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Impianti portuali per i rifiuti delle navi, compresi i residui del carico

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2019/883 - impianti portuali per la consegna dei rifiuti delle navi

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

Tale direttiva mira a proteggere l’ambiente marino dagli effetti negativi dei rifiuti delle navi usate nei porti dell’ Unione Europea (Unione), migliorando la ricezione degli impianti portuali per i rifiuti delle navi.

PUNTI CHIAVE

Diritti

  • Ai sensi delle nuove regole, le navi corrisponderanno una tariffa indiretta per coprire i costi del sistema che darà loro il diritto di conferire i propri rifiuti in un porto, indipendentemente dall’avvenuto conferimento o meno degli stessi. Tale tariffa si applicherà inoltre ai pescherecci e alle imbarcazioni da diporto, con l’obiettivo di contribuire a prevenire che reti da pesca scartate e rifiuti accidentalmente catturati al loro interno finiscano direttamente in mare.
  • In determinati casi, qualora una nave conferisca un quantitativo eccessivo di rifiuti, è possibile addebitare una tariffa diretta supplementare al fine di garantire che i costi relativi al ricevimento di tali rifiuti non costituiscano un onere sproporzionato per il sistema di recupero dei costi del porto.
  • Le tariffe possono essere differenziate sulla base, per esempio, della categoria, del tipo e delle dimensioni della nave e dal tipo di traffico cui è adibita la nave. Si applica una tariffa ridotta alle «navi verdi», ovvero alle imbarcazioni in grado di dimostrare la produzione di minori quantità di rifiuti e la presenza di una gestione sostenibile dei rifiuti a bordo.

Impianti portuali

I membri stati dell’Unione devono assicurare che gli impianti portuali:

  • siano in grado di ricevere i tipi e i quantitativi di rifiuti delle navi che abitualmente utilizzano tale porto;
  • evitino ritardi;
  • non addebitino tariffe eccessive, che potrebbero creare un disincentivo all’uso degli stessi da parte delle navi;
  • gestiscano i rifiuti delle navi in un modo ambientalmente compatibile, conformemente alla direttiva 2008/98/CE (normativa comunitaria sulla gestione dei rifiuti) e ad altre leggi dell’Unione sui rifiuti.

Esenzioni ed eccezioni

La direttiva non è applicabile sui mezzi militari.

La direttiva contiene regole sul conferimento dei rifiuti, compreso il preavviso di tale conferimento, con un regime speciale che si applica alle navi in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari.

Ispezione e sanzioni

Le navi possono essere ispezionate per verificarne la conformità ai requisiti della presente direttiva. Gli stati membri devono assicurare che la direttiva sia implementata e applica sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Allineamento legislativo

La direttiva allinea legislazione dell’Unione con Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (Marpol) che concentra le operazioni in mare, di cui l’Unione fa parte.

La direttiva abroga la direttiva 2000/59/EC e modifica le direttive 2009/16/CE controllo dello Stato di approdo e 2010/65/UE sulle formalità di dichiarazione delle navi.

La direttiva è parte della politica economia circolare e la strategia della plastica della Commissione europea.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

È entrata in vigore dal e doveva diventare legge negli Stati membri entro .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

  • Navi (Commissione europea).

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (GU L 151 del , pag. 116).

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