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assistere e sostenere gli Stati membri nell’attuazione del sistema europeo comune di asilo (CEAS) per prevenire o identificare i punti deboli nei sistemi nazionali di asilo e di accoglienza, in particolare fornendo assistenza operativa e tecnica;
migliorare il funzionamento del CEAS;
garantire un’applicazione comune di alto livello degli standard CEAS attraverso la formazione di funzionari nazionali addetti all’asilo e all’accoglienza.
Compiti
Per perseguire questi obiettivi, il regolamento assegna all’EUAA una serie di compiti specifici, tra cui:
assistere gli Stati membri nella ricezione e nella registrazione delle domande di protezione internazionale;
assistere nella ricollocazione o nel trasferimento di richiedenti o di beneficiari di protezione internazionale nell’Unione;
istituire e coordinare reti europee d’informazione sui paesi non appartenenti all’Unione;
assistere gli Stati membri nell’individuare i richiedenti che hanno bisogno di particolari garanzie procedurali o che hanno particolari esigenze di accoglienza, o altre persone in situazione vulnerabile, compresi i minori non accompagnati.
Organizzazione e struttura
Per svolgere tali compiti, il regolamento stabilisce anche i meccanismi, i sistemi e le procedure che consentono all’EUAA di assistere gli Stati membri nella gestione di vari aspetti della politica di asilo:
cooperazione pratica e informazioni in materia d’asilo: comprende la raccolta e l’analisi delle informazioni e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione europea;
informazioni e orientamenti sui paesi: include l’istituzione di una rete europea per le informazioni non appartenenti all’Unione;
norme operative e orientamenti: l’Agenzia elaborerà norme operative, indicatori, orientamenti e migliori prassi;
monitoraggio: l’Agenzia preparerà l’istituzione di un meccanismo per monitoraggio al fine di valutare l’applicazione operativa e tecnica del CEAS;
assistenza operativa e tecnica: come l’organizzazione di iniziative congiunte tra gli Stati membri per l’esame delle domande di asilo e la creazione di un gruppo di riserva in materia d’asilo permanente composto da almeno 500 esperti da poter impiegare immediatamente;
istituzione del ruolo di un responsabile dei diritti fondamentali indipendente, al fine di garantire la salvaguardia dei diritti dei richiedenti asilo;
scambio di informazioni e protezione dei dati: include la garanzia dello scambio di informazioni tra gli Stati membri, la Commissione e altri organi e agenzie dell’Unione;
organizzazione dell’Agenzia: comprende la struttura amministrativa e di gestione e la composizione del consiglio d’amministrazione.
Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio del relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU L 468 del , pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio del che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (EU) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti (GU L 248 del , pag. 11).
Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del , pag. 1).