO devono ridurre al minimo i rischi per i riceventi e la progenie nata da procreazione medicalmente assistita, garantendo che le sostanze utilizzate siano sicure e di qualità elevata.
Il regolamento sottolinea che le donazioni di SoHO dovrebbero essere volontarie e non retribuite. Anche se i donatori possono ricevere un indennizzo o un rimborso per le spese, sono vietati gli incentivi finanziari alla donazione al fine di mantenere le pratiche etiche.
SoHO di importanza critica
Una fornitura insufficiente di SoHO di importanza critica potrebbe causare gravi danni o rischi di gravi danni alla salute dei pazienti e notevoli interruzioni nella fabbricazione di prodotti disciplinati da altre normative dell’Unione. Per evitare carenze, gli Stati membri sono tenuti a:
compiere sforzi ragionevoli per garantire una fornitura costante e resiliente;
elaborare piani nazionali di emergenza per affrontare eventuali interruzioni della fornitura.
La maggior parte delle disposizioni si applicherà a partire dal , con alcune eccezioni che si applicheranno prima o dopo.
Il regolamento sostituisce e abroga le direttive 2002/98/CE (si veda la sintesi) e 2004/23/CE (si veda la sintesi) efficaci dal , con disposizioni transitorie dettagliate in vigore.
Regolamento (UE) 2024/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sui parametri di qualità e sicurezza per le sostanze di origine umana destinate all’applicazione sugli esseri umani e che abroga le direttive 2002/98/CE e 2004/23/CE (GU L, 2024/1938, ).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2024/1938 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del , pag. 1).
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del , pag. 39).
Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del , pag. 1).
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alla protezione delle persone fisiche in materia di trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del , pag. 1).
Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del , pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 324 del , pag. 121).
Direttiva 2006/86/CE della Commissione, del , che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (GU L 294 del , pag. 32).
Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (GU L 102 del , pag. 48).
Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE (GU L 33 dell’, pag. 30).
Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del , pag. 67).