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Le caratteristiche biometriche nei passaporti e nei documenti di viaggio saranno utilizzate solo per verificare l’autenticità del documento e l’identità del titolare, che avrà il diritto di verificare i dati personali contenuti nel passaporto o nel documento di viaggio e, se del caso, di richiedere un’eventuale rettifica o cancellazione. La raccolta e l’archiviazione di dati biometrici sarà esclusivamente finalizzata al rilascio di passaporti e di documenti di viaggio.
I passaporti e i documenti di viaggio devono includere un supporto di archiviazione ad alta sicurezza (chip) per la memorizzazione dei dati digitali e avere una capacità sufficiente a garantire l’integrità, l’autenticità e la riservatezza di tali dati. Il supporto di memorizzazione contiene un’immagine del viso e due impronte digitali prese a dita piatte (anziché rotolando le singole dita, con movimento da destra a sinistra). Questi dati, in formati interoperabili, devono essere protetti.
Per garantire che le informazioni sulle caratteristiche di sicurezza e sui dettagli di produzione siano resi disponibili solo agli interessati e alle parti competenti, ciascuno Stato membro designa un organismo responsabile della produzione di passaporti e di documenti di viaggio. Ciascuno Stato membro ha la facoltà di designare un nuovo organismo, come richiesto dal caso. Per motivi di sicurezza, ciascuno Stato membro comunica il nome dell’organismo competente alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
Le norme minime di sicurezza cui devono conformarsi passaporti e documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri sono stabilite nell’allegato del regolamento. Queste comprendono requisiti dettagliati su:
Tali specifiche non sono segrete. Esse sono integrate da altre specifiche che potrebbero restare confidenziali al fine di prevenire il rischio di contraffazione e falsificazione. Tali specifiche supplementari sono adottate mediante atti di esecuzione da parte della Commissione, sono conformi alle norme internazionali e riguardano:
Nel 2018 la Commissione ha adottato una decisione di esecuzione che stabilisce le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sulla biometria nei passaporti e nei documenti di viaggio, e che ha abrogato e sostituito decisioni precedenti di simile natura. L’allegato di tale decisione è stato successivamente modificato nel 2021 da un’altradecisione di esecuzione, che ha aggiornato l’elenco dei riferimenti normativi.
Ai sensi del regolamento (CE) n. 444/2009, i minori di 12 anni (limite di età provvisorio) e le persone per le quali è fisicamente impossibile, sono esentati dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali. Solo il personale qualificato e debitamente autorizzato delle autorità nazionali responsabili del rilascio di passaporti e di documenti di viaggio può far uso di identificatori biometrici. Passaporti e documenti di viaggio devono essere rilasciati come singoli documenti conformemente ai requisiti internazionali.
Ai sensi delle disposizioni del corpus legislativo di Schengen (acquis) (si veda la sintesi), la Danimarca, l’Irlanda e il Regno Unito non hanno aderito al presente regolamento e pertanto non sono da esso vincolate. La Danimarca, tuttavia, ha deciso di attuarlo nella sua legislazione nazionale. Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein, sebbene non siano membri dell’Unione, saranno coinvolte nell’attuazione del regolamento.
Il regolamento non si applica alle carte d’identità rilasciate dagli Stati membri ai loro cittadini o ai passaporti temporanei e ai documenti di viaggio validi un periodo non superiore ai 12 mesi.
Gli Stati membri avevano l’obbligo di applicare il regolamento:
Per ulteriori informazioni, consultare:
Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del , relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385, , pagg. 1-6).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 2252/2004 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha solo valore documentale.
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