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Regolamento (EU) 2024/2822 che modifica il regolamento (EC) n. 6/2002 sui designi e modelli comunitari
Modernizzazione e maggiore certezza del diritto
Il regolamento (UE) 2024/2822 aggiorna la definizione di "disegno e modello" per includere l’animazione, un termine che comprende la transizione, il movimento e altre forme di animazione.
Inoltre, amplia la definizione del prodotto, includendo esplicitamente elementi non fisici. Un prodotto può essere qualsiasi articolo industriale o artigianale, a eccezione dei programmi per elaboratore, indipendentemente dal fatto che sia incorporato in un oggetto fisico o materializzato in una forma non fisica. La definizione ora copre insiemi di articoli e disposizioni spaziali di oggetti destinati a formare un ambiente interno o esterno, insieme a opere grafiche o simboli, loghi, motivi superficiali e interfacce grafiche utente.
L’ambito dei diritti è stato ampliato per combattere le violazioni nel contesto dell’utilizzo delle tecnologie di stampa 3D che facilitano la copia di disegni protetti e la contraffazione di prodotti in transito.
La modifica del regolamento (UE) 2024/2822 estende le esclusioni agli:
La nuova struttura tariffaria comporta diverse modifiche, in particolare tasse di rinnovo più elevate per mantenere nel registro solo i disegni e modelli attivi e rilevanti per il mercato.
Il regolamento (UE) 2024/2822 si applica dal , anche se alcuni dei suoi articoli che richiedono l’adozione di atti di attuazione o delegati si applicheranno a partire dal .
Per ulteriori informazioni, si veda:
Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del , su disegni e modelli comunitari (GU L 3 del , pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (UE) have sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari e abroga il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione (GU L, 2024/2822, ).
ultimo aggiornamento: