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Libera circolazione dei dati non personali nell’Unione europea

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2018/1807 — relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell’Unione europea

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Esso mira a garantire che i dati elettronici, fatta eccezione per i dati personali, possano essere trattati liberamente in tutta l’UE.
  • Vieta le restrizioni sui luoghi in cui i dati possono essere archiviati o elaborati.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento si applica al trattamento di dati non personali1 che viene:

  • fornito come servizio agli utenti che vivono nell’UE;
  • condotta da un individuo, società o organizzazione nell’UE per le proprie esigenze.

Il regolamento vieta le misure note come obblighi di localizzazione2, limitando il trattamento dei dati a un territorio specifico dell’UE, tranne che per motivi di pubblica sicurezza.

Gli Stati membri devono:

  • informare immediatamente la Commissione europea di eventuali nuovi potenziali obblighi di localizzazione dei dati;
  • entro il , abrogare qualsiasi obbligo di localizzazione dei dati non giustificato o darne notifica alla Commissione se lo ritiene giustificato;
  • istituire un portale unico nazionale on line d’informazione contenente tutti gli obblighi di localizzazione aggiornati;
  • designare un punto di contatto unico che funga da collegamento e collabori con le controparti negli altri Stati membri e la Commissione per quanto riguarda le richieste di assistenza.

Le autorità pubbliche possono richiedere l’accesso ai dati situati in un altro paese dell’UE, o conservati o trattati nel cloud, e necessari per l’esercizio delle loro funzioni ufficiali.

La Commissione deve:

  • pubblicare collegamenti ai singoli punti di informazione online sul proprio sito Web e aggiornare regolarmente un elenco consolidato degli obblighi di localizzazione;
  • entro il , pubblicare orientamenti sull’interazione tra il presente regolamento e il regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento e il trasferimento dei dati personali, e soprattutto gli insiemi di dati composti sia da dati personali che da dati non personali.
  • entro il presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’attuazione del presente regolamento.

La Commissione incoraggia l’elaborazione di codici di condotta di autoregolamentazione a livello dell’Unione. Essi dovrebbero:

  • essere sviluppati in stretta collaborazione con le parti interessate, quali le associazioni di piccole e medie imprese, le start-up, gli utenti e i fornitori di servizi cloud;
  • essere completati entro il affinché possano essere attuati entro il ;
  • riguardare
    • le migliori prassi per agevolare il cambio di fornitore di servizi e la portabilità dei dati3
    • gli obblighi d’informazione minimi per gli utenti professionali prima della conclusione di un contratto di trattamento di dati
    • i sistemi di certificazione che agevolano il confronto di prodotti e servizi di trattamento dei dati per gli utenti professionali
    • la comunicazione volta a sensibilizzare riguardo ai codici di condotta.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

Esso si applica dal . Come menzionato nella sintesi, vi sono scadenze specifiche nel regolamento che devono essere rispettate, come l’abrogazione, entro il , di eventuali obblighi di localizzazione ingiustificati.

CONTESTO

Le nuove regole sono studiate per rendere più semplice la gestione transfrontaliera delle attività commerciali nell’UE e creare un mercato unico per i servizi di archiviazione e trattamento dei dati, come il cloud computing.

La possibilità di scegliere un fornitore di servizi di dati ovunque nell’UE dovrebbe portare a servizi innovativi basati sui dati e a prezzi più competitivi per le imprese, i consumatori e le amministrazioni pubbliche.

Con un contesto normativo favorevole, si stima che l’economia dei dati possa valere il 4% del PIL (prodotto interno lordo) dell’UE entro il 2020.

Per ulteriori informazioni, si consulti:

TERMINI CHIAVE

  1. Dati non personali: qualsiasi informazione non collegata a una persona identificata o identificabile, ovvero qualsiasi dato diverso dai dati personali definiti all’articolo 4, punto 1 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).
  2. Obblighi di localizzazione: qualsiasi misura legale o amministrativa che dichiari che il trattamento dei dati deve svolgersi in uno specifico territorio dell’UE.
  3. Portabilità dei dati: trasferimento dei dati da un fornitore di servizi a un altro o ritorno ai server di un’azienda.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell’Unione europea (GU L 303 del , pag. 59).

ultimo aggiornamento

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