Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Requisiti di sicurezza per le macchine

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2023/1230 relativo alle macchine

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento (UE) 2023/1230 stabilisce, a livello dell’Unione europea (Unione), norme per le macchine, i prodotti correlati1 e le quasi-macchine, al fine di garantire un elevato livello di sicurezza per lavoratori, lavoratrici e la popolazione dell’Unione.
  • Garantisce inoltre, per quanto concerne gli aspetti trattati dal regolamento, la libera circolazione delle macchine conformi, dei prodotti correlati e delle quasi-macchine all’interno del mercato unico.
  • È sotto forma di regolamento per garantire un’interpretazione più uniforme dei concetti chiave, e abroga e sostituisce la direttiva 2006/42/CE a decorrere dal .

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Il presente regolamento riguarda le macchine e i seguenti prodotti correlati:

  • attrezzature intercambiabili;
  • componenti di sicurezza;
  • accessori di sollevamento;
  • catene, funi e cinghie;
  • dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.

I prodotti summenzionati vengono di seguito indicati come «macchine o prodotti correlati».

Si applica anche alle quasi-macchine.

Il regolamento non si applica a diversi ambiti, compresi i mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile e su rete ferroviaria, a eccezione delle macchine installate su tali mezzi di trasporto.

Obblighi degli operatori economici

Il regolamento contiene elenchi di obblighi in capo a produttori, importatori e distributori.

Requisiti essenziali di sicurezza e salute e presunzione di conformità

  • Al momento dell’immissione sul mercato o della messa in servizio di macchine o prodotti correlati, i fabbricanti devono garantire che siano stati progettati e costruiti conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all’allegato III del regolamento.
  • Al momento dell’immissione sul mercato di quasi-macchine coperte dal regolamento, i fabbricanti devono garantire che siano state progettate e costruite conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute pertinenti di cui all’allegato III del regolamento.
  • Le norme armonizzate volontarie (citate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea) o le specifiche comuni (pubblicate nella Gazzetta ufficiale) forniscono, se applicate, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti.
  • La Commissione europea può stabilire specifiche comuni mediante atti di esecuzione, qualora siano soddisfatte determinate condizioni.

Procedure di valutazione della conformità

  • Il regolamento consente l’applicazione della procedura interna di controllo della produzione («autovalutazione») per dimostrare la conformità ai requisiti essenziali applicabili alla maggior parte dei prodotti (a eccezione di quelli elencati nell’allegato I, parte A).
  • Più nello specifico, per i prodotti elencati nell’allegato I, deve essere seguita una procedura di valutazione della conformità2 riguardante un organismo notificato; tuttavia, per i prodotti elencati nella parte B di tale allegato, la procedura interna di controllo della produzione («autovalutazione») può essere seguita quando i prodotti sono progettati e costruiti secondo le norme armonizzate pertinenti (citate nella Gazzetta ufficiale) o le relative specifiche comuni (pubblicate nella Gazzetta ufficiale), se esse sono specifiche per tale categoria di prodotti e riguardano tutti i requisiti essenziali pertinenti.
  • La Commissione può modificare l’elenco delle categorie di cui all’allegato I adottando atti delegati, dopo aver valutato i dati e le informazioni pertinenti.

Marcatura CE, dichiarazione di conformità dell’Unione, informazioni e istruzioni sulla sicurezza: macchine o prodotti correlati

  • Qualora la conformità di macchine o prodotti correlati coperti dal regolamento ai requisiti applicabili sia stata dimostrata, i fabbricanti devono redigere una dichiarazione di conformità dell’Unione3 e apporre la marcatura CE, ai sensi della decisione n. 768/2008/CE.
  • La dichiarazione di conformità dell’Unione e le istruzioni per l’uso (che comprendono anche le informazioni sulla sicurezza) dovranno essere fornite con tutte le macchine o i prodotti correlati. La dichiarazione di conformità dell’Unione e le istruzioni per l’uso (che comprendono anche le informazioni sulla sicurezza) possono essere fornite in formato digitale. In tal caso, il fabbricante deve adempiere a obblighi specifici. Per le macchine o i prodotti correlati a uso non professionale, le informazioni di sicurezza essenziali per la messa in servizio e per l’utilizzo sicuro devono, tuttavia, essere fornite in formato cartaceo. I clienti potranno comunque richiedere gratuitamente le istruzioni per l’uso in formato cartaceo.

Dichiarazione di incorporazione dell’Unione e istruzioni di assemblaggio: quasi-macchine

  • Qualora sia stata dimostrata la conformità delle quasi macchine che rientrano nel campo di applicazione del regolamento con i requisiti essenziali pertinenti, i fabbricanti devono redigere la dichiarazione di incorporazione dell’Unione.
  • La dichiarazione di incorporazione dell’Unione e le istruzioni di assemblaggio, che possono essere fornite in formato digitale, dovranno essere fornite con ogni tipo di quasi-macchina coperta dal regolamento. In tal caso, il fabbricante deve adempiere a obblighi specifici. La persona che incorpora la quasi-macchina potrà comunque richiedere di ricevere gratuitamente le istruzioni di montaggio in formato cartaceo.

Modalità di emergenza del mercato interno

Il regolamento di modifica (UE) 2024/2748 mira a evitare perturbazioni del mercato interno in caso di emergenza, tra cui una pandemia o catastrofe naturale, garantendo che, una volta attivata la modalità di emergenza del mercato interno, come previsto dal regolamento (UE) 2024/2747 (il regolamento sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno), mediante un atto di esecuzione adottato dal Consiglio dell’Unione europea, sia possibile immettere sul mercato il più rapidamente possibile i beni e i servizi designati come rilevanti per la crisi4.

Il regolamento di modifica (UE) 2024/2748 aggiunge un capitolo al regolamento (UE) 2023/1230 che descrive come si applicano queste procedure di emergenza. Il nuovo capitolo:

  • richiede agli organismi di valutazione della conformità di dare priorità alle domande di conformità dei prodotti di rilevanza per la crisi rispetto a quelli che non lo sono;
  • consente agli Stati membri dell’Unione, in via eccezionale e in caso di richiesta debitamente giustificata, di autorizzare temporaneamente l’immissione sul mercato di macchine, prodotti correlati e quasi-macchine senza eseguire le normali procedure di valutazione della conformità, qualora sia obbligatorio il ricorso a un organismo notificato e quest’ultimo possa garantire il rispetto di tutti i requisiti essenziali;
  • consente alle autorità competenti degli Stati membri di presumere che macchine, prodotti correlati e quasi-macchine fabbricati in conformità alle norme dell’Unione, alle pertinenti norme nazionali applicabili o alle pertinenti norme internazionali applicabili elaborate da un organismo internazionale di normalizzazione riconosciuto, identificati dalla Commissione come idonei a conseguire la conformità e a garantire un livello equivalente di protezione a quello offerto dalle norme armonizzate, rispettino i requisiti essenziali applicabili pertinenti;
  • dà alla Commissione la possibilità di adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni su cui i fabbricanti possono contare per beneficiare di una presunzione di conformità ai requisiti essenziali applicabili (gli atti di esecuzione che stabiliscono che tali specifiche comuni restino applicabili per la durata della modalità di emergenza del mercato interno).

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) n. 2023/1230 sarà in vigore dal . Tuttavia, i seguenti articoli si applicano a partire dalle date menzionate di seguito:

  • Articoli da 26 a 42 dal ;
  • Articolo 50, paragrafo 1, dal ;
  • Articolo 6, paragrafo 7 e articoli da 48 a 52 dal ;
  • articoli da 6, paragrafi dal 2 al 6, 8 e 11, articolo 47 e articolo 53, paragrafo 3, dal .

Il regolamento di modifica (UE) 2024/2748 viene applicato a partire dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Prodotti correlati. Questo termine comprende attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie, nonché dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.
  2. Valutazione della conformità. La procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, un processo, un servizio, un sistema, una persona o un organismo siano state rispettate.
  3. Dichiarazione dell’Unione di conformità al tipo. Il fabbricante dichiara che gli apparecchi sono conformi al tipo descritto nell’attestato di esame dell’Unione del tipo e soddisfano i requisiti essenziali del presente regolamento (marchio CE).
  4. Beni e servizi rilevanti per la crisi. Prodotti o servizi non sostituibili, non diversificabili o indispensabili per il mantenimento di funzioni sociali o di attività economiche vitali al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e delle sue catene di approvvigionamento, che sono considerati essenziali per rispondere a una crisi ed elencati in un atto di esecuzione adottato dal Consiglio.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio (GU L 165 del , pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2023/1230 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento:

Top