This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci
La convenzione introduce un documento amministrativo unico per:
Il documento amministrativo unico:
La dichiarazione deve:
Una parte contraente può richiedere documenti amministrativi aggiuntivi solo quando sono necessari:
Le parti contraenti possono:
Le autorità doganali:
Un comitato congiunto, in cui ogni parte contraente è rappresentata:
Qualsiasi paese terzo o paese non membro dell’EFTA può aderire alla convenzione a seguito di una decisione del comitato congiunto.
La convenzione si applica:
Ogni parte contraente può recedere dalla convenzione mediante un preavviso scritto di dodici mesi.
La convenzione è entrata in vigore il 1 gennaio 1988.
Al momento della firma della convenzione, l’EFTA contava sei membri: Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera. Lo Spazio economico europeo è entrato in vigore il , mentre Austria, Finlandia e Svezia sono entrate nell’Unione l’anno successivo. La Svizzera ha concluso accordi bilaterali separati con l’Unione.
Convenzione fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (GU L 134 del , pagg. 2-77).
Le modifiche successive alla Convenzione sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Decisione 87/267/CEE del Consiglio, del , relativa alla conclusione della convenzione fra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (GU L 134 del , pag. 1).
Ultimo aggiornamento: