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Statistiche europee sulle imprese

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2019/2152 relativo alle statistiche europee sulle imprese

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) 2019/2152 stabilisce le norme per:

  • lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche sulle imprese dell’Unione europea (Unione);
  • un quadro dell’Unione dei registri di imprese a fini statistici.

PUNTI CHIAVE

Le statistiche europee sulle imprese si riferiscono:

  • alla struttura, alla performance, alle attività economiche di ricerca e sviluppo, innovazione e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) di varie unità statistiche, compresi il commercio elettronico e le catene globali del valore;
  • alla produzione al commercio internazionale di beni e servizi.

Il quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici è la fonte autorevole da cui ricavare popolazioni dei registri di imprese a fini statistici di elevata qualità e armonizzate per la produzione di statistiche europee. Esso comprende:

  • i registri di imprese a fini statistici nazionali riguardanti tutte le imprese e le loro unità locali esercitanti attività economiche che contribuiscono al prodotto interno lordo;
  • il registro EuroGroups, che copre tutte le imprese e le loro unità giuridiche che svolgono attività economiche che contribuiscono al prodotto interno lordo e che fanno parte di un gruppo multinazionale;
  • gli scambi di dati tra tali registri.

Le autorità statistiche nazionali degli Stati membri dell’Unione possono utilizzare le seguenti fonti per produrre statistiche sulle imprese e istituire registri di imprese a fini statistici nazionali:

  • indagini;
  • dati amministrativi, comprese le informazioni fornite dalle autorità fiscali e doganali, quali i bilanci d’esercizio;
  • microdati scambiati;
  • tutti gli altri dati comparabili e ottemperanti agli obblighi specifici applicabili in materia di qualità.

Le statistiche europee sulle imprese comprendono i seguenti domini:

  • dati a breve termine;
  • dati a livello nazionale;
  • dati regionali;
  • dati internazionali.

Ogni dominio deve comprendere una o più tematiche chiave, per esempio la popolazione di imprese, produzione e performance, uso delle TIC e commercio elettronico, input di ricerca e sviluppo, catene globali del valore e commercio internazionale di beni e servizi. L’allegato I del regolamento descrive le tematiche in dettaglio.

L’allegato II stabilisce la periodicità (mensile, trimestrale, annuale o di vari anni), il periodo di riferimento e l’unità statistica per ciascuna tematica.

Gli Stati membri:

  • istituiscono uno o più registri di imprese a fini statistici nazionali, i quali costituiscono la base per:
    • la preparazione e il coordinamento di indagini;
    • le informazioni per l’analisi statistica della popolazione di imprese e della sua demografia;
    • l’utilizzo dei dati amministrativi;
    • l’individuazione e la costruzione di unità statistiche;
  • assicurare la qualità delle statistiche europee sulle imprese, dei registri nazionali delle imprese e del registro degli eurogruppi;
  • l’invio dei dati, insieme alle relazioni sulla qualità e ai metadati, alla Commissione europea (Eurostat).

Norme specifiche si applicano allo scambio tra Eurostat, le autorità statistiche nazionali, le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea di dati riservati gruppi multinazionali e sul commercio interno di merci nell’UE, a condizione che ciò avvenga esclusivamente a fini statistici.

Eurostat:

  • istituisce il registro degli eurogruppi per i gruppi di imprese multinazionali;
  • valuta la qualità dei dati che riceve;
  • trasmette relazioni annuali sulla qualità e sui metadati inerenti al registro degli eurogruppi;
  • può avviare studi pilota condotti dagli Stati membri su base volontaria nei quali identifica la necessità di dati nuovi o migliorati.

La Commissione può adottare atti delegati e di esecuzione per modificare o integrare la legislazione, a condizione che questi non comportino costi o oneri aggiuntivi significativi per le autorità nazionali o i destinatari.

Poiché alcune serie di statistiche sono raccolte su base annuale, in particolare per quanto riguarda il tema «Utilizzo delle TIC e commercio elettronico», alcuni atti sono adottati su base annuale per specificare i requisiti relativi ai dati per tali serie:

  • il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2552, che stabilisce le specifiche tecniche dei requisiti relativi ai dati per le statistiche sul tema «Produzione industriale» che definisce la classificazione dei prodotti industriali (la «lista Prodcom»);
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1310, che stabilisce le specifiche tecniche dei requisiti relativi ai dati e i termini per la presentazione dei metadati annuali e delle relazioni sulla qualità per il tema «Utilizzo delle TIC e commercio elettronico» per l’anno di riferimento 2026;
  • Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1092, lche stabilisce le specifiche tecniche dei requisiti relativi ai dati per il tema «Innovazione» ai sensi del regolamento (UE) 2019/2152;
  • I regolamento di esecuzione (UE) 2022/918, che stabilisce le specifiche tecniche dei requisiti relativi ai dati per il tema «Catene del valore globali» ai sensi del regolamento (UE) 2019/2152;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1225 che specifica le modalità degli scambi di dati a norma del regolamento (UE) 2019/2152;
  • il regolamento delegato (UE) 2021/1704 che integra il regolamento (UE) 2019/2152 specificando ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità fiscali e doganali;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 relativo alla nomenclatura dei paesi e dei territori per le statistiche europee sul commercio internazionale di beni e alla ripartizione geografica per altre statistiche sulle imprese;
  • Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 che stabilisce le specifiche tecniche e le modalità a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese.

L’UE può concedere un sostegno finanziario agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali per varie attività quali lo sviluppo di metodologie di migliore qualità o a costi ridotti.

Abrogazione

Il regolamento abroga:

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1 gennaio 2021.

CONTESTO

In precedenza, le informazioni statistiche sulle attività economiche delle imprese nazionali erano basate su vari atti legislativi, il che ha impedito la coerenza dei singoli dati statistici e un approccio integrato allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione delle statistiche sulle imprese. Il nuovo regolamento risolve tali problemi.

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio del relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (GU L 327 del , pagg. 1-35).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2019/2152 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento:

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