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Statistiche in materia di migrazione

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 862/2007: statistiche dell’UE in materia di migrazione e protezione internazionale

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento (CE) n. 862/2007 stabilisce norme a livello dell’Unione europea (Unione) per la raccolta e la compilazione di statistiche in materia di migrazione (emigrazione1 e immigrazione2), protezione internazionale (asilo), migrazione regolare e irregolare3 e rimpatri da parte dei paesi dell’Unione e dell’EFTA.
  • Per garantire la disponibilità di statistiche affidabili, pertinenti e tempestive in materia di migrazione e protezione internazionale e per sostenere l’agenda europea sulla migrazione, che modifica il regolamento (UE) 2020/851, introduce statistiche supplementari che Eurostat deve raccogliere e aggiunge norme per l’introduzione di studi pilota volti a verificare la fattibilità di nuove raccolte di dati o disaggregazioni degli stessi nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 862/2007.

PUNTI CHIAVE

Requisiti statistici

Il regolamento definisce i requisiti statistici per varie categorie di dati.

  • Per quanto riguarda la migrazione internazionale, i paesi dell’Unione devono fornire a Eurostat statistiche relative a:
    • immigrati che si trasferiscono nel loro territorio;
    • immigrati che si trasferiscono dal loro territorio;
    • persone aventi dimora abituale nel loro territorio;
    • persone che hanno ottenuto la cittadinanza nazionale.
  • Per quanto concerne i permessi di soggiorno e il soggiorno di cittadini di paesi terzi, i paesi dell’Unione devono fornire a Eurostat statistiche relative a:
    • rilascio di permessi di soggiorno, rilascio di permessi a causa di un cambiamento dello status di immigrazione o del motivo della permanenza e rilascio di permessi di soggiorno di lungo periodo;
    • il numero di permessi di soggiorno validi e dei permessi di soggiorno di lungo periodo.
  • Quanto alla protezione internazionale, i paesi dell’Unione devono fornire a Eurostat statistiche relative a:
    • persone che richiedono protezione internazionale, compreso il numero delle prime richieste e delle richieste successive;
    • bambini non accompagnati che hanno richiesto la protezione internazionale;
    • richieste di protezione internazionale in sospeso;
    • domande di asilo ritirate;
    • domande trattate con procedura accelerata;
    • richiedenti che beneficiano di condizioni materiali di accoglienza;
    • richieste di protezione internazionale respinte;
    • riconoscimenti dello status di rifugiato e soggetto a protezione sussidiaria, protezione umanitaria nazionale e protezione temporanea;
    • domande e richieste di riesame, decisioni e trasferimenti disciplinati dal regolamento Dublino III;
    • beneficiari del reinsediamento4.
  • Per ciò che riguarda la prevenzione dell’ingresso e del soggiorno illegali e i rimpatri, i paesi dell’Unione sono tenuti a fornire statistiche sul numero di:
    • cittadini di paesi terzi cui è stato rifiutato l’ingresso alla frontiera esterna;
    • cittadini di paesi terzi rintracciati in posizione irregolare nel loro territorio;
    • provvedimenti amministrativi o giudiziari che impongono l’obbligo di lasciare il loro territorio;
    • cittadini di paesi terzi che sono tornati dopo avere ricevuto l’ordine di lasciare il paese.

Fonti dei dati

Le statistiche si basano su una serie di fonti, quali ad esempio:

  • registrazioni di azioni amministrative e giudiziarie;
  • anagrafe della popolazione e registri relativi ad azioni amministrative;
  • censimenti;
  • indagini per campione.

In linea generale, le statistiche vengono suddivise per età, sesso e cittadinanza. Tuttavia, i dati vengono acquisiti anche in base ad altre categorie, quali ad esempio il motivo del rilascio del permesso di soggiorno o il paese di nascita, oppure il paese di precedente e successiva dimora per i dati relativi alla migrazione.

Studi pilota

  • Il regolamento di modifica (UE) 2020/851 introduce lo svolgimento di studi pilota per verificare la fattibilità di nuove raccolte di dati o disaggregazioni nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 862/2007.

I contributi finanziari a carico del bilancio dell’Unione sono disponibili per gli istituti nazionali al fine di:

  • elaborare nuove metodologie per le statistiche in materia di migrazione e protezione internazionale; e
  • sviluppare o attuare nuove raccolte di dati e disaggregazioni, compreso l’aggiornamento delle fonti dei dati e dei sistemi informatici, per un periodo fino a cinque anni.

Attuazione

Ogni tre anni, la Commissione europea invia una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione del regolamento. La relazione del 2018 ha riscontrato notevoli miglioramenti per quanto riguarda la disponibilità, la completezza, la qualità e la tempestività dei dati.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA QUESTO REGOLAMENTO?

È in vigore dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

PAROLE CHIAVE

  1. Emigrazione: l’azione con la quale una persona, dopo aver avuto in precedenza la propria dimora abituale nel territorio di un paese dell’Unione, cambia paese di residenza per un periodo che si presume almeno di dodici mesi.
  2. Immigrazione: l’azione con la quale una persona stabilisce la sua dimora abituale nel territorio di un altro paese dell’Unione o paese terzo per un periodo che si presume almeno di dodici mesi.
  3. Migrazione irregolare: la circolazione transfrontaliera di persone non conforme alle norme amministrative o giuridiche del paese di partenza, di transito o di arrivo.
  4. Reinsediamento: il trasferimento di cittadini di paesi terzi in un paese dell’Unione in cui sono autorizzati a risiedere ai fini della protezione internazionale.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all’elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del , pag. 23).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 862/2007 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento

Sus