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La direttiva 2001/112/CE del Consiglio stabilisce norme specifiche dell’Unione europea (UE) per quanto riguarda la composizione dei succhi di frutta e di alcuni prodotti analoghi, le loro denominazioni riservate, le loro caratteristiche di fabbricazione e la loro etichettatura.
La direttiva (UE) 2024/1438 modifica la direttiva 2001/112/CE per incentivare la riformulazione dei prodotti nel caso di alimenti ricchi di zuccheri e agevolare il passaggio a regimi alimentari sani e sostenibili. In particolare, la direttiva di modifica affronta la crescente domanda da parte dei consumatori di prodotti con un contenuto inferiore di zucchero e migliora l’informazione dei consumatori.
PUNTI CHIAVE
Succhi di frutta e alcuni prodotti analoghi
I prodotti contemplati dalla presente direttiva sono elencati nell’allegato I:
succhi di frutta (che per definizione non contengono zuccheri aggiunti);
succhi di frutta provenienti da concentrato (ottenuti mediante ricostituzione di succhi di frutta concentrati con acqua potabile che soddisfino i criteri di cui alla direttiva (UE) 2020/2184);
succhi di frutta concentrati;
succhi di frutta estratti con acqua;
succhi di frutta disidratati/in polvere;
nettari di frutta.
Tali prodotti sono definiti in base alla loro composizione e ai loro processi di preparazione, al fine di favorire un utilizzo commerciale corretto e non ingannevole delle loro denominazioni per i consumatori.
I nomi dei prodotti elencati nell’allegato I devono essere utilizzati nel commercio per designarli e sono riservati a tali prodotti. In alternativa, l’allegato III fornisce un elenco di denominazioni particolari che, se utilizzate, devono essere impiegate nella lingua e alle condizioni ivi stabilite.
La direttiva richiede che nella denominazione del prodotto sia indicato chiaramente:
se un prodotto è un miscuglio di diversi tipi di frutta;
se un prodotto è stato ottenuto interamente o parzialmente da un concentrato, indicando sull’etichetta in caratteri ben visibili “proveniente da concentrato/i” o “parzialmente proveniente da concentrato/i”.
Per i prodotti ottenuti a partire da due o più tipi di frutta, il nome del prodotto deve essere composto da un elenco dei tipi di frutta utilizzati, in ordine decrescente di volume dei succhi o delle puree presenti, come indicato nell’elenco degli ingredienti.
Nel caso di prodotti ottenuti con tre o più tipi di frutta, l’indicazione dei frutti utilizzati può essere sostituita dalla dicitura «diversi tipi di frutta», da un’indicazione simile o dal numero di frutti utilizzati.
Per la fabbricazione dei prodotti di cui alla parte I dell’allegato I possono essere utilizzati solo i trattamenti e le sostanze di cui alla parte II dell’allegato I e le materie prime conformi all’allegato II.
L’allegato IV stabilisce il contenuto minimo di succo e/o purea di frutta nel nettare di frutta. Per i nettari, l’etichettatura deve indicare il contenuto minimo di frutta.
Introduzione di nuove categorie di succo di frutta
La direttiva di modifica (UE) 2024/1438 introduce tre nuove categorie di succo di frutta:
succo di frutta a ridotto contenuto di zucchero: succo di frutta in cui la quantità di zuccheri presenti in natura è stata ridotta di almeno il 30 % e può essere ottenuto mescolando succo di frutta a ridotto contenuto di zucchero con succo di frutta, purea di frutta o entrambi;
succo di frutta a ridotto contenuto di zucchero da concentrato: succo di frutta da concentrato in cui la quantità di zuccheri presenti in natura è stata ridotta di almeno il 30 % e può essere ottenuto mescolando succo di frutta a ridotto contenuto di zucchero da concentrato con uno o più dei seguenti prodotti:
succhi di frutta;
succhi di frutta da concentrato;
succo di frutta a ridotto contenuto di zucchero;
purea di frutta concentrata e purea di frutta;
succo di frutta concentrato a ridotto contenuto di zuccheri: succo di frutta concentrato in cui la quantità di zuccheri presenti in natura è stata ridotta di almeno il 30 %, o il prodotto ottenuto da succo di frutta a ridotto contenuto di zuccheri mediante l’eliminazione fisica di una parte specifica del suo contenuto di acqua.
Questi tre nuovi prodotti sono ottenuti mediante un processo autorizzato dalla direttiva che mantiene tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali di un tipo medio di succo del frutto da cui proviene.
La direttiva di modifica (UE) 2024/1438 introduce anche la possibilità di utilizzare la dicitura “i succhi di frutta contengono solo zuccheri presenti in natura” sull’etichetta dei “succhi di frutta” e dei “succhi di frutta da concentrato” per fornire informazioni accurate ai consumatori.
Relazione
Entro il , la Commissione europea deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea una relazione che fornisce una valutazione della fattibilità delle diverse possibilità di etichettatura indicanti il paese o i paesi di origine in cui è avvenuta la raccolta del frutto o dei frutti utilizzati per la fabbricazione di un succo di frutta o una purea di frutta. La relazione deve essere accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?
La direttiva 2001/112/CE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il .
La direttiva di modifica (UE) 2024/1438 deve essere recepita entro il . Tali norme si applicheranno a partire dal .
Direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del , concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana (GU L 10 del , pag. 58).
Le modifiche successive alla direttiva 2001/112/CE sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all’alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana (GU L, 2024/1438 del ).
Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del , pag. 18).
Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del , pag. 7).
Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404 del , pag. 9).