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Consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC)

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 723/2009 – norme per la creazione di un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento (CE) n. 723/2009 punta a facilitare l’istituzione e il funzionamento di infrastrutture di ricerca di interesse per gli Stati membri dell’Unione europea (Unione) e i paesi associati1 fornendo un nuovo strumento giuridico ai sensi del diritto dell’Unione: il consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC).
  • Il quadro giuridico ERIC può essere utilizzato per infrastrutture di ricerca nuove o esistenti, ubicate in un unico sito o distribuite.

PUNTI CHIAVE

  • Un ERIC è un soggetto giuridico istituito tramite una decisione della Commissione europea. È dotato di personalità giuridica e piena capacità giuridica, riconosciuta in tutti gli Stati membri. La struttura interna di base dell’ERIC è flessibile e definita dai membri nello statuto.
  • I suoi membri (gli Stati membri e, a determinate condizioni, anche paesi associati, altri paesi terzi e organizzazioni intergovernative) negoziano e concordano il contenuto dello statuto dell’ERIC e degli allegati in conformità con il regolamento.
  • La responsabilità dei membri dell’ERIC è limitata ai loro rispettivi contributi.
  • L’ERIC è riconosciuto dallo Stato ospitante in quanto organismo o organizzazione internazionale ai fini dell’applicazione della direttiva 2006/112/CE sull’imposta sul valore aggiunto, e della direttiva 2020/262 sulle accise. Pertanto un ERIC può, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, usufruire di esenzioni da tali oneri e imposte per i suoi acquisti in tutti gli Stati membri.
  • L’ERIC si qualifica come organizzazione internazionale ai fini delle regole sugli appalti pubblici dell’Unione. L’ERIC può adottare procedure proprie negli appalti.
  • In linea di principio, le attività degli ERIC non possono avere finalità di lucro. Tuttavia un ERIC può svolgere attività economiche limitate, purché siano strettamente connesse con il suo compito principale e non mettano a repentaglio la finalità principale dell’infrastruttura di ricerca.
  • Gli ERIC devono avere la propria sede legale sul territorio di un membro, che deve essere uno Stato membro o un paese associato al programma quadro dell’Unione per la ricerca e l’innovazione. La sua denominazione deve contenere l’acronimo «ERIC».
  • Per istituire un ERIC è necessario un numero minimo di membri. La formazione minima è di almeno uno Stato membro e di altri due paesi, che possono essere Stati membri o paesi associati. Altri membri possono aderire successivamente, fatto salvo il rispetto delle condizioni specificate nello statuto, in linea con i requisiti previsti dal regolamento ERIC.
  • Per costituire un ERIC, devono essere soddisfatti i requisiti seguenti:
    • è necessario per la conduzione di attività di ricerca europee;
    • rappresenta un miglioramento significativo nei settori scientifici e tecnologici a livello europeo e internazionale;
    • accorda un effettivo accesso alla comunità europea della ricerca;
    • contribuisce alla mobilità dei ricercatori alla condivisione delle conoscenze nello Spazio europeo della ricerca:
    • contribuisce alla diffusione e alla valorizzazione dei risultati delle attività di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione.
  • Le domande per la costituzione un ERIC vanno indirizzate alla Commissione per la valutazione. Esse devono contenere:
    • una domanda di costituzione dell’ERIC;
    • una proposta di statuto contenente almeno i seguenti elementi: elenco dei membri, sede, denominazione dell’ERIC, diritti e obblighi dei membri, organi dell’ERIC e loro responsabilità, nonché il modo in cui essi sono costituiti e prendono decisioni, durata dell’ERIC, principi di base, lingua di lavoro, riferimenti alle disposizioni di applicazione dello statuto;
    • una descrizione scientifica e tecnica;
    • una dichiarazione del paese ospitante in cui esso riconosca l’ERIC in quanto organismo internazionale ai sensi delle direttive sull’imposta sul valore aggiunto e sulle accise.
  • La costituzione di un ERIC prevede due fasi:
    • fase 1: verifica della conformità con i requisiti stabiliti nel regolamento sugli ERIC. La Commissione valuta la domanda con l’aiuto di esperti indipendenti e ne dà riscontro al richiedente;
    • fase 2: una richiesta formale alla Commissione di costituire l’ERIC firmata da tutti i richiedenti. Sulla base di ciò, la Commissione ricerca il parere del comitato per l’implementazione del regolamento ERIC e redige la propria decisione, che viene comunicata ai richiedenti e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
  • Il regolamento (UE) n. 723/2009 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1261/2013 per facilitare la partecipazione dei paesi associati, i cui contributi possono essere pienamente riflessi in termini di adesione e diritti di voto.
  • Diversamente dalle Imprese comuni dell’Iniziativa tecnologica congiunta di cui l’Unione è sistematicamente un membro, l’Unione non è necessariamente membro degli ERIC.

Elenco degli ERIC:

  • Actris ERIC — Infrastruttura di ricerca su aerosol, nuvole e gas residui
  • AnaEE-ERIC — Analisi e sperimentazione sugli ecosistemi
  • BBMRI-ERIC — Consorzio per un’infrastruttura di ricerca relativa a biobanche e risorse biomolecolari
  • CERIC-ERIC — Consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca centrale
  • Cessda-ERIC — Consorzio degli archivi europei di dati delle scienze sociali
  • Clarin-ERIC — Infrastrutture comuni in materia di risorse e tecnologie linguistiche
  • Dariah-ERIC — Infrastruttura di ricerca digitale per le arti e le discipline umanistiche
  • Eatris-ERIC — Infrastruttura europea di ricerca traslazionale avanzata in medicina
  • Eccsel-ERIC — laboratorio europeo per la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio
  • ECRIN-ERIC — Rete europea per un’infrastruttura di ricerca clinica
  • ELI-ERIC — Infrastruttura di luce estrema
  • EMBRC-ERIC — Centro europeo di risorse biologiche marine
  • EMSO-ERIC — Osservatorio multidisciplinare europeo del fondo marino e della colonna d’acqua
  • EPOS-ERIC — Sistema di osservazione della placca tettonica europea
  • ESS-ERIC — indagine sociale europea
  • EU-Openscreen-ERIC — Infrastruttura europea delle piattaforme aperte di screening per la biochimica
  • EU-Solaris ERIC — Infrastruttura di ricerca solare europea per l’energia solare a concentrazione
  • Euro-Argo-ERIC — Infrastruttura di ricerca Euro-Argo
  • Euro-Bioimaging ERIC — Tecnologie immaginografiche nelle scienze biologiche e biomediche
  • Fonte di spallazione europea ERIC — Fonte di spallazione europea
  • ICOS-ERIC — Sistema di osservazione integrato del carbonio
  • Instruct-ERIC — Biologia strutturale integrata
  • JIV-ERIC — Istituto comune per l’interferometria a base molto lunga
  • LifeWatch ERIC — infrastruttura europea di e-scienza e tecnologia per la ricerca sulla biodiversità e gli ecosistemi
  • MIRRI-ERIC — Infrastruttura di ricerca delle risorse microbiali
  • SHARE-ERIC — Analisi della salute, dell’invecchiamento e del pensionamento in Europa
  • Infrafrontier-ERIC — Infrastruttura europea di ricerca per la modellizzazione delle malattie umane
  • LOFAR ERIC — Array a bassa frequenza.
  • CTAO ERIC – Cherenkov Telescope Array Observatory
  • EHRI-ERIC – European Holocaust Research Infrastructure
  • E-RIHS ERICInfrastruttura europea di ricerca per la scienza del patrimonio
  • DANUBIUS-ERIC – Centro internazionale di studi avanzati sui sistemi fiume-delta-mare

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È entrato in vigore il .

CONTESTO

  • Il regolamento rientrava tra le iniziative strategiche adottate per dar seguito al Libro verde sullo Spazio europeo della ricerca del . Questa iniziativa ha contribuito all’attuazione della parte “Infrastrutture di ricerca” del settimo programma quadro (2007-2013) e dell’ottavo programma quadro, Orizzonte 2020 (2014-2020), cui è succeduto il nono programma quadro pluriennale per la ricerca e l’innovazione, Orizzonte Europa (2021-2027).
  • La costituzione di un ERIC apporta vantaggi allo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca poiché affronta le strozzature, quali la frammentazione e la regionalizzazione, nelle regole per la costituzione, il finanziamento e il funzionamento di questa categoria di infrastrutture di ricerca.
  • A oggi, sono stati istituiti 32 ERIC.
  • Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Paese associato: Un paese terzo che sia parte di un accordo internazionale con l’Unione, in forza del quale o sulla cui base esso versa un contributo finanziario a titolo della totalità o di una parte dei programmi comunitari di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione dell’Unione.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del , relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (GU L 206 del , pagg. 1-8).

I successivi emendamenti al regolamento (CE) n. 723/2009 sono stati incorporati nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento:

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