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Monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni del trasporto marittimo

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2015/757 concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) 2015/757 stabilisce le norme per un sistema accurato dell’Unione europea (Unione) per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica (sistema MRV) delle emissioni di gas a effetto serra (GES) e di altre informazioni pertinenti relative alle grandi navi che utilizzano i porti dell’Unione.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

  • Il regolamento si applica a tutte le navi merci e passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate (GT) che fanno scalo nei porti dell’Unione.
  • Ai sensi del Green Deal europeo (si veda la sintesi) e in seguito a una modifica da parte del regolamento (UE) 2023/957, che prevede il monitoraggio di gas a effetto serra e di emissioni aggiuntive provenienti da ulteriori tipi di navi, il regolamento si applicherà anche dal 2025 a:
    • navi merci di stazza inferiore a 5 000 GT, ma non inferiore a 400 GT;
    • navi offshore con stazza pari o superiore a 400 GT.
  • La Commissione europea valuterà prima del se includere altre navi al di sotto di 5 000 GT; non saranno invece incluse quelle al di sotto di 400 GT.
  • Le norme MRV si applicano alle emissioni di CO2, ma a partire dal 2024 saranno incluse anche le emissioni non CO2, ossia di metano e protossido di azoto.
  • Esse riguardano le emissioni prodotte dalle navi sia in mare che all’ormeggio.

Controllo

  • Ogni anno, le società devono monitorare le emissioni e altre informazioni pertinenti per ciascuna delle navi interessate dal regolamento.
  • Per garantire che il controllo sia coerente e comparabile, le società devono documentare la propria metodologia da applicare a un piano di monitoraggio. Alcuni metodi di monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni pertinenti sono definiti negli allegati I e II del regolamento (UE) 2015/757.
  • Il piano di monitoraggio deve contenere la documentazione completa e trasparente su argomenti come le varie fonti di emissioni a bordo della nave e le modalità di determinazione dei dati relativi alle attività per tratta (ad esempio distanza percorsa, numero dei passeggeri, dati sulle merci trasportate, tempo trascorso in mare ecc.).
  • Le società devono preparare un piano di monitoraggio per ciascuna delle navi interessate dal regolamento.

Segnalazione

  • Ogni anno, le società devono presentare una relazione sulle emissioni verificate esternamente alla Commissione e alle autorità degli Stati di bandiera1 interessati.
  • Le navi che hanno visitato i porti dell’Unione durante un precedente periodo di riferimento devono avere a bordo un documento valido che ne dimostri il rispetto degli obblighi MRV.
  • A partire dal 2025 ed entro il 31 marzo di ogni anno, le società devono, per ciascuna nave sotto la propria responsabilità, presentare una relazione verificata per l’intero periodo di riferimento dell’anno precedente per:
    • l’autorità amministratrice responsabile;
    • le autorità degli Stati di bandiera interessati per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione; e
    • la Commissione.
  • A partire dal 2025 ed entro il 31 marzo di ogni anno, le società dovrebbero inoltre presentare all’autorità amministratrice responsabile i dati aggregati sulle emissioni a livello aziendale. Questi ultimi dovrebbero comprendere le emissioni di tutte le navi sotto la loro responsabilità nel periodo di riferimento dell’anno precedente e devono essere comunicati rispettando la direttiva sullo scambio di quote di emissione (ETS) dell’Unione (direttiva 2003/87/CE — si veda la sintesi) in relazione alle attività di trasporto marittimo.

Inserimento delle emissioni del trasporto marittimo nel sistema ETS dell’Unione

  • Ai sensi del Green Deal europeo e in seguito a una modifica alla direttiva ETS dell’Unione da parte della direttiva (UE) 2023/959, le emissioni del trasporto marittimo saranno incluse nell’ambito di applicazione del sistema ETS dell’Unione a partire dal 2024.
  • L’ETS dell’Unione si applicherà dal 2024 alle navi merci e passeggeri pari o superiori a 5 000 GT e, dal 2027, alle navi offshore pari e superiori a 5 000 GT.
  • L’ETS dell’Unione riguarderà inizialmente le emissioni di CO2 prodotte dalle navi. Inoltre, dal 2026, comprenderà le emissioni di metano e protossido di azoto.
  • Per garantire una transizione agevole, è previsto un periodo transitorio. Le società di trasporto marittimo corrisponderanno il 40 % delle emissioni comunicate per il 2024, il 70 % delle emissioni comunicate per il 2025 e il 100 % delle emissioni comunicate per il 2026.
  • Saranno incluse tutte le emissioni provenienti da viaggi all’interno dell’Unione e le emissioni emesse all’interno di un porto dell’Unione, mentre per quanto riguarda le emissioni prodotte dai viaggi da o verso un paese terzo ne sarà considerata solo la metà.

Atti di esecuzione e delegati

La Commissione ha adottato diversi atti di esecuzione e delegati che stabiliscono norme per l’applicazione del regolamento (UE) 2015/75 su argomenti quali la gestione delle compagnie di navigazione da parte degli Stati membri, la trasmissione di dati aggregati sulle emissioni a livello delle compagnie di navigazione o le norme per il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra (si veda l’elenco degli atti di esecuzione e delegati).

Valutazione e riesame

  • La Commissione deve pubblicare una relazione annuale sulle emissioni di gas serra e altre informazioni pertinenti provenienti dal trasporto marittimo, compresi i risultati aggregati comunicati dalle società.
  • La Commissione valuterà ogni due anni l’impatto globale delle attività di trasporto marittimo sul clima globale, anche attraverso emissioni o effetti dei gas a effetto serra diversi dalla CO2 e dal particolato con un potenziale di riscaldamento globale non interessati dal regolamento.
  • Riesaminerà inoltre il regolamento entro il .

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Stato di bandiera. Lo Stato che immatricola la nave, la quale opera sottostando alle sue leggi.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del , pag. 55).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2015/757 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento:

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