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Prove elettroniche nei procedimenti penali

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2023/1543 relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l’esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali

Direttiva (UE) 2023/1544 recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell’acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO E DELLA DIRETTIVA?

Il regolamento (UE) 2023/1543 è volto a:

  • consentire alle autorità giudiziarie nazionali coinvolte in procedimenti penali di ordinare ai prestatori di servizi* che offrono servizi nell’Unione europea (Unione) di produrre o conservare prove elettroniche ovunque possano essere localizzati i dati;
  • di agevolare e velocizzare l’accesso transfrontaliero alle prove elettroniche ed evitarne la cancellazione, garantendo al contempo garanzie giuridiche alle persone i cui dati sono stati richiesti.

La direttiva (UE) 2023/1544 impone a determinati prestatori di servizi che offrono servizi nell’Unione di disporre di stabilimenti designati o rappresentanti legali nominati nell’Unione in modo da poter ricevere e ottemperare agli ordini delle autorità nazionali al fine di raccogliere prove elettroniche nei procedimenti penali.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento (UE) 2023/1543 si applica ai prestatori di servizi che forniscono una o più delle seguenti categorie di servizi nell’Unione:

  • comunicazioni elettroniche;
  • nomi di dominio Internet e numerazione IP;
  • servizi di comunicazione, archiviazione e trattamento.

Il regolamento non si applica ai prestatori che forniscono:

  • servizi finanziari (ad esempio bancari, creditizi, assicurativi, riassicurativi, pensionistici professionali o personali, titoli, fondi di investimento, servizi di pagamento e consulenza sugli investimenti);
  • servizi esclusivamente all’interno del rispettivo Stato membro dell’Unione.

Ordini europei di produzione* e ordini europei di conservazione* possono essere emessi solo:

  • durante il procedimento penale e per l’esecuzione di pene detentive o misura di sicurezza privativa della libertà di almeno quattro mesi;
  • per dati specifici detenuti dai prestatori di servizi (si vedano i termini chiave).

L’autorità che emette un ordine europeo di produzione deve informare la persona i cui dati sono stati richiesti. Come regola generale, ciò deve avvenire senza indebito ritardo; tuttavia, può essere ritardato nel caso in cui, ad esempio, ciò possa pregiudicare l’indagine. La persona può contestare la legittimità dell’ordine dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato membro di emissione (diritto a ricorsi effettivi).

Ordini europei di produzione e di conservazione e certificati

  • Un giudice, un tribunale, un giudice istruttore o, per le categorie di dati meno intrusivi, un pubblico ministero può emettere un ordine europeo di produzione o di conservazione.
  • Gli ordini possono essere inviati direttamente al prestatore di servizi in un altro Stato membro senza alcun coinvolgimento precedente da parte delle autorità di tale paese.

Gli ordini europei di produzione:

  • devono essere necessari e proporzionati al procedimento penale;
  • devono rispettare i diritti dell’indagato o dell’imputato;
  • possono essere emessi solo alle stesse condizioni di un caso nazionale simile;
  • devono rispettare altre condizioni, comprese le immunità o i privilegi accordati, e la determinazione e la limitazione della responsabilità penale in materia di libertà di stampa o di espressione, a seconda che richiedano informazioni sull’identificazione, sui dati relativi al traffico o al contenuto dell’abbonato;
  • devono comprendere informazioni specifiche, quali l’autorità di emissione, il destinatario, i dati richiesti e l’intervallo di tempo, le disposizioni applicabili del diritto penale dello Stato membro emittente e la sintesi del caso;
  • sono di norma rivolti al prestatore di servizi che controlla i dati personali (titolare del trattamento).

Gli ordini europei di conservazione:

  • devono essere necessari e proporzionati per impedire la rimozione, la cancellazione o la modifica dei dati che possono essere successivamente richiesti;
  • possono essere emessi per tutti i reati solo se tale ordine avrebbe potuto essere disposto alle stesse condizioni in un caso interno analogo;
  • includono informazioni specifiche, quali l’autorità di emissione, il destinatario, i dati richiesti e l’intervallo di tempo e le disposizioni applicabili del diritto penale dello Stato membro che li ha emessi.

Gli ordini sono indirizzati direttamente, tramite un certificato di ordine europeo di produzione (EPOC) o un certificato di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR), allo stabilimento designato o al rappresentante legale del prestatore di servizi.

Ottemperanza ai certificati di ordini europei di produzione

I destinatari:

  • devono agire rapidamente al ricevimento di un EPOC per conservare i dati richiesti;
  • devono trasmettere i dati entro dieci giorni;
  • devono trasmettere i dati entro otto ore in casi di emergenza (sebbene i dati non possano essere utilizzati se la loro autorità nazionale si opponga all’EPOC in determinati casi);
  • sono tenuti a informare le autorità di emissione e di esecuzione qualora ritengano che l’EPOC potrebbe interferire con le immunità o i privilegi o con le norme sulla determinazione o la limitazione della responsabilità penale in relazione alla libertà di stampa o di espressione.

Essi devono spiegare all’autorità di emissione, senza indebito ritardo, se non possono produrre i dati a causa di una delle seguenti problematiche:

  • l’EPOC è incompleto, contiene errori manifesti o fornisce informazioni insufficienti. L’autorità ha cinque giorni di tempo per rispondere;
  • i dati non sono disponibili a causa di circostanze al di fuori del loro controllo. Se l’autorità è d’accordo, ne informa il destinatario;
  • esiste un’altra ragione per la mancata ottemperanza all’ordine europeo di produzione, ad esempio, se è in contrasto con un obbligo previsto dal diritto applicabile di un paese terzo in cui i dati possono essere archiviati.

Ottemperanza ai certificati di ordini europei di conservazione

I destinatari:

  • devono agire immediatamente, al ricevimento di un EPOC-PR, per conservare i dati richiesti;
  • conservare i dati per 60 giorni, prorogabili per altri trenta giorni dall’autorità emittente, dopodiché la conservazione termina, a meno che, nel frattempo, l’autorità di emissione non abbia emesso una richiesta successiva, ad esempio tramite assistenza giudiziaria reciproca, per la trasmissione o la detenzione dei dati per ulteriori trenta giorni;
  • possono sollevare obiezioni all’ordine per gli stessi motivi di un EPOC (ad esempio immunità o privilegi, incompletezza o errori manifesti, circostanze al di fuori del loro controllo, altre ragioni).

Notifica di un altro Stato membro

Per alcuni ordini europei di produzione di dati relativi al traffico o al contenuto, le autorità dello Stato membro dello stabilimento designato o del rappresentante legale del prestatore (autorità di esecuzione) riceveranno l’ordine contemporaneamente al prestatore. Esse possono rifiutarli per i seguenti motivi:

  • i dati richiesti sono protetti da immunità o privilegi o disciplinati da norme sulla determinazione o la limitazione relative alla libertà di stampa o di espressione della responsabilità penale applicata nello Stato di esecuzione.
  • L’ordine:
    • può comportare una manifesta violazione dei diritti fondamentali della persona i cui dati sono richiesti;
    • è in contrasto con il principio per cui una persona non può essere giudicata nuovamente in un procedimento penale per un reato per il quale è già stata definitivamente assolta o condannata all’interno dell’Unione (ne bis in idem);
  • la condotta citata nell’ordine non costituisce un reato nello Stato di esecuzione.

Gli ordini rifiutati verranno ritirati. Tuttavia, l’autorità di esecuzione può opporsi al trasferimento di solo alcuni dati. Prima che l’autorità di esecuzione faccia valere un motivo di rifiuto, gli ordini possono essere modificati.

Sanzioni ed esecuzione

  • Gli Stati membri devono applicare sanzioni pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive in caso di inottemperanza. Queste possono raggiungere il 2 % del fatturato mondiale totale annuo del prestatore di servizi.
  • Le autorità di emissione possono richiedere alle autorità di esecuzione di eseguire l’ordine se il prestatore di servizi, senza fornire motivazioni accettabili, non ottempera a un EPOC entro il termine o a un EPOC-PR.

Tutte le comunicazioni scritte tra le autorità nazionali e gli stabilimenti designati o i rappresentanti legali dei prestatori di servizi sono trasmesse attraverso un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile. Gli allegati al regolamento contengono i moduli da utilizzare.

La Commissione europea:

  • adotta atti di esecuzione e delegati;
  • deve stabilire, entro il 18 agosto 2026, un programma dettagliato per monitorare gli esiti, i risultati e l’impatto del regolamento;
  • deve valutare il regolamento entro il 18 agosto 2029.

Direttiva (UE) 2023/1544

La direttiva si applica ai prestatori di servizi che forniscono:

  • comunicazioni elettroniche;
  • nomi di dominio Internet e numerazione IP;
  • servizi di comunicazione, archiviazione e trattamento.

La direttiva non si applica ai prestatori di servizi che offrono:

  • servizi finanziari (ad esempio bancari, creditizi, assicurativi, riassicurativi, pensionistici professionali o personali, titoli, fondi di investimento, servizi di pagamento e consulenza sugli investimenti);
  • servizi esclusivamente all’interno del rispettivo Stato membro.

I prestatori che offrono i loro servizi nell’Unione devono, entro il 18 agosto 2026, designare o nominare almeno un destinatario, uno stabilimento designato (se hanno sede nell’Unione) o un rappresentante legale (se non vi hanno sede), per garantire che possano ricevere e ottemperare agli ordini loro indirizzati.

Gli Stati membri devono:

  • stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di inottemperanza;
  • designare una o più autorità centrali per garantire la corretta applicazione della direttiva.

La Commissione valuterà la direttiva entro il 18 agosto 2029.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO IL REGOLAMENTO E LA DIRETTIVA?

Il regolamento si applica a partire dal 18 agosto 2026.

La direttiva deve essere recepita nel diritto nazionale entro il 18 febbraio 2026.

CONTESTO

Le prove elettroniche, ossia i dati digitali, quali e-mail, messaggi di testo e dati relativi al traffico, sono stimati essere rilevanti per l’85 % di tutte le indagini penali nell’Unione. I dati vengono spesso conservati in un paese diverso da quello in cui è commesso il reato, sia che si tratti di un attacco terroristico, di criminalità informatica, di un post online di incitamento all’odio o della condivisione di materiale pedopornografico, e sono facili da cancellare.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Prestatore di servizi. Nel contesto di questa normativa, qualsiasi ente che fornisca comunicazioni elettroniche, nomi di dominio Internet, numerazione e indirizzi IP o servizi di archiviazione dei dati.
Ordine europeo di produzione. Una decisione giudiziaria che ordina la consegna di prove elettroniche.
Ordine europeo di conservazione. Una decisione giudiziaria che ordina la conservazione delle prove elettroniche, che può essere successivamente richiesta.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l’esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 118).

Direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell’acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 181).

Ultimo aggiornamento: 17.11.2023

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