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Sicurezza dei prodotti: regole generali

 

SINTESI DI:

Direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva, nota anche come direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (DSGP), impone alle imprese di garantire che gli articoli in vendita siano sicuri e di intraprendere azioni correttive qualora ciò non avvenga.

Essa introduce un sistema di allarme rapido per i prodotti* non alimentari pericolosi. Esso consente alle autorità nazionali di condividere tempestivamente le informazioni su eventuali misure intraprese per ritirare tali prodotti dal mercato.

PUNTI CHIAVE

  • I prodotti immessi sul mercato dell’UE devono essere sicuri.
  • Devono recare informazioni che ne consentano la tracciabilità, quali l’identità del fabbricante e un certificato di prodotto. Qualora sia necessario per un uso sicuro, i prodotti devono essere accompagnati da avvertenze e informazioni relative a qualsiasi rischio intrinseco.
  • Un prodotto è considerato sicuro se rispetta specifiche disposizioni nazionali o norme comunitarie. In mancanza di tali disposizioni o norme, la valutazione sulla sicurezza deve basarsi su:
    • orientamenti della Commissione;
    • buone prassi nel settore interessato;
    • stato di avanzamento delle conoscenze e delle tecnologie;
    • la sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente aspettarsi.
  • Le autorità nazionali incaricate dell’applicazione della legge hanno facoltà di controllare la sicurezza dei prodotti e intraprendere le azioni adeguate contro gli articoli pericolosi.
  • Un sistema per lo scambio rapido di informazioni, gestito dalla Commissione, consente alle autorità nazionali di allertare rapidamente le proprie controparti relativamente a qualsiasi prodotto che presenta un rischio grave per la salute e la sicurezza. L’attuazione della decisione (UE) 2019/417 stabilisce le linee guida per la gestione del sistema d’informazione rapida dell’Unione europea (RAPEX) sulla sicurezza dei prodotti e del suo sistema di notifica, definito dalla direttiva 2001/95/UE. Sono presenti disposizioni separate per gli alimenti, i prodotti farmaceutici e i dispositivi medici.
  • In caso di utilizzo del sistema di allarme rapido, le autorità nazionali devono fornire informazioni che identificano l’articolo e la sua distribuzione in qualsiasi altra parte dell’Europa, particolari dei rischi che presenta e qualsiasi azione intrapresa per tutelare il pubblico.
  • La Commissione può intervenire rapidamente a livello europeo con misure di validità di un anno (rinnovabile), a fronte di un grave rischio provocato da un prodotto.
  • La normativa non si applica agli oggetti di antiquariato o ad articoli che necessitano di riparazione o restauro.

DA QUANDO ENTRA IN VIGORE LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore dal 15 gennaio 2002 e doveva diventare legge negli Stati membri entro il 15 gennaio 2004.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Prodotto: qualsiasi prodotto destinato alla vendita o suscettibile di essere utilizzato dai consumatori, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).

Le successive modifiche alla direttiva 2001/95/CE sono state integrate al testo originario. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione di esecuzione (UE) 2019/417 della Commissione dell’8 novembre 2018 recante linee guida per la gestione del sistema d’informazione rapida dell’Unione europea «RAPEX» istituito a norma dell’articolo 12 della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti e del suo sistema di notifica (GU L 73 del 15.3.2019, pag. 121).

Decisione della Commissione 2010/15/UE del 16 dicembre 2009 recante linee guida per la gestione del sistema comunitario d’informazione rapida (RAPEX) e della procedura di notifica di cui, rispettivamente, all’articolo 12 e all’articolo 11 della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 22 del 26.1.2010, pag. 1).

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU C 38 del 17.2.2009, pag. 11).

Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull’applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti [COM(2008)905 final del 14 gennaio 2009].

Ultimo aggiornamento: 14.09.2015

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