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Essa è volta ad adattare le leggi dell’UE sulla lotta contro il terrorismo alla luce dell’evolversi delle minacce terroristiche e a prendere in considerazione la natura internazionale del terrorismo.
La direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle relative sanzioni in questo ambito.
Essa introduce inoltre misure di protezione, sostegno e assistenza alle vittime.
Sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI come pietra angolare della risposta della giustizia penale degli Stati membri per combattere il terrorismo, e che modifica la decisione 2005/671/GAI concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici.
PUNTI CHIAVE
Definizione dei reati di terrorismo
La direttiva stabilisce un elenco esaustivo dei reati gravi che gli Stati membri sono tenuti a classificare come reati gravi di terrorismo nelle rispettive legislazioni nazionali quando vengono commessi per, o quando sussista una minaccia che vengano commessi per un particolare scopo terroristico.
Gli scopi terroristici vengono descritti come segue:
intimidire gravemente la popolazione;
costringere indebitamente i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto;
destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un’organizzazione internazionale.
Reati riconducibili
L’elenco degli atti terroristici che gli Stati membri sono tenuti a punire come reati, anche se il reato di terrorismo non è stato effettivamente commesso, comprende inoltre:
reati riconducibili a un gruppo terroristico (ad esempio dirigere un gruppo terroristico o partecipare consapevolmente alle sue attività) se commessi intenzionalmente;
reati connessi ad attività terroristiche. Essi comprendono:
diffondere, sia online che offline, un messaggio con l’intento di istigare alla commissione di un reato di terrorismo, ad esempio mediante l’apologia di atti terroristici;
sollecitare e reclutare un’altra persona a commettere un reato di terrorismo;
fornire o ricevere addestramento a fini terroristici, ad esempio per la fabbricazione o l’uso di esplosivi, armi da fuoco o sostanze pericolose;
viaggiare all’interno o all’esterno dell’UE a fini terroristici, ad esempio per partecipare alle attività di un gruppo terroristico o di compiere un attacco terroristico;;
organizzare e agevolare tali viaggi, compreso il sostegno logistico o materiale, ad esempio l’acquisto di biglietti o la pianificazione di itinerari;
fornire o raccogliere capitali con l’intenzione di utilizzarli o con la consapevolezza che verranno utilizzati per commettere reati terroristici.
Disposizioni generali
Esse comprendono:
regole integrate:
sul concorso, l’istigazione e il tentativo, e
sulla giurisdizione e l’esercizio dell’azione penale per garantire la coerenza e l’effettiva applicazione delle regole relative ed evitare lacune;
obblighi per i paesi dell’UE:
introdurre sanzioni per le persone fisiche e persone giuridiche responsabili di reati che riflettano la gravità dei reati;
adottare misure per la tempestiva rimozione di e il blocco dell’accesso a contenuti online di natura terroristica ospitati nel loro territorio e ottenere la rimozione di tali contenuti ospitati al di fuori del loro territorio;
La direttiva contiene clausole aggiuntive sui servizi di sostegno che affrontino le esigenze specifiche delle vittime del terrorismo, ad esempio il diritto all’accesso immediato a servizi professionali di sostegno che offrano supporto medico e psicologico e assistenza legale o pratica.
Essa rafforza inoltre i meccanismi di risposta alle emergenze per assistere le vittime del terrorismo immediatamente dopo un attacco terroristico.
Gli Stati membri devono garantire che le vittime del terrorismo residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato di terrorismo abbiano accesso a:
informazioni sui loro diritti,
servizi di sostegno e regimi di indennizzo disponibili e sui nello Stato membro in cui il reato di terrorismo è stato commesso.
DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
La direttiva si applica dal . I paesi dell’UE hanno l’obbligo di incorporarla nella legislazione nazionale entro l’.
Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio del sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88, , pagg. 6-21)
DOCUMENTI COLLEGATI
Versione consolidata del Trattato sull’Unione europea - Titolo I - Disposizioni comuni - Articolo 6 (ex articolo 6 TUE) (GU C 202, , pag.19)
Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (GU L 127 del , pagg. 39-50)
Le successive modifiche alla direttiva 2014/42/UE sono state incorporate nel testo base. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 del , pagg. 8-14)
Decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del , concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici (GU L 253 del , pagg. 22-24)