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Regolamento sui servizi digitali: attuazione da parte della Commissione di determinate procedure

SINTESI DI:

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1201 della Commissione relativo alle modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione di determinate procedure a norma del regolamento (UE) 2022/2065 («regolamento sui servizi digitali»)

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE?

Il regolamento di esecuzione stabilisce modalità pratiche per l’applicazione del regolamento (UE) 2022/2065, il regolamento sui servizi digitali, per i fornitori di piattaforme online formalmente designate (VLOP) o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (VLOSE).

Le aree trattate nello specifico sono:

  • le ispezioni dei locali,
  • il monitoraggio della conformità,
  • il diritto di essere ascoltato;
  • l’accesso ai fascicoli;
  • le informazioni riservate;

PUNTI CHIAVE

Ispezioni

  • Le spiegazioni o le informazioni durante le ispezioni della Commissione europea devono essere fornite solo da rappresentanti autorizzati o da membri del personale dei VLOP o dei VLOSE o da altre persone che agiscono per loro conto, ove applicabile.
  • Le spiegazioni possono essere registrate dai funzionari della Commissione e una copia viene messa a disposizione dei fornitori di servizi VLOP o VLOSE interessati.
  • Qualora siano fornite spiegazioni da parte di personale non autorizzato, la Commissione fissa un termine per qualsiasi rettifica o modifica necessaria, fatto salvo il suo potere di imporre ammende e penalità.

Monitoraggio

I fornitori di VLOP e VLOSE devono:

  • consentire alla Commissione l’accesso alle proprie banche dati o sistemi algoritmici attraverso i mezzi tecnici o le interfacce specificati dalla Commissione;
  • fornire un accesso tempestivo ed efficace, che consenta alla Commissione di accedere a tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità;
  • rispettare le norme della Commissione stabilite nel regolamento sui servizi digitali per quanto concerne la trasmissione di documenti;
  • conservare tutti i documenti necessari per valutare la conformità (la Commissione definisce i termini di conservazione, compresi il periodo e l’ambito di applicazione dei documenti da conservare).

La Commissione deve:

  • assicurarsi che gli esperti o i revisori da essa nominati siano indipendenti dai fornitori interessati, che abbiano una comprovata esperienza e conoscenza nel settore pertinente e rimangano indipendenti per tutto il periodo della nomina;
  • nel fare ciò, prendere in considerazione la proprietà condivisa, la governance, la gestione, il personale o le risorse degli esperti esterni o dei revisori e qualsiasi rapporto contrattuale con i fornitori nei 24 mesi precedenti.

Diritto di essere ascoltato

  • Una volta ricevute le constatazioni preliminari della Commissione (e l’avviso di eventuali misure che essa intende adottare), i fornitori hanno un termine entro il quale possono presentare per iscritto le loro osservazioni, in modo «conciso» e con prove a sostegno.
  • Le informazioni devono essere corrette, complete, non fuorvianti e presentate in modo chiaro, ben strutturato e comprensibile.
  • I commenti devono rispettare il formato e i limiti di pagine stabiliti nell’allegato al regolamento e devono essere presentati da una persona autorizzata.

Accesso al fascicolo delle constatazioni preliminari

La Commissione deve consentire al destinatario l’accesso:

  • il fascicolo delle constatazioni preliminari (compresi i documenti associati, che possono essere redatti per motivi di riservatezza), ma non prima della presentazione delle constatazioni preliminari;
  • tutti i documenti del fascicolo, senza alcuna rielaborazione, secondo le condizioni di divulgazione che saranno stabilite in una decisione della Commissione.

Identificazione e protezione delle informazioni riservate

La Commissione:

  • non deve divulgare o rendere accessibili le informazioni o i documenti ottenuti se contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate relative a qualsiasi individuo;
  • deve informare i fornitori interessati, o i singoli se del caso, che l’accesso alle informazioni può essere concesso ai sensi dell’articolo 5 del presente regolamento;
  • può richiedere agli originatori di identificare i documenti o le dichiarazioni che considerano riservati;
  • può stabilire un termine entro il quale i fornitori devono:
    • giustificare le loro richieste di riservatezza,
    • fornire una versione non riservata dei documenti e della banca dati, oppure
    • fornire una descrizione concisa e non riservata di ogni informazione revisionata;
  • deve informare i fornitori se intende divulgare informazioni che non considera riservate o se ritiene che vi sia un interesse prevalente a divulgare le informazioni, con le seguenti condizioni:
    • la Commissione deve concedere ai fornitori una settimana di tempo per presentare obiezioni;
    • se i fornitori si oppongono, la Commissione può fissare la data di divulgazione con almeno una settimana di anticipo, motivandola.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È entrato in vigore il .

CONTESTO

Il regolamento sui servizi digitali fa parte di un pacchetto che comprende anche il regolamento (UE) 2022/1925, la normativa sui mercati digitali (si veda la sintesi).

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1201 della Commissione, del , relativo alle modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione di determinate procedure a norma del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio («regolamento sui servizi digitali») (GU L 159 del , pag. 51).

ultimo aggiornamento

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