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Distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2019/1156 per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Stabilisce norme uniformi per le disposizioni nazionali relative ai requisiti di commercializzazione per gli organismi di investimento collettivo (o «fondi di investimento») e alle comunicazioni di marketing destinate agli investitori, al fine di accrescere l’efficienza del mercato nel quadro dell’istituzione dell’Unione dei mercati dei capitali dell’UE.

Stabilisce inoltre principi comuni in materia di spese e oneri gravati sui gestori di fondi di investimento in relazione alle loro attività transfrontaliere e prevede una banca dati centrale sulla commercializzazione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento si applica a:

Comunicazioni di marketing

  • I GEFIA, i gestori di EuVECA, i gestori di EuSEF e le società di gestione di OICVM assicurano che tutte le comunicazioni di marketing destinate agli investitori siano chiaramente identificabili come tali e descrivano con uguale evidenza i rischi e i rendimenti dell’acquisto di quote o azioni di un FIA o quote di un OICVM. Le comunicazioni di marketing devono:
    • essere corrette, chiare e non fuorvianti;
    • menzionare l’esistenza del prospetto e la disponibilità delle informazioni chiave per gli investitori specificando dove, come e in che lingua gli investitori o potenziali investitori possono ottenere il prospetto e le informazioni chiave;
    • specificare dove, come e in che lingua gli investitori possono ottenere una sintesi dei diritti degli investitori e includere, se del caso, informazioni sull’accesso ai meccanismi di ricorso collettivo a livello di Unione e nazionale in caso di controversie;
    • contenere informazioni chiare sul fatto che il gestore o la società di gestione possono decidere di porre fine alla commercializzazione dei suoi fondi di investimento.
  • Le autorità competenti mantengono aggiornato il loro sito web con informazioni esaustive sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili in materia di requisiti per la commercializzazione di FIA e OICVM e le relative sintesi, in una lingua comunemente utilizzata nella finanza internazionale.
  • Ai fini della verifica della conformità al presente regolamento e alle disposizioni nazionali in materia di requisiti per la commercializzazione, le autorità competenti possono esigere la notifica preventiva delle comunicazioni di marketing che le società di gestione dell’OICVM intendono utilizzare direttamente o indirettamente nei loro rapporti con gli investitori.

Spese e oneri

  • I principi comuni relativi a spese o oneri applicati dalle autorità competenti alle società di gestione di organismi di investimento collettivo in relazione alle loro attività transfrontaliere devono essere in linea con i costi complessivi relativi all’esercizio delle funzioni dell’autorità competente.
  • Entro il l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) elabora e rende disponibile sul proprio sito web uno strumento interattivo che fornisce un calcolo indicativo delle spese o degli oneri.

Banca dati centrale

Il regolamento introduce inoltre una banca dati centrale relativa alla commercializzazione internazionale di FIA e OICVM all’interno dell’Unione. L’ESMA pubblica tale banca dati centrale sul proprio sito web entro il in una lingua comunemente utilizzata nella finanza internazionale.

Pre-commercializzazione6

Il regolamento introduce norme in materia di pre-commercializzazione di EuVECA e EuSEF dal , in linea con quelle stabilite per i fondi di investimento alternativi nella direttiva (UE) 2019/1160. Tali norme consentiranno ai gestori di rivolgersi agli investitori per sondarne l’interesse per future opportunità o strategie di investimento mediante fondi per il venture capital qualificati e fondi qualificati per l’imprenditoria sociale.

Relazioni

Entro il , e successivamente ogni due anni, le autorità competenti riferiscono all’ESMA il numero di richieste di modifica delle comunicazioni di marketing, con una chiara distinzione delle violazioni più frequenti e includendo degli esempi.

Valutazione

Entro il la Commissione europea, sulla base di una consultazione pubblica e delle discussioni con l’ESMA e con le autorità competenti, effettua una valutazione dell’applicazione del presente regolamento.

QUANDO È ENTRATO IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

È in vigore dal . L’articolo 4, paragrafi da 1 a 5, sulle informazioni di marketing, l’articolo 5, paragrafi 1 e 2, sui siti web delle autorità competenti e gli articoli 15 e 16 sulle modifiche alla precedente legislazione relativa alla pre-commercializzazione di EuVECA e EuSEF si applicano dal .

CONTESTO

Si veda anche:

TERMINI CHIAVE

  1. Organismi di investimento collettivo (FIA): organismi di investimento collettivo (fondi di investimento) che raccolgono capitali da una pluralità di investitori al fine di investirli in conformità di una politica di investimento definita a beneficio di tali investitori, e che non necessitano di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2009/65/CE. Essi comprendono i fondi EuVECA, EuSEF ed ELTIF7.
  2. Fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF): introdotti nel regolamento (UE) 2015/760, rivolti a gestori di fondi di investimento che desiderano fornire investimenti a lungo termine a investitori istituzionali e privati in tutta Europa. Sono rivolti a specifici tipi di progetti che richiedono finanziamenti a lungo termine per essere realizzati con successo ma che faticano a ottenere finanziamenti.
  3. Gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA): persone giuridiche che esercitano abitualmente l’attività di gestione di uno o più FIA.
  4. Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM): organismi di investimento collettivo (o «fondo di investimento») che investono in valori mobiliari quali azioni, azioni, obbligazioni, azioni e obbligazioni, strumenti di tesoreria a breve termine e liquidità.
  5. Fondi europei per il venture capital (EuVECA): denominazione istituita dal regolamento (UE) n. 345/2013 per consentire ai gestori delle imprese di crescere e commercializzare i loro fondi nell’UE utilizzando un insieme unico di regole.
  6. Fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF): denominazione introdotta dal regolamento (UE) n. 346/2013 che ha lo scopo di identificare i fondi incentrati sulle imprese sociali europee, rendendo più facile per loro attrarre investimenti.
  7. Pre-commercializzazione: la fornitura di informazioni o comunicazioni su strategie o idee di investimento da parte del gestore del fondo qualificato per l’imprenditoria avente sede nell’Unione al fine di sondarne l’interesse per un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale non ancora istituito.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014 (GU L 188 del , pag. 55).

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