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Accordi internazionali

Gli accordi internazionali sono la forma principale di legislazione esterna dell’Unione europea (Unione). Ai sensi dell’articolo 216 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l’Unione può concludere accordi con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali, a condizione che la conclusione di un accordo:

  • sia necessaria a raggiungere, nel contesto delle politiche dell’Unione, uno degli obiettivi contemplati nei trattati; o
  • sia prevista da un atto dell’Unione giuridicamente vincolante;
  • possa incidere su norme comuni o modificarne l’ambito di applicazione.

Al momento della negoziazione e della sottoscrizione di un accordo internazionale, l’Unione deve rispettare i limiti delle sue competenze e i principi generali dell’azione esterna dell’Unione, come stabilito nell’articolo 21 del trattato sull’Unione europea.

L’articolo 218 del TFUE stabilisce una procedura generale per l’esercizio dei poteri decisionali dei trattati.

Durante la negoziazione e la conclusione di accordi internazionali, l’Unione, dotata di personalità giuridica, possiede:

  • competenza esclusiva per la negoziazione e la conclusione degli accordi per conto proprio, nel qual caso l’articolo 3 del TFUE specifica i settori in cui l’Unione ha competenza esclusiva (compresi gli accordi commerciali); o
  • competenza concorrente a tale scopo con i propri Stati membri, se sono a loro volta coinvolti nella conclusione degli accordi. In questo caso, i settori di competenza concorrente sono elencati nell’articolo 4 del TFUE (che comprende settori quali la tutela dei consumatori o l’ambiente); gli accordi relativi a tali settori sono noti come accordi misti.

Gli accordi internazionali conclusi dall’Unione sono vincolanti per le istituzioni e gli Stati membri, i quali sono quindi obbligati a rispettarne le disposizioni. Queste fanno parte integrante del diritto dell’Unione e rientrano in una categoria specifica, distinta dal diritto primario e derivato. Possono avere un’efficacia diretta e la loro forza giuridica è superiore al diritto derivato, che pertanto deve attenervisi.

Qualora l’Unione abbia competenza esclusiva, il Consiglio dell’Unione europea redige un mandato per la Commissione europea che successivamente negozia l’accordo, a eccezione dell’ambito della politica estera e di sicurezza, dove l’alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza rappresenta l’Unione. Una volta conclusi i negoziati e, a seconda del tipo di accordo, per cui il Parlamento europeo ha fornito il proprio consenso o è stato consultato, il Consiglio firma e conclude accordi per conto dell’Unione.

Nel caso di un accordo in un settore in cui l’Unione condivide competenze con i propri Stati membri, anche i rappresentanti degli Stati membri devono conferire i propri mandati per l’avvio dei negoziati.

Fra i tipi più comuni di accordi internazionali figurano gli accordi di associazione, gli accordi di libero scambio, gli accordi di partenariato economico e gli accordi di partenariato e di cooperazione.

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