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Agenzia dell’Unione europea per l’asilo

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2021/2303 relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Obiettivi

L’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA) ha numerosi obiettivi:

  • contribuire a garantire che il diritto in materia di asilo dell’Unione sia applicato in modo efficace e uniforme negli Stati membri dell’Unione e in modo da rispettare pienamente i diritti fondamentali;
  • assistere e sostenere gli Stati membri nell’attuazione del sistema europeo comune di asilo (CEAS) per prevenire o identificare i punti deboli nei sistemi nazionali di asilo e di accoglienza, in particolare fornendo assistenza operativa e tecnica;
  • migliorare il funzionamento del CEAS;
  • garantire un’applicazione comune di alto livello degli standard CEAS attraverso la formazione di funzionari nazionali addetti all’asilo e all’accoglienza.

Compiti

Per perseguire questi obiettivi, il regolamento assegna all’EUAA una serie di compiti specifici, tra cui:

  • assistere gli Stati membri nella ricezione e nella registrazione delle domande di protezione internazionale;
  • assistere nella ricollocazione o nel trasferimento di richiedenti o di beneficiari di protezione internazionale nell’Unione;
  • istituire e coordinare reti europee d’informazione sui paesi non appartenenti all’Unione;
  • assistere gli Stati membri nell’individuare i richiedenti che hanno bisogno di particolari garanzie procedurali o che hanno particolari esigenze di accoglienza, o altre persone in situazione vulnerabile, compresi i minori non accompagnati.

Organizzazione e struttura

Per svolgere tali compiti, il regolamento stabilisce anche i meccanismi, i sistemi e le procedure che consentono all’EUAA di assistere gli Stati membri nella gestione di vari aspetti della politica di asilo:

  • cooperazione pratica e informazioni in materia d’asilo: comprende la raccolta e l’analisi delle informazioni e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione europea;
  • informazioni e orientamenti sui paesi: include l’istituzione di una rete europea per le informazioni non appartenenti all’Unione;
  • norme operative e orientamenti: l’Agenzia elaborerà norme operative, indicatori, orientamenti e migliori prassi;
  • monitoraggio: l’Agenzia preparerà l’istituzione di un meccanismo per monitoraggio al fine di valutare l’applicazione operativa e tecnica del CEAS;
  • assistenza operativa e tecnica: come l’organizzazione di iniziative congiunte tra gli Stati membri per l’esame delle domande di asilo e la creazione di un gruppo di riserva in materia d’asilo permanente composto da almeno 500 esperti da poter impiegare immediatamente;
  • istituzione del ruolo di un responsabile dei diritti fondamentali indipendente, al fine di garantire la salvaguardia dei diritti dei richiedenti asilo;
  • scambio di informazioni e protezione dei dati: include la garanzia dello scambio di informazioni tra gli Stati membri, la Commissione e altri organi e agenzie dell’Unione;
  • organizzazione dell’Agenzia: comprende la struttura amministrativa e di gestione e la composizione del consiglio d’amministrazione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica a partire dal .

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio del relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU L 468 del , pag. 1).

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