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Convenzione sulla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari pubblici

SINTESI DI:

Convenzione sulla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari dell’Unione europea o degli Stati membri

Atto del Consiglio che stabilisce la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari dell’UE o degli Stati membri dell’UE

QUAL È LO SCOPO DELLA CONVENZIONE E DELL’ATTO?

  • La convenzione sulla lotta contro la corruzione:
    • punta ad assicurare che ciascuno Stato membro dell’Unione europea (Unione) adotti le misure necessarie a criminalizzare la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari pubblici1;
    • è volta a combattere la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari dell’UE2 o funzionari nazionali3 degli Stati membri e a rafforzare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in questa lotta.
  • L’atto del Consiglio segna l’accordo del Consiglio dell’Unione europea per l’elaborazione della convenzione.

PUNTI CHIAVE

  • Ai sensi della convenzione, ogni Stato membro deve adottare le misure necessarie per criminalizzare la corruzione attiva4 e passiva5 da parte di funzionari pubblici. La complicità e l’istigazione relative a tali forme di corruzione sono disciplinate dalla convenzione.
  • Le sanzioni penali devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Inoltre, gli Stati membri devono consentire che i dirigenti delle imprese ovvero qualsiasi persona che eserciti poteri decisionali o di controllo in seno a un’impresa, possano rispondere penalmente per gli atti di corruzione attiva commessi da persona soggetta alla loro autorità che agisce per conto dell’impresa.
  • Ciascun Stato membro deve stabilire la propria giurisdizione sui reati, conformemente agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, quando:
    • il reato viene commesso sul proprio territorio, in tutto o in parte;
    • l’autore del reato è un cittadino di quello Stato o uno dei suoi funzionari;
    • l reato è commesso contro funzionari dell’UE o nazionali o contro un membro delle istituzioni dell’UE, che è anche uno dei suoi cittadini;
    • l’autore del reato è un funzionario dell’UE che lavora per un’istituzione, un’agenzia o un organo dell’UE che ha la propria sede principale nello Stato membro in questione.
  • Se una procedura relativa a un illecito stabilito in virtù degli obblighi scaturenti dalla convenzione riguarda almeno due Stati membri, questi cooperano all’inchiesta, ai procedimenti giudiziari e all’esecuzione della pena comminata.
  • Gli Stati membri devono applicare il principio in base al quale nessuna azione legale può essere condotta due volte per lo stesso reato (noto anche come principio ne bis in idem), tuttavia sono possibili eccezioni a tale principio.
  • Gli Stati membri possono adottare disposizioni giuridiche interne che vanno oltre gli obblighi stabiliti dalla Convenzione.
  • Qualsiasi controversia tra gli Stati membri in merito all’interpretazione o all’applicazione della convenzione che essi non abbiano potuto risolvere bilateralmente deve essere esaminata in sede di Consiglio secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato sull’Unione europea. Se il Consiglio non trova una soluzione entro sei mesi, una delle parti può sottoporre la controversia alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Tale Corte ha inoltre giurisdizione nelle controversie tra uno Stato membro e la Commissione europea.

Proposta di regole più severe per combattere la corruzione

Nel maggio 2023, la Commissione ha presentato un pacchetto anticorruzione. Il pacchetto comprende:

  • una comunicazione che esamina la legislazione e la politica in vigore nel settore (si veda la sintesi);
  • una proposta di direttiva sulla lotta contro la corruzione, che prevede la criminalizzazione dei reati di corruzione e l’armonizzazione delle definizioni e delle sanzioni in tutta l’Unione; una volta adottata, questa sostituirebbe la convenzione contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari dell’UE o degli Stati membri; e
  • un regime di sanzioni specifico proposto per combattere i gravi atti di corruzione in tutto il mondo, destinato a integrare lo strumento di misure restrittive (sanzioni) della politica estera e di sicurezza comune.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

La convenzione è entrata in vigore il e tutti gli Stati membri vi hanno aderito.

CONTESTO

La criminalizzazione della corruzione attiva e passiva è stata disciplinata da numerosi strumenti internazionali ed europei negli ultimi vent’anni.

A livello internazionale

A livello europeo

  • La convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa in vigore dal 2002) è anche uno strumento ambizioso volto alla criminalizzazione coordinata delle pratiche corrotte. Prevede inoltre misure complementari di diritto penale e una migliore cooperazione internazionale nel perseguimento dei reati di corruzione.

NB: Sebbene la maggior parte degli Stati membri sia parte della Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali e della Convenzione penale sulla corruzione, l’UE non ne fa parte.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Funzionario pubblico. Qualsiasi funzionario europeo o nazionale, incluso qualsiasi funzionario nazionale di un altro Stato membro.
  2. Funzionario europeo. Qualsiasi persona che sia un funzionario o altro dipendente a contratto ai sensi dello Statuto dei funzionari dell’UE, nonché qualsiasi persona distaccata presso l’UE dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato che svolge funzioni equivalente a quelle svolte da funzionari dell’UE o altri agenti.
  3. Funzionario nazionale. Funzionario o funzionario pubblico come definito dal diritto nazionale dello Stato membro in cui la persona in questione svolge tale funzione ai fini dell’applicazione del diritto penale di tale Stato membro.
  4. Corruzione attiva. Quando una persona deliberatamente promette o dà, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsivoglia natura a un funzionario, per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell’esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri d’ufficio.
  5. Corruzione passiva. Quando il funzionario deliberatamente, direttamente o tramite un intermediario, sollecita o riceve vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetta la promessa per compiere o per omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell’esercizio di queste, in violazione dei suoi doveri di ufficio.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Convenzione sulla base dell’articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull’Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea (GU L 195 del , pag. 2).

Atto del Consiglio del , che stabilisce, sulla base dell’articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull’Unione europea la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea (GU C 195 del , pag. 1).

ultimo aggiornamento:

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