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In caso di esposizioni superiori ai valori limite, viene effettuata una visita medica per i lavoratori. Se i valori limite sono stati superati e/o gli operai hanno subito effetti nocivi per la loro salute:
Gli Stati membri dell’Unione europea (Unione) devono prevedere sanzioni appropriate se le disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva sono state violate.
È in vigore dal e gli Stati membri dovevano recepirla entro il .
Direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 114 del , pag. 38).
Le successive modifiche alla direttiva 2006/25/CE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
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